Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16652 del 03/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16652 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 18529-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante

Ero

tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in
2013

atti;
– ricorrente –

1911
contro

CASCONE MARIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 03/07/2013

avverso la sentenza n. 497/2007 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 03/07/2007 R.G.N.
1593/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale avv. GRANOZZI GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

NOBILE;

R.G. 18529/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 16-11-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa rigettava la domanda proposta da Maria Cascone nei confronti della

apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per “esigenze eccezionali”
ex art. 8 ceni 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., per il periodo
9-2-2000/30-6-2000, con le pronunce consequenziali.
La Cascone proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con l’accoglimento della domanda. La società si costituiva e resisteva
al gravame.
La Corte d’Appello di Catania, con sentenza depositata il 3-7-2007, in
riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l’illegittimità del termine
apposto al contratto citato, con la conseguente sussistenza di un rapporto a
tempo indeterminato dal 9-2-2000, e condannava la società alla riammissione
in servizio della Cascone e al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento
danni, di tutte le retribuzioni maturate dal 29-1-2004 fino al soddisfo, con la
rivalutazione e gli interessi, detratto l’aliunde perceptum in relazione ai
rapporti a tempo determinato intercorsi con l’Azienda Ospedaliera 0.M.P.A. di
Ragusa dalla predetta data.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con nove
motivi. La Cascone è rimasta intimata.
Infine è stata depositata copia di verbale di conciliazione in sede sindacale
concluso tra le parti in data 4-2-2009 ed il Collegio ha autorizzato la
motivazione semplificata.
1

s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine

Ciò posto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse

saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimata svolto
alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Roma 23 maggio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE

2

7/-

IL CANCELLIERE

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