Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16655 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9748/2020 proposto da:

T.I., avvocato Consuelo Feroci;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 20/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che T.I., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, in epigrafe, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di avere lasciato il suo paese di origine a seguito dei maltrattamenti e delle minacce da parte dei proprietari di un autoveicolo, da lui guidato, che volevano del denaro per i danni all’autoveicolo in un incidente a causa della nebbia);

che il tribunale ha spiegato le ragioni che inducevano a ritenere che il racconto fosse non credibile e, comunque, non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione internazionale invocate, essendo denunciati fatti di natura privata, e che fossero insussistenti i presupposti della protezione umanitaria.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo è inammissibile, sia perchè non censura specificamente l’autonoma e autosufficiente ratio decidendi inerente alla non credibilità del racconto, sia perchè consiste in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le adeguate e incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’inconfigurabilità di atti persecutori, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato (secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dalla L. n. 722 del 1954, e il D.Lgs. n. 251 del 2007);

che inammissibile è anche il secondo motivo che, ai fini della protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza sia di ragioni di vulnerabilità personale, sia di una incolmabile sproporzione tra il contesto di vita in Italia e quello nel paese di origine dove il richiedente potrebbe vivere una vita dignitosa;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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