Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16651 del 29/07/2011
Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – est. Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
DELTAPOL ITALIA SCARL (DELTA ITALIA SERVICE-SOC. COOPERATIVA), in
persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43 presso lo studio
dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 26/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/04/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che si riporta;
udito per il resistente l’Avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO, che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAETA Pietro, che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
(motivazione in forma semplificata in conformità al D.P.R. 22 marzo 2011).
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso contro la sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale di Roma nella controversia tra l’Amministrazione finanziaria e la s.r.l. DELTAPOL ITALIA Soc. coop. per azioni avente ad oggetto l’opposizione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) IVA 1999 per complessivi Euro 2.230.550,71.
La sentenza impugnata era stata depositata il 26 settembre 2005 ed era stata notificata all’Agenzia delle entrate il 14 dicembre 2005, come risulta dalla copia della sentenza notificata allegata dalla parte controricorrente e specificamente richiamata nel controricorso.
Del ricorso per cassazione dell’Agenzia, in cui non viene menzionata la notificazione della sentenza impugnata, è stata richiesta la notifica il 26 settembre 2006, quindi palesemente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata stabilito dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. In conformità alla deduzione di parte controricorrente, il ricorso dell’Agenzia delle entrate deve quindi essere dichiarato inammissibile.
I motivi – cogenti, ma meramente formali – per i quali la contribuente ha vinto una controversia nella quale altrimenti non le sarebbe stato agevole prevalere, in ragione dei prevalenti indirizzi giurisprudenziali sul tema, giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle entrate per tardività del ricorso;
– compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011