Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16654 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7929-2015 proposto da:

E.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato PIO CENTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO CUOMO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCO SCOGNAMIGLIO, PASQUALE SCOGNAMIGLIO, MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4572/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza condanna aggravata alle spese, statuizioni

sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.M.L. ricorre per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza in data 22.01.2015, n. 4572, con la quale la Corte di appello di Napoli, sezione specializzata agraria, rigettando l’appello da essa proposto, ha confermato la sentenza in data 07.02.2012 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto la domanda proposta da I.C., dichiarando risolto il contratto di affitto agrario tra le parti relativo a fondo rustico in (OMISSIS), per grave inadempimento della conduttrice E., consistente, oltre che nel mancato pagamento del corrispettivo dell’annata agraria 2008/2009, nell’alterazione dell’ordinamento culturale originario con eccessivo impiego di diserbanti inquinanti e conseguente depauperamento del patrimonio fondiario, nonchè nella omessa conservazione e manutenzione del fondo e conseguente parziale seccaggine del soprasuolo, per l’omissione di cure colturali, quali la concimazione, la sconciatura, la pota e infine, nella omessa manutenzione della porzione di fabbricato rurale abitativo e sue pertinenze.

Ha resistito I.C., depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “mancata risposta ad alcuni motivi di resistenza alla domanda del ricorrente” e si articola in due censure, lamentandosi:

A) violazione o falsa applicazione della L. 203 del 1982, art. 46 in considerazione dell'”inesatto o quanto meno impreciso tentativo di bonario componimento”; a tal riguardo la ricorrente deduce che il giudice di primo grado non aveva risposto all’eccezione di improcedibilità e che, dal canto suo, quello di appello ha dato una risposta erronea, giacche sarebbe “sufficiente controllare la documentazione esibita” per pervenire alla declaratoria di improcedibilità per mancata o inesatta osservanza di una condizione di procedibilità;

B) “l’omesso esame circa l’identificazione del fondo oggetto della controversia” per non essere stata esaminata (Ndr: testo originale non comprensibile) con cui si era messa in dubbio l’estensione del terreno di cui si chiedeva il rilascio.

1.1. Il motivo va dichiarato inammissibile con riguardo ad ognuna delle censure in cui si articola.

1.1.1. Relativamente alla censura sub A) si osserva che i giudici di appello hanno rigettato l’eccezione di improcedibilità, segnatamente evidenziando che era stato espletato il preventivo tentativo di conciliazione ex L. n. 203 del 1982, art. 5, comma 3 e art. 46, previo invio di lettera raccomandata ricevuta dall’ E. in data 21.09.2010 e precisando, altresì, che vi era esatta corrispondenza tra l’oggetto della domanda giudiziale e il contenuto di detta raccomandata.

A fronte di tale puntuale motivazione, la censura, pur formulata come violazione della norma processuale, allude, piuttosto, ad un’errata valutazione delle risultanze documentali, che sarebbe stata censurabile solo sotto il profilo della specifica violazione di norme ermeneutiche ovvero nell’ipotesi di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

Peraltro sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità per essere la censura affidata ad un generico richiamo alla “documentazione esibita”, senza che venga precisato nè quale sia detta documentazione, nè (se e) dove essa sia attualmente reperibile in atti e senza che venga neppure ritrascritta la parte ritenuta significativa di siffatta documentazione.

Si rammenta che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in correlazione con l’art. 369 c.p.c., n. 4 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; tanto al fine di positivamente circoscrivere l’ambito d’inevitabile soggettività della correlativa valutazione (cfr. Cass. 11 febbraio 2011 n. 3522 in motivazione). La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il motivo di ricorso inammissibile.

1.1.2. Relativamente alla censura sub B) si osserva innanzitutto che la doglianza, così come proposta, sembra postulare il vizio di omessa pronuncia per cui la questione andava denunciata in relazione all’art. 112 c.p.p. e art. 360 c.p.c., n. 4 o comunque con univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (cfr. Cass. Sez. Un. 24 luglio 2013, n. 17931).

Ad ogni buon conto la stessa censura è anche manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale pronunciato sull’eccezione, rilevando non solo che l’estensione del fondo era stata puntualmente individuata nell’atto introduttivo del giudizio, ma anche che della stessa si aveva riscontro nella documentazione prodotta dall’originario ricorrente (pag. 3 della sentenza).

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 203 del 1982, art. 5, errata o inesatta valutazione della gravità dell’inadempimento, mancanza della gravità.

Al riguardo parte ricorrente deduce:

A) che – contrariamente a quanto in maniera frettolosa ritenuto dai Giudici di appello – la perizia di parte da essa appellante depositata nel secondo grado del giudizio era asseverata da giuramento e che è errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, a fronte della contestazione da parte del concedente della cattiva coltivazione, debba competere all’affittuario la prova dell’esatta coltivazione;

B) che l’inadempimento per essere grave avrebbe dovuto incidere sul patrimonio arboreo del fondo oggetto di affittanza.

2.1. Il motivo – quanto alla censura sub A) – è, per una parte, privo di decisività e, per altra manifestamente infondato.

Il difetto di decisività deriva dalla circostanza che il motivo si appunta su un rilievo quello della mancanza di asseverazione della c.t.p. – che non è centrale nella motivazione della decisione impugnata, la quale poggia su plurime argomentazioni e, segnatamente, sulla considerazione dell’assenza di specificità della prova offerta dall’odierna ricorrente in primo grado, dell’irrilevanza della sterile negazione dei fatti addotti dalla controparte a fronte dello specifico onere incombente sulla E. del proprio adempimento, nonchè della carenza di elementi idonei a supportare l’istanza di c.t.u. e – quanto alla c.t.p. – non solo e non tanto sulla mancata asseverazione, ma anche sulla sua tardività e contestazione dell’altra parte.

La manifesta infondatezza discende dall’essere la decisione conforme alla regola probatoria generale in tema di inadempimento contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, perchè l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento (Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; e in materia di compravendita: Cass. 02 settembre 2013 n. 20110).

4.2. Quanto alla censura sub B) il motivo risulta generico e al più funzionale ad un’inammissibile rivisitazione della decisione la quale è fondata sul rilievo che la gravità dell’inadempimento non era seriamente contestabile, integrando i fatti specificamente contestati la violazione dell’obbligo del conduttore di conservare la struttura funzionale del fondo e la relativa destinazione economica voluta dal concedente.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Infine si dà atto che la controversia, siccome afferente a contratto agrario, risulta esente, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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