Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16653 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 16/07/2010), n.16653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – est. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.R.R., rappresentata e difesa dall’Avv. MARRA Alfonso

Luigi, come da procura a margine del ricorso, domiciliato per legge

presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della corte d’appello di Napoli n.

1346/06 VG depositato il 13 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio

Fittipaldi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.R.R. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della corte d’appello che, liquidando Euro 4.000,00 per anni cinque di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al t.a.r. Campania a fare tempo dal dicembre 1998 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (anno 2006), Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Luigi Salvato con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Con provvedimento del Presidente in data 25 maggio 2010 e’ stato incaricato della redazione della presente ordinanza il Cons. Vittorio Zanichelli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001 e’ inammissibile per inidoneita’ del quesito. Posto invero che “il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata e quindi non ammissibile rinvestitura stessa del giudice di legittimita’: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso” (Cassazione civile, sez. 3^, 9 maggio 2008, n. 11535) al richiamato canone non pare rispondere il quesito proposto che si limita ad enunciare un principio generale relativo ai rapporti tra normativa nazionale e Convenzione senza che risulti l’attinenza con la concreta fattispecie.

Il secondo e il terzo motivo con cui si lamenta l’insufficiente liquidazione del danno morale, quantificato dal giudice del merito in ragione di Euro 800,00 per anno, sono manifestamente infondati. Posto che alla luce della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) l’importo dell’indennizzo puo’ essere ridotto in linea di massima ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che e’ pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, l’importo che deriverebbe nella fattispecie da tale calcolo (Euro 4.250,00) non e’ apprezzabilmente diverso da quello effettivamente liquidato (Euro 4.000,00) e tale scostamento appartiene alla discrezionalita’ con la quale il giudice del merito puo’ adeguare la liquidazione al caso concreto.

Con il quarto, il quinto e il sesto motivo, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della Convenzione e della L. n. 89 del 2001 e difetto di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento del bonus di Euro 2.000,00 per la particolare natura della controversia (lavoro e previdenza).

I motivi sono manifestamente infondati, essendosi gia’ affermato dalla Corte che “In tema di equa riparazione per eccessiva durata del processo, le considerazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in merito alla centralita’ dell’occupazione e sulla relativa opportunita’ di riconoscere un bonus, svincolato da qualsiasi parametro e dovuto in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia, non determinano alcun automatismo nell’indennizzo: tocca ai giudice nazionale valutare caso per caso l’importanza della controversia senza alcun obbligo di motivazione laddove venga esclusa la liquidazione di una somma ulteriore rispetto agli standard fissati dalla Cedu e dalla L. n. 89 del 2001” (Cassazione civile, sez. 1^, 12 gennaio 2009, n. 402).

Con gli ulteriori motivi di ricorso, la cui trattazione puo’ avvenire in modo unitario concernendo la liquidazione delle spese operata dalla Corte d’appello, si denuncia violazione della Convenzione, delle norme processuali sulla liquidazione delle spese e della tariffa forense nonche’ carenza di motivazione per avere il giudice del merito liquidato i diritti e gli onorari in modo difforme dagli standard della Corte Europea e comunque discostandosi immotivatamente dalla nota spese e dalla tariffa professionale.

I motivi sono manifestamente fondati nei limiti di seguito precisati, dovendosi liquidare le spese del giudizio in materia di equa riparazione in base alle tariffe dei procedimenti ordinari contenziosi e risultando la quantificazione operata dalla Corte d’appello inferiore ai minimi tabellari; per contro, e’ manifestamente infondata l’ulteriore pretesa di liquidazione delle spese processuali secondo gli standard seguiti dalla Corte di Strasburgo in quanto nei giudizi di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione delle spese processuali della fase davanti alla Corte di appello deve essere effettuata in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano, e non deve tener conto degli onorari liquidati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, i quali attendono al regime del procedimento davanti alla Corte di Strasburgo, posto che la liquidazione dell’attivita’ professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato (Cass., Sez. 1^, 11 settembre 2008, n. 23397).

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e pertanto liquidate le spese del giudizio di merito come in dispositivo.

L’accoglimento solo parziale del ricorso e unicamente in punto spese induce a compensare nella misura dei due terzi quelle di questa fase, ponendo il residuo a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua il decreto impugnato e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 951,00, di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 456,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge;

compensa nella misura dei due terzi le spese del giudizio di legittimita’, che per l’intero liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, e condanna l’Amministrazione alla rifusione del residuo; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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