Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20772/2020 proposto da:

S.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Vaiti,

giusta procura speciale rilasciata in calce al ricorso per

cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2198/2019,

pubblicata il 15 novembre 2019, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da S.E., cittadino della Nigeria (Benin City), avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17 dicembre 2018.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il suo Paese dopo la morte della madre e del suo patrigno in quanto non aveva altri legami familiari in patria.

3. La Corte di appello, dopo avere precisato che non era necessaria una nuova audizione del richiedente, che era stato sentito dalla Commissione territoriale e aveva illustrato con chiarezza le ragioni del suo espatrio, ha ritenuto le dichiarazioni del richiedente non credibili, oltre che superficiali e poco attendibili e comunque non rientranti tra quelle che giustificavano il riconoscimento della protezione internazionale; i giudici di secondo grado, inoltre, hanno affermato che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e, quanto alla protezione umanitaria, hanno evidenziato che il richiedente non aveva neppure allegato la sussistenza di una situazione di emergenza nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita in caso di ritorno, alla luce anche della ritenuta non credibilità del racconto.

4. S.E. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a cinque motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e per motivazione apparente in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni rese davanti la Commissione territoriale, perchè la Corte, dopo avere ritenuta superflua la sua audizione perchè le ragioni dell’espatrio erano state illustrate con chiarezza, ha ritenuto il racconto poco credibile ed inattendibile perchè superficiale ed incompleto.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 260 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione dell’inattendibilità del richiedente e la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di onere della prova, in quanto la Corte di appello aveva operato una valutazione soggettiva del suo racconto, venendo meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo egli assolto all’onere di allegazione dei fatti costitutivi e avendo prodotto il rapporto di Polizia nigeriana del 29 gennaio 2015 sulla morte della propria madre e il certificato di morte della madre del 17 novembre 2014, documenti entrambi non considerati dai giudici di merito.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; motivazione apparente in relazione all’accertamento delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14; la violazione del principio di non refoulement e la mancata applicazione dei pacifici principi giurisprudenziali in tema di onere della prova sulla protezione sussidiaria, in quanto anche in tema di protezione sussidiaria non erano stati rispettati i canoni legali per la valutazione della sua credibilità, violando l’obbligo di cooperazione istruttoria ed essendo la motivazione apparente e standardizzata; la Corte avrebbe dovuto verificare, assolto l’onere di allegazione e alla luce del timore rappresentato di essere ucciso, come i suoi genitori, in caso di rientro in Patria, la possibilità di intervento delle autorità statali o locali, la diffusione delle prassi violente e l’incidenza causale della inerzia delle autorità statali sulla loro realizzazione ed, infine, l’abbandono alle autorità tribali o familiari del compito di risolvere tali tipologie di conflitti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per insussistenza di uno dei requisiti posti dall’art. 134 c.p.c. e dall’art. 118 disp. att. c.p.c. e la motivazione apparente in relazione all’accertamento della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria; la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 296 del 1998, artt. 5, 6 (rectius: comma 6) e art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; la violazione del principio di non refoulement; anche con riferimento alla protezione umanitaria la Corte avrebbe dovuto verificare sia le condizioni di vulnerabilità personali, sia i notevoli sforzi di inserimento sociale e lavorativo profusi in Italia, mentre con motivazione del tutto apparente e stereotipata non aveva considerato la circostanza dell’integrazione sociale, sul punto avendo allegato l’attestato di frequenza di una scuola di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana del 31 maggio 2018 e la comunicazione INPS e la documentazione del Centro per l’impiego di Soverato del 10 aprile 2018 e la copia del contratto di lavoro del 5 luglio 2019, da cui risultava l’espletamento dell’attività lavorativa a tempo indeterminato come lavoratore domestico.

5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sulla protezione umanitaria e, in particolare, il gravissimo trauma psichico patito a seguito della morte violenta della madre e del patrigno e il conseguente timore di subire violenze e di perdere la propria vita; oltre la gravissima situazione di insicurezza e di violenza generalizzata in cui versava tutto il territorio della Nigeria e la circostanza di essere stato vittima in tenera età di sfruttamento lavorativo minorile ad opera di uno zio.

5.1 I motivi, tutti diretti a censurare la statuizione della Corte territoriale sul riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria sotto lo specifico profilo della motivazione apparente, possono essere esaminati unitariamente e sono fondati.

5.2 Ed invero, nel caso in esame, l’impugnata decisione si mostra palesamente afflitta dal vizio qui lamentato, poichè essa ha inteso respingere le dispiegate doglianze senza illustrare il percorso logico – argomentativo che ha portato il decidente a rigettare le tesi dell’odierno ricorrente.

In particolare, sia per quel che riguarda il rigetto della protezione internazionale sia per quanto si riferisce al rigetto della protezione umanitaria sussiste il vizio denunciato perchè entrambe le statuizioni non risultano sostenute da una motivazione e la Corte distrettuale, dopo avere richiamato i principi normativi della materia in trattazione, ha concluso rispettivamente:

sul riconoscimento dello status di rifugiato:

“Nel caso di specie, difettano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato avendo l’istante posto a fondamento della sua richiesta di protezione una situazione che non ha trovato riscontro dinanzi alla Commissione territoriale ed è stata riportata dal richiedente asilo in modo superficiale e poco attendibile e, comunque, non rientra tra quelle che giustificano il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale. Peraltro i fatti narrati non sono confortati da alcun elemento di prova concreto e il racconto risulta incoerente e incompleto”;

sulla domanda di protezione sussidiaria:

“In ogni caso, con attinenza ai motivi di gravame, deve ritenersi che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento, nè una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del richiedente, con concreto pericolo di danno grave per lo stesso”;

sulla domanda di protezione umanitaria:

“Avuto riguardo al caso concreto deve rilevarsi che nel caso di specie non risulta neppure allegata la sussistenza di emergenza nel suo Paese tale da non offrire alcuna garanzia di vita qualora vi facesse ritorno. Non emergono, infatti, dal narrato dell’istante, anche alla luce della non completa credibilità delle sue dichiarazioni, concreti ed oggettivi elementi sulla cui base potere ragionevolmente ritenere la sussistenza in capo allo steso di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura che lo protegga dal rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a determinare concretamente la significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili ovvero la compromissione della possibilità di soddisfare bisogni ineludibili della vita personale quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa”.

5.3 La Corte non si è fatta carico di quanto evidenziato dal richiedente asilo che aveva riferito di essere stato necessitato a lasciare il proprio paese perchè si trovava (e si troverebbe ancora in caso di rientro) in grave pericolo di vita dopo l’uccisione della madre e del suo patrigno e che la situazione attuale della Nigeria e in particolare della zona di sua provenienza era drammatica e colpiva le sorti dei civili nigeriani e della loro sicurezza nel Paese di origine senza possibilità per i comuni cittadini di affidare le proprie sorti alle autorità statali o locali, del tutto assenti.

5.4 E ciò a fronte anche della documentazione prodotta, ai fini della valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, ovvero il rapporto di Polizia nigeriana del 29 gennaio 2015 sulla morte della propria madre e il certificato di morte della madre del 17 novembre 2014 e, ai fini della richiesta di protezione umanitaria, ossia l’attestato di frequenza di una scuola di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana del 31 maggio 2018 e la comunicazione INPS, l’attestazione del Centro per l’impiego di Soverato del 10 aprile 2018 e la copia del contratto di lavoro del 5 luglio 2019, da cui risultava l’espletamento dell’attività lavorativa a tempo indeterminato come lavoratore domestico.

5.6 Peraltro, con specifico riferimento alla protezione umanitaria, una volta che, come avvenuto nella specie, il richiedente aveva documentato il suo grado di integrazione in Italia ed allegato i fatti oggettivi e soggettivi che indicavano, a suo dire, la condizione di vulnerabilità cui sarebbe esposto nel paese d’origine, il giudice del merito era tenuto ad operare la comparazione, in ragione del proprio dovere di collaborazione istruttoria officiosa, al fine di accertare se con il rimpatrio potesse determinarsi, all’attualità, non il mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma, tenuto conto della sua condizione soggettiva ed oggettiva (età, radici nazionali e parentali, condizione personale, corsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, contratto di lavoro a tempo indeterminato), una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo, che lo avrebbe privato della concreta possibilità di condurre un’esistenza coerente con il rispetto della dignità personale.

5.7 Si tratta, quindi, di una motivazione, con la quale il decidente si è limitato ad ostendere un giudizio del tutto assertivo e privo della necessaria conferenza con l’oggetto del suo esame.

6. Per quanto esposto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA