Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16652 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16652
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16398/2020 proposto da:
I.J., avvocato Livio Neri;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5184/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 27/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/04/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che I.J. (alias I.J.), cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che aveva rigettato il suo gravame avverso la sentenza di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per il timore delle conseguenze pregiudizievoli del suo rifiuto di prendere il posto del padre, deceduto, in una setta segreta);
che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo, che denuncia violazione del dovere di cooperazione istruttoria nell’accertamento delle condizioni di sicurezza del paese di provenienza, è inammissibile per difetto di specificità, non precisando quale sia stato l’errore (e le ragioni dell’errore) imputabile al giudice di primo grado (le cui valutazioni hanno trovato conferma in appello), quali le doglianze proposte al giudice di secondo grado e quali le fonti eventualmente neglette, nonostante la tempestiva produzione nella fase di merito, che avrebbero determinato, se esaminate, un esito decisorio in senso diverso;
che analoga sorte ha il secondo motivo che consiste in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’insussistenza di rischi persecutori e di danno grave ai fini della protezione internazionale;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021