Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16652 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 536/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Fronticelli

Baldelli Enrico, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma viale

Regina Margherita n. 294, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SEI Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Di Rienzo Pasquale, con

domicilio eletto presso lo stesso in Roma viale G. Mazzini n. 11,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

sez. staccata di Latina n. 2986/39/14, depositata il 12 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Equitalia Sud Spa ricorre per cassazione, con due motivi, la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di notifica della cartella esattoriale, atto presupposto.

SEI Spa resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2504-bis c.c. per aver la CTR ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento effettuata presso la società incorporata in quanto società estinta.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Si tratta di profilo estraneo alla ratio della decisione, avendo la CTR affermato che la notifica è stata effettuata alla CCM Srl prima della fusione con la SEI Srl, sicchè non sussiste alcuna nullità.

E’ dunque priva di rilievo la valutazione della stessa CTR quanto agli eventuali effetti dell’incorporazione sulla regolarità della notifica, che assume portata meramente teorica.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per aver la CTR ritenuto la nullità della notifica, avvenuta mediante invio diretto.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La CTR, invero, ha ritenuto che la cartolina di ricevimento della notifica della cartella non potesse attestare la regolarità della consegna dell’atto poichè in essa “non è indicato il nome del destinatario ma solo l’indirizzo “(OMISSIS)”, che non si comprende a chi debba essere riferito (alla Srl CCM o a soggetto estraneo?)”.

Ha poi escluso che l’indicazione del numero della cartella sulla fotopia prodotta dal concessionario fosse indicativo di un collegamento tra la notifica e la cartella stessa, valutando, dall’esame degli atti, che tale indicazione derivasse “da un accostamento materiale (nella fotocopia) dei dati di lavorazione provenienti dal Concessionario con la cartolina già descritta”.

Da tutto ciò, dunque, l’impossibilità di collegare l’avviso alla cartella di pagamento e di poter “affermare, anche in via presuntiva, che il plico fosse diretto alla Srl CCM e che la consegna sia avvenuta a mani di un addetto al ritiro, da parte della società predetta”.

2.3. Orbene, a fronte di tale accertamento in fatto, il motivo è del tutto carente per autosufficienza attesa l’omessa riproduzione in ricorso della cartolina stessa e della documentazione afferente la notifica, di cui si contesta il “disguido nella lettura” da parte della CTR.

La doglianza, del resto, pur diretta a contestare una violazione di legge, attinge, in realtà, la motivazione della sentenza impugnata e l’interpretazione delle risultanze probatorie in atti effettuata dal giudice d’appello, da cui, anche per tale ragione, l’inammissibilità della censura.

3. Il ricorso va pertanto rigettato per inammissibilità dei motivi. Le spese sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Equitalia Sud Spa al pagamento delle spese a favore di SEI Spa, che liquida in complessive Euro 4.100,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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