Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16655 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8946/2012 proposto da:

SERIT SICILIA S.P.A. – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LE PROVINCE

SICILIANE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Orazio 3 presso l’Avv. Tarantino Maria,

rappresentata e difesa dall’Avv. Di Salvo Giovanni che la

rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

SO.SI.SE. – SOCIETA’ SICILIANA SERVIZI – S.R.L. (già IGM S.R.L.), in

persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in

Roma Via S. Tommaso D’Aquino 116 presso lo studio dell’Avv. Dierna

Antonino, rappresentata e difesa dall’Avv. Vaccaro Giuseppe ;

-controricorrente –

Avverso la sentenza n. 22/16/2010 della COMM. TRIB. REG. SICILIA,

SEZ. STACC. DI SIRACUSA, depositata il 27/1/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 22/16/10 depositata in data 27 gennaio 2010 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa, rigettava l’appello proposto dalla IGM Srl, oggi SO.SI.SE. SrI, avverso il capo in cui la sentenza n. 335/4/08 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa aveva compensato le spese di lite, accogliendo per il resto il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento per IVA, IRAP e IRES 2004.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agente della riscossione, deducendo due motivi, che illustra con memoria. La contribuente ha depositato controricorso che illustra con memoria;

Considerato che:

-C on il primo motivo di ricorso – senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – l’Agente della riscossione deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20 con riferimento agli artt. 145 e 160 c.p.c. e così la nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica del ricorso introduttivo.

– Con il secondo motivo – sempre senza indicazione del pertinente paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1 – l’Agente della riscossione deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20 del con riferimento agli artt. 145 e 160 c.p.c., e, per l’effetto, la nullità della sentenza di secondo grado per difetto di notifica del ricorso in appello.

-Entrambi i motivi sono inammissibili, anche se per ragioni diverse da quelle oggetto di eccezione in controricorso e illustrate in memoria. Premesso che la contribuente ha vinto in primo grado e ha appellato solo per il capo di sentenza della CTP che ha operato la compensazione delle spese di lite, il vizio denunciato con il primo motivo, secondo la prospettazione dell’Agente è idoneo a determinare la nullità della sentenza di primo grado, ma si tratta di una nullità che pacificamente si converte in motivo di appello. E’ poi vero che con il secondo motivo l’Agente censura altresì la notifica dell’atto di appello proposto dalla contribuente e, sotto questo profilo, non è condivisibile la prospettazione della contribuente secondo cui l’Agente difetterebbe di interesse, dal momento che quantomeno con riferimento alle spese di lite e anche al fine della chiamata in manleva dell’Agenzia delle Entrate un interesse sussiste.

-Tuttavia, va considerato che “In tema di impugnazioni, il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonchè della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l’onere di dimostrare l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione,” (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 8 del 03/01/2019, Rv. 652006 – 01).

– Orbene, nel caso di specie il ricorso non allega ai fini dell’autosufficienza, l’esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e da ciò discende l’inammissibilità dello stesso.

– Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto sussistono giusti motivi per la compensazione considerato che il profilo di inammissibiltà non coincide con l’eccezione della contribuente.

– Per le medesime ragioni non è accoglibile neppure l’istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. formulata in controricorso, e anche in quanto non vi è prova di dolo o colpa grave in capo alla ricorrente circa l’aver proposto il ricorso, non essendo ciò desumibile dalla sola sua inammissibilità.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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