Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 400-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.L. DA

PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato RINALDO GEREMIA,

rappresentato e difeso dagli avvocati MANLIO ANZALDO, BARBARA

ARMANINI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EMPORIO AUTO MOTO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2721/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Emporio Auto Moto s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, “la EAM”) ottenne nel 2006 un decreto ingiuntivo nei confronti di C.M., fondato su cambiali.

Il decreto non fu opposto e divenne irrevocabile.

2. Sulla base di quel decreto ingiuntivo la EAM iniziò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore; nel procedimento esecutivo intervennero due creditori, Elena Di Lernia e Luca Zanti, anch’essi sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato da cambiali.

3. C.M. propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Como, invocando la falsità della sottoscrizione indicata come sua, ed apposta sulle cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Como, con sentenza 5.9.2011 n. 1178 rigettò l’opposizione, ritenendo che in sede esecutiva non potessero farsi valere vizi, come quello di falsità della sottoscrizione elle cambiali, che andavano proposti con l’opposizione a decreto ingiuntivo.

4. La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Milano con sentenza 10.7.2015 n. 2721 rigettò il gravame dell’esecutato.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.M., con ricorso fondato se sei motivi ed illustrato da memoria. Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 214, 215, 216, 395, 645 e 646 c.p.c..

Il ricorrente parrebbe voler sostenere che le cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo erano false; e che dunque la loro falsità poteva da lui essere fatta valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 2, a nulla rilevando che il decreto ingiuntivo fosse divenuto inoppugnabile.

Soggiunge poi che la creditrice opposta EAM, di fronte alla deduzione della falsità delle cambiali, non ne aveva chiesto la verificazione, e dunque aveva ammesso la loro falsità.

1.2. Il motivo, dall’esposizione assai confusa, è innanzitutto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

In ogni caso, ciascuna delle slegate affermazioni in iure in esso contenute è manifestamente infondata, in quanto:

– la revocazione straordinaria per falsità delle prove andava proposta contro il decreto ingiuntivo, non contro il precetto;

– è onere di chi invoca la revocazione per falsità delle prove dimostrarne la falsità;

– non è stato mai allegato dal ricorrente che la falsità non potesse essere scoperta prima dello spirare del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 214, 215, 216, 615 e 617 c.p.c..

Deduce, al riguardo, una tesi sintetizzabile come segue.

Con l’opposizione all’esecuzione, C.M. aveva contestato il diritto di procedere in executivis sia del creditore procedente, munito di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo non opposto; sia dei due creditori intervenuti, muniti di titolo stragiudiziale costituito da cambiali. L’opponente aveva contestato l’autenticità delle sottoscrizioni:

– sia delle cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo vantato dal creditore procedente;

– sia delle cambiali poste a fondamento dell’intervento da parte dei creditori intervenuti.

La Corte d’appello ha reputato tardiva la contestazione della falsità delle sottoscrizioni sia nei confronti del creditore principale, sia nei confronti degli intervenuti.

Ha affermato che, per contestare la autenticità delle cambiali, l’opponente avrebbe dovuto “proporre opposizione in ordine alla regolarità formale dei titoli cambiari posti a fondamenti degli atti di intervento”, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Ma, da un lato, l’opponente aveva tempestivamente contestato l’autenticità delle suddette cambiali sia nella prima udienza del giudizio di opposizione, sia – ancor prima – nell’atto di opposizione (sicchè per effetto di tale contestazione sarebbe stato onere dei creditori intervenuti proporre istanza di verificazione di scrittura privata); dall’altro non era necessario che la contestazione della validità del titolo posto a fondamento dell’intervento avvenisse nelle forme del 617 c.p.c..

2.2. Il motivo è fondato, limitatamente alla posizione dei creditori intervenuti che hanno fatto valere un titolo stragiudiziale.

L’opposizione con cui il debitore esecutato contesti l’inesistenza del credito astrattamente vantato dal creditore intervenuto nell’esecuzione avviata da altri, non è riconducibile nell’ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c. (così già Sez. 3, Sentenza n. 10599 del 30/04/2010, Rv. 612695).

Nel caso di specie, col disconoscimento della sottoscrizione delle cambiali, poste a fondamento degli interventi, non si è formulata una contestazione sulla regolarità formale del titolo esecutivo, ma se ne è contestata l’esistenza stessa: e dunque si è proposta una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c..

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

3.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni sovrapponibili.

Con essi il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, di essersi doluto con l’opposizione all’esecuzione dell’eccesso di valore dei beni pignorati rispetto al credito vantato dal creditore procedente.

Il Tribunale aveva ritenuto infondata tale doglianza nel merito.

La Corte d’appello, investita della questione, ha invece ritenuto inammissibile la doglianza, sul presupposto che si doveva proporre al giudice dell’esecuzione ex artt. 483-496 c.p.c..

Su tale questione tuttavia non vi era stato appello da parte degli opposti, e quindi la Corte d’appello:

-) per un verso ha pronunciato ultra petita;

-) per altro ha trascurato di provvedere sul motivo d’appello proposto dall’opponente, riguardante l’effettiva sussistenza della sproporzione tra credito e valore dei beni soggetti a pignoramento.

3.2. Il motivo è manifestamente infondato.

L’inammissibilità di qualsiasi domanda è sempre rilevabile d’ufficio, sicchè la Corte d’appello poteva rilevarla anche in assenza d’una eccezione in tal senso, non essendosi formato sul punto alcun giudicato.

La ritenuta inammissibilità della domanda precludeva dunque, per assorbimento, l’esame nel merito del motivo d’appello, che quindi correttamente la Corte d’appello non esaminò.

4. Il quinto motivo di ricorso.

4.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 496 e 615 c.p.c..

Deduce, al riguardo, di essersi doluto in appello della sproporzione tra il credito per cui si procedeva ed il valore dei beni pignorati. La Corte d’appello ha ritenuto che tale doglianza non potesse formare oggetto di opposizione all’esecuzione, invocando il precedente di Cass. 18533/07.

Tale statuizione sarebbe tuttavia erronea, perchè quel precedente riguardava un caso in cui l’opponente aveva contestato solo l’eccessività del pignoramento, non l’esistenza del credito. Nel nostro caso invece l’opponente aveva contestato anche l’esistenza del credito, ed in questo caso la domanda di riduzione deve essere proposta al giudice dell’opposizione all’esecuzione.

4.2. Il motivo è inammissibile, perchè irrispettoso dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorrente lamenta, in sostanza, di avere proposto come motivo di opposizione all’esecuzione la sproporzione tra il valore dei beni pignorati e l’importo del proprio debito, ma non indica:

– quale fosse l’importo precettato;

– quale fosse il valore dei beni pignorati;

– da quali atti risultavano gli elementi di cui sopra;

– dove e quando quegli atti sono entrati a far parte del giudizio;

– come erano stati fascicolati e con quale criterio potevano essere individuati.

Il motivo va detto quindi inammissibile sia per carente esposizione del fatto, sia per mancata indicazione degli atti processuali su cui si fonda.

5. Il sesto motivo di ricorso.

5.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello l’ha condannato al pagamento delle spese di primo grado, in accoglimento degli appelli incidentali.

Ma due degli appellati, D.L. e Z., avevano impugnato in via incidentale il capo relativo alle spese, contenuto nella sentenza di primo grado, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, e quindi tardivamente.

5.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Provvederà infatti il giudice di rinvio alla regolazione ex novo delle spese dell’intero giudizio.

6. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione;

(-) rigetta i restanti motivi di ricorso, ad eccezione del sesto che dichiara assorbito;

(-) rimette al giudice di rinvio la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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