Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16652 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28013-2014 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TANGORRA 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATRICALA’, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANNI DIONIGI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI

PERUGIA – CITTA’ DELLA PIEVE in persona del legale rappresentante

pro tempore Dr. GIORGIO VOLPI, domiciliato ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO CAPPANNINI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato PIETRO CAPPANNINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per la manifesta infondatezza

del ricorso, condanna aggravata alle spese e statuizioni sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.D. ricorre per cassazione, svolgendo quattro motivi, avverso la sentenza in data 18.02.2014, n. 86 con la quale la Corte di appello di Perugia, rigettando l’appello da essa proposto, ha confermato la sentenza n. 2045/2010 del Tribunale di Perugia, che, in

accoglimento della domanda proposta dall’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Perugia e Città della Pieve (di seguito, brevemente, Istituto Diocesano), aveva condannato la D. al rilascio del fabbricato sito in Castiglione del Lago, frazione Frattavecchia, via Casammaggiore, n. 60 al NCT di quel comune, fl 69, p.lla 136, siccome detenuto sine titulo, rigettando nel contempo la domanda riconvenzionale della D. di accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del medesimo fabbricato.

Ha resistito l’Istituto Diocesano, depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 320 del 1963, art. 1, della L. n. 11 del 1971, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2. Al riguardo parte ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza per materia in favore della sezione specializzata agraria, dal momento che la causa trova connessione in un precedente contratto di affitto agrario.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione della L. n. 203 del 1982, art. 47 e dell’art. 447 bis c.p.c.. Al riguardo parte ricorrente deduce che, sempre in ragione della rilevata connessione con il precedente contratto di affitto agrario, la controversia doveva essere trattata con il rito locatizio.

2.1 I suddetti motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente. Essi traggono spunto dalla considerazione che l’Istituto Diocesano ha ricondotto la presenza della D. nel fabbricato in contesa alla preesistenza di un contratto di affitto agrario intercorso con alcuni congiunti dell’odierna ricorrente e alla conseguente disponibilità da parte dei predetti anche del fabbricato, che insisteva sul terreno in affitto. In particolare, nell’atto introduttivo del giudizio – per quanto emerge dalla sentenza impugnata e dalla stessa esposizione del fatto, riportata in ricorso – l’Istituto attore aveva dedotto che, cessato il contratto di affitto, gli affittuari avevano abbandonato il fondo, mentre la D. aveva continuato ad occupare il fabbricato, pur non avendone titolo alcuno e pur inutilmente sollecitata al rilascio.

2.2. Ciò posto, si osserva che la ricostruzione dell’antefatto processuale, quale riferita dall’originario attore e neppure specificamente contraddetta dall’altra parte, smentisce l’esistenza di una situazione di connessione rilevante agli effetti della competenza (e correlativamente del rito). Invero la domanda proposta dall’Istituto Diocesano non ha ad oggetto la risoluzione di un rapporto agrario, posto che ad esso viene fatto riferimento solo quale antecedente storico della vicenda, trovando, piuttosto, la pretesa di rilascio il suo fondamento nell’assenza di un titolo da parte dell’occupante; ne consegue che la domanda stessa – al pari, del resto, della domanda riconvenzionale della convenuta, odierna ricorrente, intesa all’accertamento dell’acquisto della proprietà per usucapione – rientra nella competenza del Tribunale ordinario in materia di controversie immobiliari e va trattata con il rito ordinario.

Entrambi i motivi vanno, dunque, rigettati.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 2732 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente deduce che erroneamente la Corte di appello ha attribuito valore confessorio alla dichiarazione resa da essa D., allorchè, in sede di interrogatorio, ha riconosciuto di avere goduto dell’immobile a titolo di “comodato gratuito”, utilizzando detto termine del tutto impropriamente, senza comprenderne il reale significato.

4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Al riguardo parte ricorrente deduce che la Corte di appello ha motivato in maniera insufficiente la riconosciuta efficacia confessoria delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio.

4.1. Anche i suddetti motivi sono suscettibili di esame in buona parte unitario e vanno dichiarati inammissibili.

Innanzitutto entrambi i motivi incorrono nel rilievo di difetto di specificità, giacchè la Corte di appello non ha affatto ritenuto che la D. abbia confessato l’esistenza di una rapporto di comodato e neppure ha postulato che la parte abbia utilizzato l’espressione “comodato” nel suo significato tecnico-giuridico, bensì ha attribuito rilevanza alla consapevolezza della parte di detenere per concessione di altri e non già con animus sibi habendi; inoltre il terzo motivo, pur formalmente proposto sotto il profilo della violazione di legge, postula una rivalutazione della risultanza istruttoria; infine il quarto motivo è formulato sugli schemi del “vecchio” n. 5 dell’art. 360 c.p.c., laddove, trattandosi di sentenza emessa in data 18 febbraio 2014 l’intervento della S.C. sulla motivazione può ritenersi consentito solo nel caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, come previsto dalla norma novellata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b, convertito in L. n. 134 del 2012.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Poichè la ricorrente risulta ammessa al gratuito patrocinio, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Si dà atto che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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