Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16653 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16653 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18533-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

Ero

1,52221e,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1912

contro

TALARICO SERAFINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato
ROSARIO SICILIANO, che la rappresenta e difende

Data pubblicazione: 03/07/2013

unitamente all’avvocato BILOTTA MARIA, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1290/2007 della CORTE
D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/07/2007

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
FIORILLO LUIGI;
udito l’AvvocatO SICILIANO ROSARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO r che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

R.G.N. 1314/2005;

R.G. 18533/2008

/0%

FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 3-6-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Rossano, in accoglimento della domanda proposta da Serafina Talarico nei

contratto di lavoro concluso tra le parti, per “esigenze eccezionali” ex art. 8
ceni 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-1997 e succ., per il periodo 9-21998/30-4-1998, e condannava la società alla riammissione in servizio della
Talarico e al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dal 17-42003.
La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con il rigetto della domanda.
La Talarico si costituiva e resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza depositata il 5-7-2007
rigettava l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro
motivi.
La Talarico ha resistito con controricorso.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 17-11-2008 e il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
1

confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al

legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Mig%

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di

proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese
del presente giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Roma 23 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a

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