Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16655 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 29/07/2011), n.16655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

PINA ORO DI MODICA GIUSEPPA SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n, 141/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 05/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/05/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della s.a.s. Fina Oro di Modica Giuseppa & C. (che non ha resistito), e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva relativo al 1993, la C.T.R. Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso della contribuente). In particolare, i giudici d’appello rilevano che la merce era stata rinvenuta presso l’abitazione della M., le agende appartenevano alla suddetta, presso la sede sociale e presso il consulente fiscale non era stato rinvenuto nulla di rilevante, le movimentazioni bancarie erano state desunte da conti intestati alla M., quest’ultima era stata assolta in sede penale per avere nella qualità di legale rappresentante della Pina Oro s.a.s. omesso di annotare nelle scritture contabili obbligatorie i corrispettivi conseguiti con riguardo a cessioni di beni ma gli atti erano stati rimessi al Procuratore della Repubblica per l’accertamento delle responsabilità della M. in proprio, ritenevano che la società non fosse altro che lo schermo creato da M.G. per proteggere l’attività in nero svolta in proprio.

2. Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero pretermesso il necessario apprezzamento degli elementi probatori offerti dall’Ufficio ed in ogni caso che gli indici evidenziati nella sentenza impugnata non sarebbero sufficienti a dimostrare univocamente la riferibilità dell’attività imponibile occultata alla persona fisica dell’amministratore piuttosto che alla società verificata.

La censura è inammissibile. Giova preliminarmente rilevare che il motivo risulta carente in relazione al secondo comma dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

E’ da aggiungere che, anche al di là della suddetta indicazione riassuntiva e sintetica costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, nella specie non risultano comunque evidenziati in maniera chiara e precisa specifici fatti controversi e, soprattutto, non vengono forniti elementi circa il carattere decisivo di tali fatti, essendo peraltro da rilevare che per fatto decisivo e controverso deve intendersi un vero e proprio fatto, non una “questione” o un “punto”, posto che l’art. 360 c.p.c. (nella parte in cui prevedeva l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) è stato modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006 nel senso, appunto, che l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo. La modifica non può essere ritenuta puramente formale e priva di effetti: il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 è perciò un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo.

In ogni caso è da rilevare che, a differenza di quanto genericamente dedotto nel motivo in esame, i giudici d’appello non hanno omesso la valutazione di alcuno degli elementi probatori offerti dall’Ufficio (e in ogni caso la ricorrente non individua con precisione alcun elemento specifico offerto dall’Ufficio e non considerato dai giudici d’appello), onde ciò di cui si duole la ricorrente non è l’omessa considerazione di fatti decisivi, bensì la valutazione di tali fatti in maniera diversa da quella auspicata.

In proposito, è appena il caso di osservare che, secondo la univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, diversamente opinando il motivo di ricorso in esame si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (v. tra le tante cass. n. 9233 del 2006).

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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