Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16654 del 04/08/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16654
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6246/2012 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in Roma Via
Cassiodoro 15 presso lo studio dell’Avv. Venturi Francesco, che lo
rappresenta e difende,
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Ge-
nerale Dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 247/21/2010 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 21/12/2010, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2019 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Fatto
RILEVATO
Che:
-Con sentenza n. 247/21/10 depositata in data 21 dicembre 2010 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da Valeriano Mariottini, avverso la sentenza n. 386/21/08 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, contro un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF 1999, con il quale gli era stato rettificato il reddito dichiarato in applicazione dei parametri previsti dai D.P.C.M. del 29.1.1996 e del 27.3.1997.
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, deducendo tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
– Pregiudiziale allo scrutino dei motivi di ricorso è lo scrutinio dell’eccezione dell’Agenzia di inammissibilità del ricorso per tardività. La sentenza impugnata, non notificata come si evince dalla lettura del ricorso, è stata depositata il 21 dicembre 2010, e il ricorso per cassazione, benchè datato 2 febbraio 2012 è stato portato alla notifica il 1 marzo 2012, come si evince dalla ricevuta di presentazione atto rilasciata dall’UNEP, e notificato a mani il giorno successivo 2 marzo 2012. Il termine “lungo” per impugnare D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38 comma 3, in riferimento all’art. 327 c.p.c. applicabile ratione temporis alla fattispecie, è annuale – poichè il ricorso avanti alla CTP è stato depositato anteriormente al 2.7.2009 – ed è scaduto il 6.2.2012, tenuto conto della sospensione feriale al tempo vigente di 46 giorni, con conseguente tardività dell’impugnazione e inammissibilità del ricorso. Va poi dato atto del fatto che nel ricorso in prima pagina un appunto a mano apposto sul margine superiore, non firmato da alcuno, fa riferimento ad una rimessione in termini del 17.2.2012, ma in disparte dal fatto che questa istanza non è stata reperita agli atti, nè il provvedimento di rimessione in termini, comunque va anche considerato che non vi è neppure prova della loro necessaria notifica alla controparte.
– Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte:
pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 2.300,00 per Compensi, oltre Spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020