Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16653 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2559/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale Dello Stato che la rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

GEO INVEST SONDAGGI S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t.;

-intimata –

Avverso la sentenza n. 444/25/2010 della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, SEZ.

STACC. DI FOGGIA, depositata il 3/12/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal consigliere Gori Pierpaolo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 444/25/10 depositata in data 3 dicembre 2010 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 102/7/09 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, la quale a sua volta aveva riunito e accolto i ricorsi proposti da Geo-Invest Sondaggi Srl, contro tre avvisi di accertamento per IVA, IRAP e IRPEG 2003, 2004 e 2005 in dipendenza di operazioni soggettivamente inesistenti per subappalti relativi all’esecuzione di opere pubbliche nel foggiano.

-Veniva così confermata la decisione del giudice di primo grado che aveva fatto cadere le riprese sulla considerazione dei regolari pagamenti delle fatture di cui alle operazioni contestate, dell’assenza di irregolarità nella contabilità della ditta, e dell’assenza di presunzioni legali a sostegno delle riprese. In particolare, la CTR riteneva la sentenza di primo grado immune da vizi motivazionali, confermando l’assenza di dimostrazione da parte dell’Agenzia dell’inesistenza dell’esecuzione delle operazioni contestate, anche sulla scorta dell’assoluzione degli amministratori della contribuente dichiarata dal giudice ordinario nel procedimento penale originato dai medesimi fatti.

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia, deducendo due motivi. La contribuente non si è difesa, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

-Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.

– Con il secondo motivo, viene dedotto anche il vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo circa la ritenuta assenza di prova dell’inesistenza soggettiva delle fatture per prestazioni di lavori.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati per le ragioni che seguono. In primo luogo, va osservato che, in fatto, sulla base delle porzioni degli atti impositivi e del p.v.c riprodotti in ricorso, risulta che le riprese per i tre anni di imposta afferiscono ad operazioni soggettivamente inesistenti. Trattasi di appalto di opere pubbliche in misura quasi integrale oggetto di subappalto e corrispondente fatturazione da parte della Edil 2000 Srl in favore della contribuente. La Edil 2000 Srl avrebbe in minima parte eseguito le opere con propri dipendenti assunti saltuariamente e, in larga misura, avrebbe affidato prestazioni di manodopera a imprese terze del settore. Tale giustificazione veniva ritenuta non credibile dall’Agenzia, per l’assenza di sufficiente disponibilità di personale in capo alla Edil 2000 Srl e di documentazione dei contratti di affidamento delle prestazioni a imprese terze e, conseguentemente, le fatture emesse nei confronti della contribuente venivano ritenute emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, ossia realmente compiute ma da soggetto diverso da quello emittente le fatture.

– Sulla base di tali elementi di fatto incontestati, la CTR ha preso posizione in modo inconferente, argomentando lungamente circa l’esistenza oggettiva delle operazioni nei seguenti termini: “Parimenti, priva di pregio appare la tesi dell’Ufficio circa la mancanza di elementi a sostegno della effettività delle operazioni (…) deve ritenersi che non è provata l’inesistenza delle operazioni (…) deve distinguersi l’inesistenza in oggettiva e soggettiva: per quanto riguarda il primo aspetto allo stato delle cose appare difficile sostenere che i lavori relativi alle operazioni che si ritengono fittizie non siano state effettuate, in quanto essi si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche commissionate da enti pubblici”.

– Tuttavia, come noto, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti qual è il caso di specie, le prestazioni esistono sempre e, dunque, tale motivazione è del tutto ridondante. E’ poi vero che la stessa CTR motiva anche sulla assenza di dimostrazione dell’inesistenza soggettiva, ma tale parte della motivazione, su cui si concentrano i due motivi di ricorso, non è solo del tutto astratta e disancorata dagli elementi di prova riprodotti in ricorso, ma anche radicalmente contraddittoria. Ad esempio, ivi si legge: “Per il secondo aspetto deve ritenersi che tutto quanto portato in giudizio dall’Ufficio relativamente alle situazioni afferenti le ditte fornitrici non valga a sostenere la loro inesistenza, ma semplicemente una loro astratta e probabile inidoneità all’esecuzione delle opere commissionate, tra l’altro poi effettivamente realizzate.”. Se la Edil 2000 Srl non aveva il personale per eseguire il subappalto per inidoneità all’esecuzione delle opere commissionate, e queste sono state pacificamente realizzate, non si comprende a che titolo abbia emesso le fatture contestate nei confronti della contribuente e da questa utilizzate ai fini fiscali.

– L’unico elemento di prova esplicitato dalla CTR a sostegno della ritenuta assenza di prova della soggettiva inesistenza delle operazioni, è l’assoluzione da parte del giudice penale dei legali rappresentanti della contribuente per i fatti per cui è causa. Va tuttavia al proposto ricordato che “In materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorchè i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sè inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l’imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste, può essere ritenuto responsabile fiscalmente qualora l’atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927 – 01). La CTR dunque ha erroneamente automaticamente trasposto il risultato del processo penale in quello tributario, senza un’autonoma valutazione degli elementi di fatto raccolti nel processo.

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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