Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 06/07/2017
Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 22/11/2016, dep.06/07/2017), n. 16650
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26026-2012 proposto da:
L.A. (OMISSIS), B.C. (OMISSIS),
L.G. (OMISSIS), LE.AL. (OMISSIS),
L.G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, C.SO
VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE
BONFIGLIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRANCESCO FUGAZZOLA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti incidentali –
contro
R.P., R.G.B., RI.PI.,
G.A., V.V.;
– intimati –
Nonchè da:
R.P., RI.PI., R.G.B., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato ENRICO IVELLA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAOLO BENDINELLI giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
B.C. (OMISSIS), LE.AL. (OMISSIS),
L.G. (OMISSIS), L.A. (OMISSIS),
L.G.V. (OMISSIS), G.A., V.V.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 900/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/11/2016 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;
udito l’Avvocato RAFFAELE BONFIGLIO;
udito l’Avvocato ENRICO IVELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e l’accoglimento dell’incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/7/2012 la Corte d’Appello di Brescia, respinto il gravame in via principale interposto dai sigg. B.C. ed altri in relazione alla pronunzia Trib. Bergamo n. 693/07 di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg. P., B.G. e Ri.Pi. di riscatto agrario di fondo agricolo sito in (OMISSIS) di proprietà delle sigg. G.A. e V.V., eredi dell’originario proprietario sig. V.M.G., per ravvisato difetto dei relativi presupposti.
In accoglimento del gravame in via incidentale interposto dalle sigg. G.A. e V.V., terze chiamate in causa in manleva dagli acquirente R., ha riformato la suindicata pronunzia del giudice di prime cure in punto spese del giudizio di 1 grado, condannando questi ultimi al pagamento, in solido, delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore delle medesime.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg. B.C. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso i R., che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell’art. 163 c.p.c, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione dell’art. 1483 c.c., artt. 91, 31 e 106 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
I ricorsi sono inammissibili.
Con particolare riferimento al ricorso principale va anzitutto osservato che non risultano idoneamente contestate le rationes decidendi in ordine alla mancanza nella specie dei presupposti del riscatto, e in particolare della congruità della forza lavoro e dell’esistenza di una azienda (1 motivo), nonchè circa la ravvisata idoneità della planimetria e all’inutilità della prova testimoniale in quanto riferita ad una prospettazione inammissibilmente generica (2 motivo).
In ordine a quest’ultimo motivo va posto in rilievo l’ulteriore profilo di inammissibilità della censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale in quanto il principio dell’unità e non frazionabilità della prova testimoniale postula, agli effetti previsti dall’art. 345 c.p.c., comma 2, che nel giudizio di appello possono essere ammesse nuove prove dello stesso genere di quelle espletate nel giudizio di primo grado solo se abbiano per oggetto fatti diversi e uno scopo distinto dalle finalità perseguite con la prova già raccolta, e non anche allorquando come nella specie trattisi dello stesso fatto e la parte cerchi di ovviare alle carenze rilevate dal giudice di prime cure, a completamento di quelle già oggetto della prova in primo grado, l’indagine del giudice di appello volta ad identificare il contenuto obiettivo e le finalità dei mezzi istruttori dedotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado al fine di accertare se riguardino o meno fatti nuovi importando un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass., 02/04/1982, n. 2028; Cass., 14/02/1981, n. 897; Cass., 3/12/1979, n. 6292; Cass., 17/1/1977, n. 221).
Quanto al ricorso incidentale, va osservato che nella specie, i ricorrenti si limitano ad inammissibilmente contrapporre la loro diversa tesi (tra l’altro in termini del tutto apodittici, in violazione del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) a quanto dalla corte di merito affermato in relazione alla ritenuta soccombenza virtuale.
Stante la reciproca soccombenza va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017