Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. I, 16/07/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 16/07/2010), n.16650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

J.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Ferrara Silvio,

elettivamente domiciliato presso lo studio legale Ferrara – Guardata

in Roma, via Chisimaio, n. 42;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato —

avverso il decreto del Giudice di pace di Caserta depositato il 20

dicembre 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Onofrio Fittipaldi;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Patrone Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“Il Giudice di pace di Caserta, con decreto in data 20 dicembre 2007, ha respinto l’opposizione del cittadino (OMISSIS) J.S. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Caserta in data 26 settembre 2007.

Ricorre per cassazione il J., sulla base di tre motivi.

L’intimata Prefettura non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Il primo motivo – con il quale si deduce che il Prefetto era privo del potere espulsivo, giacche’ il provvedimento della Commissione centrale, che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, non era stato notificato all’interessato – e’ privo di fondamento. Difatti, cio’ che paralizza il potere espulsivo del Prefetto fino alla definizione dell’iter per la concessione dello status di rifugiato e’ soltanto l’avvenuta concessione del permesso di soggiorno temporaneo, di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1, comma 5 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39. Dell’avvenuta richiesta e concessione di tale permesso temporaneo non c’e’ nel ricorso ne’ allegazione ne’, tanto meno, dimostrazione (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 maggio 2004, n. 8423).

Il secondo motivo denuncia vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., perche’ non si sarebbe pronunciato sul divieto di espulsione dell’interessato in presenza di una situazione di pericolo di persecuzione nel suo Paese di origine. Il motivo non coglie nel segno, perche’ il decreto impugnato da atto che quanto dedotto dal J. a sostegno dell’opposizione non ha trovato pieno riscontro nelle risultanze probatorie di causa.

Il terzo motivo, sulla traduzione del decreto di espulsione, e’ manifestamente infondato.

Risulta che il decreto di espulsione e’ stato comunicato al J. nella traduzione in lingua inglese e che l’Amministrazione si e’ trovata nell’impossibile di reperire nell’immediatezza un interprete di madrelingua. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 25362), tale attestazione e’, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, non essendo il giudice del merito autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concreta possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo.

Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente.

Considerato che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio che, in ordine al primo motivo, va rilevato che il principio di diritto affermato da Cass., Sez. 1^, 4 maggio 2004, n. 8423 e’ stato ribadito dalla successiva giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 21 luglio 2004, n. 13517, e Cass., Sez. 1^, 22 febbraio 2006, n. 3845);

che il motivo di ricorso non tiene conto della previsione del D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, art. 5 – norma ratione temporis applicabile – ai cui sensi il richiedente al quale non sia stata riconosciuta dalla Commissione centrale lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che venga ad esso concesso in permesso di soggiorno ad altro titolo;

che, in ordine al secondo motivo di ricorso, va ribadito che la censura non e’ pertinente;

che, invero, il secondo motivo, nel denunciare la violazione e mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c., e’ affidato al seguente quesito di diritto: “costituisce vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. la totale assenza di decisione del Giudice di pace nel procedimento D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13 bis sul motivo di violazione del principio del non – refoulement D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19?”;

che il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non ricorre allorche’ una pronuncia sul capo di cui si lamenta l’omissione sia stata adottata dal giudice di merito (Cass., Sez. lav., 5 aprile 2004, n. 6656);

che tale e’ la situazione ricorrente nel caso di specie, nella quale il giudice – a fronte della censura mossa al decreto prefettizio impugnato, secondo cui il ricorrente, con l’espulsione, sarebbe stato esposto ad un rischio di danno grave alla persona, essendo lo stesso fuggito dalla (OMISSIS) per sottrarsi al reclutamento forzato della popolazione civile – ha affermato che quanto esposto in ricorso non trova adeguato riscontro nella documentazione allegata;

che, pertanto, stante la reiezione del motivo di opposizione contenuta nel decreto del Giudice di pace, il ricorrente avrebbe dovuto denunciare, non gia’ un vizio di omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4, ma, eventualmente, un vizio In iudicando, per violazione o falsa applicazione di norme di legge o per avere il giudice risolto la questione senza giustificare adeguatamente la decisione adottata in proposito;

che, quanto al terzo motivo, va ribadito che, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, l’obbligo dell’autorita’ procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso e’ derogabile tutte le volte in cui detta autorita’ attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione e’, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita’, senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilita’ di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo;

che, in particolare, come chiarito dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che detta norme regolamentari e di attuazione del citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 l’attestazione da parte dell’autorita’ procedente della indisponibilita’ di personale idoneo alla traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero della sintesi del contenuto del decreto di espulsione e’ condizione sufficiente per la validita’ della traduzione in una delle predette tre lingue, per le quali l’interessato abbia indicato preferenza (Cass., Sez. 1^, 27 marzo 2009, n. 7572);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

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