Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16653 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18318/2020 proposto da:

I.J., avvocato Livio Neri;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4306/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che I.J., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese perchè, a seguito della morte della sua fidanzata o moglie, era stato aggredito dai fratelli della donna e la polizia gli aveva chiesto una ingente somma di denaro per ricevere la denuncia);

che la corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come complessivamente inverosimile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa la valutazione di non credibilità del racconto;

che analoga sorte ha il secondo motivo che consiste in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’insussistenza di rischi di danno grave ai fini della protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14), stante la incensurata valutazione di non credibilità del racconto, anche sotto il profilo della violenza indiscriminata nel paese di origine (art. 14 cit., lett. c), che è stata esclusa sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese che non è consentito in questa sede riesaminare onde valutarne l’attendibilità intrinseca;

che inammissibili sono anche il terzo e quarto motivo, che si appuntano su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria, anche in considerazione della indimostrata mancanza di rischi gravi per la tutela dei diritti umani cui il richiedente sarebbe esposto in caso di rimpatrio;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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