Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16651 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20795/2020 proposto da:

A.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Vaiti, giusta

procura speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2186/2019,

pubblicata il 14 novembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 14 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da A.T., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 3 dicembre 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura di essere arrestato o ucciso perchè omosessuale.

3. La Corte di appello, dopo avere precisato che non era necessaria una nuova audizione del richiedente perchè era stato sentito dalla Commissione territoriale e aveva illustrato con chiarezza le ragioni del suo espatrio, ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente non credibili, oltre che prive di elementi di verifica anche in relazione alle modalità di allontanamento dal proprio paese; i giudici di secondo grado, hanno affermato che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, quanto alla protezione umanitaria, hanno evidenziato che il richiedente non aveva neppure allegata la sussistenza di una situazione di emergenza nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita in caso di ritorno, alla luce anche della ritenuta non credibilità del racconto.

4. A.T. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a quattro motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e per motivazione apparente in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese davanti la Commissione territoriale e al riconoscimento dello status di rifugiato, perchè la Corte, dopo avere ritenuta superflua la sua audizione perchè le ragioni dell’espatrio erano state illustrate con chiarezza, ha ritenuto il racconto poco credibile ed inattendibile in quanto riportato in modo superficiale ed incompleto, con la conseguenza che la motivazione adottata non soddisfaceva nemmeno quel “minimo costituzionale” essenziale per qualificarsi tale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e la mancata applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di valutazione dell’attendibilità del richiedente e in tema di onere della prova e del riconoscimento dello status di rifugiato, avendo assolto il proprio onere di allegazione deducendo il proprio orientamento sessuale e segnatamente dei rapporti omosessuali intrattenuti avversati e puniti dagli abitanti del villaggio e dallo Stato d’origine e avuto riguardo alla circostanza che in Senegal l’omosessualità è penalmente perseguita dall’art. 319 c.p..

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 134 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e la motivazione apparente in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; la violazione del principio di non refoulement e la mancata applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di onere della prova sulla protezione sussidiaria, in quanto anche in tema di protezione sussidiaria non erano stati rispettati i canoni legali per la valutazione della sua credibilità, violando l’obbligo di cooperazione istruttoria ed essendo la motivazione apparente e standardizzata; la Corte avrebbe dovuto verificare, assolto l’onere di allegazione e alla luce del timore rappresentato di essere perseguito penalmente per la sua condizione di omosessuale, oltre che di subire atti di violenza ed aggressione essendo stato già aggredito per in ragione del suo orientamento sessuale.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 134 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e la motivazione apparente in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria; la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 296 del 1998, artt. 5, 6 (rectius: comma 6) e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; la violazione del principio di non refoulement; anche con riferimento alla protezione umanitaria la Corte avrebbe dovuto verificare sia le condizioni di vulnerabilità personali (quali i gravissimi traumi subiti quando ancora minorenne, alla morte dei suoi genitori, aveva dovuto subire le cure e le attenzioni di una persona estranea, tale I.S.; la condizione di schiavitù sessuale sofferta per lungo tempo e da minorenne, le aggressioni subite dagli abitanti del suo villaggio per i rapporti omosessuali intrattenuti con I.S.), sia i notevoli sforzi di inserimento sociale e lavorativo profusi in Italia, mentre con motivazione del tutto apparente e stereotipata non ha considerato la circostanza dell’integrazione sociale, sul punto avendo allegato il documento di valutazione e certificazione delle competenze C.P.I.A., a.s. 2017/2018, del 31 maggio 2018 e la ricevuta di invio comunicazione ordinaria Unilav del 25 aprile 2019 e il relativo contratto di lavoro alle dipendenze della Società Coop. Agritur Fassi a r.l. di (OMISSIS).

4.1 L’esame delle esposte doglianze porta all’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri.

4.2 In particolare, sussiste il vizio di motivazione apparente per quanto riguarda il riconoscimento dello status di rifugiato, avendo la Corte distrettuale, così concluso: “In vero le dichiarazioni rese appaiono carenti dei requisiti di veridicità, appositamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e non sono sufficientemente circostanziate, quanto, in particolare, ai luoghi, alle persone, ai tempi ed alle dinamiche degli eventi narrati. Non sono, peraltro, coerenti e logiche posto che il ricorrente non ha offerto elementi di verifica anche in relazione alle modalità di allontanamento dal proprio paese”.

4.3 La Corte territoriale ha, dunque, omesso di considerare la vicenda riferita dal richiedente asilo – che aveva al riguardo evidenziato di essere stato necessitato a lasciare il proprio paese perchè si trovava (e si troverebbe ancora in caso di rientro) in grave pericolo di vita per la sua condizione di omosessualità e che sussisteva il rischio di subire pesanti discriminazioni in ragione del suo orientamento sessuale, come peraltro era già successo essendo stato aggredito e avendo subito lesioni da parte degli abitanti del proprio villaggio, anche alla luce della circostanza, pure allegata, che in Senegal l’omosessualità era penalmente perseguita.

4.4 Nella descritta situazione la censura formulata appare senz’altro fondata, in quanto la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, con riguardo alla statuizione richiamata, non risulta dotata della concisa esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto delle decisioni stesse, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consente di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se la tesi prospettata dalla parte sia stata tenuta presente nel loro complesso.

5. Per quanto esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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