Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 15/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26243/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

sul ricorso 30956/2006 proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO

MASSIMO 60 presso lo studio dell’avvocato CAROLI ENRICO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 12/2 005 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANZARO, depositata il 27/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI BRUNO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito per il resistente l’Avvocato CAROLI ENRICO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità di quello incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di C.D. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva, Irpef e Irap relativi agli anni 1998 e 1999 ed emessi a seguito di verifica fiscale, la C.T.R. Calabria, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, confermava gli accertamenti impugnati soltanto in relazione al recupero a tassazione di spese ritenute non deducibili.

In particolare, i giudici d’appello affermavano: che non era necessaria l’autorizzazione della Procura delle Repubblica per la verifica, in quanto la stessa era stata effettuata nello studio e non nella abitazione del contribuente, non risultando dagli atti che detto studio fosse collegato con l’abitazione; che la eventuale incompatibilità di uno dei verificatori per rapporti personali col contribuente era irrilevante ai fini del decidere; che l’ufficio avrebbe dovuto provare in giudizio la riferibilità dei movimenti bancari all’attività economica del soggetto interessato all’accertamento, posto che gli estratti dei conti correnti bancari sono elementi indiziar e non sono di per sè sufficienti a provare l’evasione di imposta; che il contribuente aveva prodotto distinte di somme ricevute per il versamento di imposte per conto dei clienti, per polizze assicurative e per recupero di crediti extraprofessionali.

2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

Quanto alla eccezione – contenuta nel controricorso e nella successiva memoria- di intempestività del ricorso perchè proposto dopo la scadenza del termine breve decorrente dalla notifica della sentenza -effettuata dal contribuente in data 3/18 agosto 2005 in occasione della richiesta di sgravio delle cartelle e conseguente cancellazione ipotecaria- è innanzitutto da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, se è vero che è onere dell’impugnante dare la prova della tempestività dell’impugnazione, tuttavia, a norma dell’art. 2697 c.c., la parte che nell’impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. ha solo l’onere di dimostrare – attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione – che questa è avvenuta entro l’anno precedente l’atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l’annotazione, sull’originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo – all’art. 123 disp. att. c.p.c. – della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all’art. 327 c.p.c., qualora eccepisca la necessità dell’osservanza del termine breve e l’avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall’avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti (cosa che nella specie non è accaduta). Tanto premesso, occorre altresì rilevare che, secondo la concorde giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di una conoscenza “legale” del provvedimento da impugnare, e cioè di una conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che sia normativamente idonea a determinare “ex se” detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (v.

cass. n. 7962 del 2009).

Quanto alla eccezione (espressa nel controricorso e ribadita nella memoria) di nullità della notifica del ricorso perchè avvenuta a mani di persona non identificabile per la difesa del contribuente, in quanto la relata del ricorso notificato recava la dicitura “a mani di…., come dall’originale”, è sufficiente osservare, prescindendo da altre pur possibili considerazioni, che la nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile a seguito di rinnovazione, ovvero, come nella specie, a seguito di costituzione della controparte, a meno che la stessa sia avvenuta in modo invalido, ad esempio per mancato rispetto del termine di costituzione (circostanza nella specie non verificatasi).

3. Col primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e art. 2697 c.c., l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici d’appello hanno affermato che gli estratti dei conti correnti bancari costituiscono semplici elementi indiziar e pertanto non sono di per sè sufficienti a dimostrare che il contribuente abbia evaso l’imposta, in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, pone una presunzione legale relativa in base alla quale l’Amministrazione è legittimata ad imputare a ricavi (compensi) conseguiti nell’attività esercitata sia i versamenti che i prelevamenti eseguiti sui conti correnti dal contribuente, con onere della prova contraria a carico del contribuente medesimo. Col secondo motivo del ricorso principale, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, oltre che vizio di motivazione, l’Agenzia afferma che per superare la presunzione di cui al citato art. 32 occorre una prova puntuale e specifica e che pertanto non sarebbe sufficiente il generico riferimento ad alcuni documenti prodotti dal contribuente.

Entrambi i motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perchè logicamente connessi, sono fondati alla luce della costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale, in virtù della presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, – che, data la fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., per le presunzioni semplici – sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari. del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti dal medesimo nella propria attività d’impresa, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (v.

tra le altre Cass. n. 9103 del 2001 e n. 15447 del 2001).

Per poter superare la presunzione legale di cui sopra occorre pertanto che il contribuente fornisca valida prova contraria e che detta prova sia valutata dal giudice in rapporto agli elementi risultanti dai suddetti conti, per verificare, attraverso i riscontri possibili (date, importi, tipo di operazione, soggetti coinvolti), se ed eventualmente a quali movimenti la documentazione fornita dal contribuente si riferisca, così da escludere dal calcolo dell’imponibile esclusivamente quanto risultante dai singoli movimenti bancari ritenuti riferibili alla produzione documentale del contribuente. Ne consegue che non può ritenersi attendibile valutazione di una eventuale prova contraria offerta dal contribuente il fatto che nella sentenza impugnata si faccia un generico riferimento – privo del benchè minimo accenno ad un qualsivoglia riscontro effettuato in rapporto ai dati emergenti dai conti correnti – alla produzione di distinte relative a somme ricevute per il versamento di imposte per conto di clienti, a incassi per polizze assicurative o al recupero di crediti extraprofessionali.

Con un unico motivo di ricorso incidentale il contribuente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione ed omessa pronuncia in ordine alla eccezione di illegittimità dell’accesso per mancata autorizzazione del magistrato, avendo i giudici d’appello omesso di considerare che lo studio professionale del contribuente era comunicante con l’abitazione e di spendere una sola parola sulla perizia giurata, corredata di piantina planimetrica, prodotta dal contribuente al fine di far emergere tale circostanza. Il ricorrente incidentale si duole altresì che i giudici d’appello abbiano omesso di pronunciare e di motivare anche in ordine alla dedotta incompatibilità di un verificatore, avendo il contribuente segnalato che uno dei verificatori, giorni prima dell’inizio della verifica, era in trattative con lui per l’acquisto di un’abitazione -di cui la moglie era comproprietaria unitamente ai propri fratelli- e che la trattativa non si e5ra conclusa perchè il verificatore pretendeva di pagare un prezzo inferiore a quello di mercato e richiesto.

Le censure sono infondate.

In particolare, non sussistono i vizi di omessa pronuncia ed omessa motivazione in ordine alla eccezione di illegittimità dell’accesso, perchè sul punto i giudici di appello si sono espressamente pronunciati ed hanno, sia pur sinteticamente, motivato la propria decisione affermando che, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, non occorreva l’autorizzazione della Procura della Repubblica per la verifica, in quanto questa era stata effettuata nello studio del professionista e non nella sua abitazione e che “dagli atti del processo non risulta che lo studio fosse collegato con l’abitazione dello stesso”.

Quanto alla dedotta mancata considerazione, da parte dei giudici d’appello, della perizia giurata (con annessa piantina planimetrica) che sarebbe stata prodotta per dimostrare che lo studio professionale era comunicante con l’abitazione, occorre evidenziare che dalla sentenza impugnata non risulta alcun riferimento a tale perizia. E’ pertanto ipotizzabile che i giudici d’appello non si siano avveduti della relativa produzione, nel qual caso l’errore di fatto commesso sarebbe denunciabile (ricorrendone i presupposti) con un diverso mezzo di impugnazione (revocazione), oppure è possibile che i giudici d’appello non abbiano attribuito a tale perizia il rilievo che secondo il ricorrente incidentale essa meritava,- al punto da ritenere (in ipotesi a torto) che non fosse necessario soffermarsi su di essa.

In quest’ultimo caso, però, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse (v. Cass. n. 1902 del 2002) e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 14972 del 2006).

Tanto premesso, il ricorrente incidentale avrebbe dovuto quantomeno riportare in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, il contenuto della suddetta perizia, per consentire a questo giudice di legittimità di valutarne la decisività e quindi la configurabilità del vizio di motivazione in proposito.

Neppure in relazione alla dedotta incompatibilità di un verificatore sussistono i denunciati vizi di omessa pronuncia ed omessa motivazione, perchè anche su tale punto i giudici di appello si sono espressamente pronunciati ed hanno, sia pur sinteticamente, motivato, affermando che la suddetta circostanza è irrilevante ai fini del decidere. Tale motivazione non riguarda l’accertamento della circostanza dedotta quale motivo di incompatibilità (dalla quale i giudici d’appello prescindono), ma la sua irrilevanza sul piano giuridico ai fini della decisione, pertanto non è configurabile rispetto ad essa il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (ammissibile solo con riguardo all’accertamento in fatto), essendo possibile censurare la decisione de qua (in ipotesi ritenuta non corretta) eventualmente solo per violazione di norme giuridiche ex art. 360 c.p., n. 3 (censura non proposta nella specie), e ciò a prescindere da eventuali vizi della motivazione espressa a sostegno della decisione medesima.

3. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere accolto e l’incidentale deve essere rigettato. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Calabria.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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