Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16650 del 03/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16650 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 22303-2010 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati MORAGGI
2013
1866

DONATELLA, ARNALDO COLAIOCCO, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CHICHIARELLI LUCIANA, LEGGERI MAURIZIO, BENNATO MARIA

Data pubblicazione: 03/07/2013

ROSARIA, PROCACCINI PAOLO, BRUNO MARIA elettivamente
domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso
lo studio dell’avvocato BOER PAOLO, che li rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti –

MORRONE GIOACCHINO, PARA VALERIA, TINA MICHELE,
MERIGHI MAURIZIO, PRASTARO PAOLA;
– intimati nonchè contro

– CAU ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato
D’AMATO FABIO, che lo rappresenta e difende giusta
atto di costituzione del 3/01/2012;

PROIA ENZO ANTONIO, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio
dell’avvocato D’AMATO FABIO, che lo rappresenta e
difende giusta atto di costituzione del 3/01/2012;
– BIASCO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FARNESINA 5, presso lo studio dell’avvocato
D’AMATO FABIO, che lo rappresenta e difende giusta
atto di costituzione del 3/01/2012;
– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 5347/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/07/2010, r.g.n. 7141/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

nonchè contro

udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato MORAGGI DONATELLA;
udito l’Avvocato D’AMATO FABIO;
udito l’Avvocato ALBERTO BOER per delega BOER PAOLO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

(per LEGGERI MAURIZIO);

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.7.2010, la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo
grado, dichiarava il diritto degli appellanti all’inquadramento nella posizione C4 con
decorrenza dall’1.4.2001, condannando l’INAIL al pagamento delle differenze retributive
tra quanto percepito dagli appellanti nella posizione C3 e quanto ad essi dovuto per la
posizione C4 con la detta decorrenza e fino all’11.6.2006 per il Leggeri e per la Bruno,

Procaccini, oltre interessi di legge fino al soddisfo. Rilevava la Corte del merito che l’INAIL
era stato convenuto dinanzi al Tribunale di Roma dai predetti che, inquadrati nella
posizione ordinamentale C3, avevano partecipato alla selezione per titoli per il passaggio
alla posizione C4 per 212 posti con esito negativo e chiesto pertanto l’inquadramento
rivendicato con decorrenza dal 1.12.1999, con le conseguenti differenze economiche,
lamentando che alla procedura concorsuale avevano preso parte anche alcuni dipendenti
— provenienti dal soppresso EFIM — non in possesso dei requisiti per potere partecipare
alla selezione ed ai quali era stato riconosciuto un punteggio errato.
I ricorrenti avevano osservato che, mentre il loro passaggio all’INAIL era avvenuto ai sensi
della legge 70/75 e ss. modificazioni ed integrazioni — legge che garantiva la mobilità
all’interno della P. A. con salvaguardia di tutti i diritti legati allo status professionale, quali
anzianità di qualifica e diritto alla conservazione della retribuzione — ai sensi del D. I.vo
n.509/94, il transito del personale ex Efim era avvenuto ai sensi della legge n. 738/94 art.
10 e del successivo D.P.C.M. 7.5.1997, con la conseguenza che tali ex dipendenti del
soppresso ente di gestione di diritto pubblico avevano ottenuto una “riassunzione” presso
la P. A. e non un trasferimento. Declinata dal Tribunale la giurisdizione in favore del G. A.
e declinata la giurisdizione anche dal TAR, i ricorrenti avevano proposto ricorso alle S. U.
della Cassazione per la decisione del conflitto negativo di giurisdizione, risolto dalla S. C.
nel senso della declaratoria di giurisdizione del G. O. Il Tribunale presso cui era riassunto
il giudizio respingeva la domanda, e su appello dei lavoratori, la Corte di Appello decideva
nel senso suindicato osservando che la questione devoluta era stata circoscritta alla
verifica della correttezza del comportamento dell’amministrazione, che aveva, in sede di
scrutinio dei propri dipendenti in merito alla selezione interna per l’accesso alla posizione
C4, valutato (ai fini della verifica del possesso di una certa anzianità utile per l’ammissione

1

fino al 1.4.2008 per il Bennato, fino al 1.12.2005 per la Chichiarelli e fino al I. 10.2007 per il

al concorso in questione) ad alcuni lavoratori provenienti dal soppresso EFIM, assunti
dall’INAIL in base a legge speciale, il pregresso periodo di lavoro svolto alle dipendenze
dell’ex datore di lavoro. Riteneva il ricorso fondato, osservando: a) che il bando
ammetteva a partecipare alla selezione i dipendenti dell’istituto che alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande fossero in possesso del diploma di laurea o
laurea breve, ovvero del titolo di studio di scuola media secondaria di secondo grado,

anni nella posizione C3, b) che, dal verbale della Commissione centrale del 10.2.2000,
emergeva che l’anzianità di servizio (peraltro parificata all’esperienza professionale) era
stata calcolata anche con riferimento al periodo di lavoro pregresso presso il soppresso
EFIM, c) che tale condotta era in contrasto con la posizione degli ex dipendenti EFIM, sia
in relazione alla vicenda di soppressione dell’EFIM, sia in relazione al bando di concorso,
che prevedeva i requisiti di accesso sopra richiamati. Aggiungeva che, nei criteri di
valutazione dei titoli, era prevista, al punto b), l'”anzianità nella posizione C1 e C3″ ed era
stabilito che “…ai fini della valutazione (per l’assegnazione dei punti) sarà assunta
l’anzianità nella qualifica corrispondente del precedente ordinamento o comunque quella
effettiva o riconosciuta nell’ultima qualifica rivestita presso l’Istituto o l’Amministrazione di
provenienza”, che la Commissione aveva interpretato tale disposizione del bando nel
senso che non si dovesse fare alcuna distinzione tra i dipendenti provenienti da altro
datore di lavoro pubblico o privato, non sussistendo nelle norme contrattuali di riferimento
e negli stessi bandi di selezione elementi o criteri di discriminazione correlati alla natura
giuridica del datore di lavoro di provenienza ed aveva dato rilievo, a prescindere dalla
continuità o meno del precedente rapporto di lavoro, alle posizioni di lavoro
precedentemente rivestite, stabilendo che l’anzianità o esperienza professionale così
accertata dovesse considerarsi ai fini dell’ammissione alla procedura e dell’attribuzione dei
punteggi. La Corte, al contrario, riteneva che per il personale del soppresso EFIM non vi
era passaggio da una carriera ad un’altra, in quanto non sussisteva alcuna giuridica
continuità tra il precedente rapporto e quello instaurato presso l’INAIL, atteso che l’art. 10
D. L. 643/94, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 718/94, prevedeva
l’estinzione del rapporto di lavoro in essere con corresponsione del t.f.r. ed instaurazione
di nuovo autonomo rapporto presso una P. A., demandando all’attività regolamentare solo
di stabilire tempi condizioni e modalità della riassunzione. In sostanza, la finalità che aveva
ispirato il legislatore era stata quella di perseguire il salvataggio occupazionale dei
2

accompagnato dall’esperienza professionale di otto anni nella posizione C1 o di quattro

dipendenti ex EFIM consentendo agli stessi di accedere ai ruoli della P. A. a semplice
domanda, in deroga al principio di livello costituzionale del pubblico concorso, ed il
carattere eccezionale della normativa di riferimento, sulla cui base doveva essere
interpretata la normativa collettiva, induceva a ritenere che il riconoscimento della
pregressa anzianità giuridica ed economica sarebbe stata possibile solo se il legislatore
l’avesse specificamente prevista come in altri casi. Esclusi i controinteressati sulla base

ai fini dello scorrimento disposto con l’accordo sindacale del 25.10.2000.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL, affidando l’impugnazione a due motivi.,
illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resistono, con controricorso, i dipendenti, che espongono ulteriormente le proprie difese
in memoria, nonché i controinteressati Proia, Biasco, Cau, i quali aderiscono alle
conclusioni dell’INAIL. Gli altri controinteressati sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’INAIL denunzia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli art.
1362 — 1371 c. c. in relazione all’art. 15 del c.c.n.l. del comparto EPNE del 16.2.1999
(quadriennio1998 — 2001), che disciplina il sistema dei passaggi interni del personale tra le
aree di inquadramento e all’interno della medesima area e all’allegato A, “declaratoria
delle Aree”, al medesimo contratto, nonché in relazione all’art. 7 del contratto integrativo di
Ente (CIE) del 30.7.1999, che disciplina le modalità di selezione e valutazione nei
passaggi del personale all’interno della medesima area di inquadramento, in attuazione
dell’art. 15 del c.c.n.l. del comparto EPNE del 16.2.1999. Evidenzia che, per l’accesso
dalle posizioni C1 C2 e C3 alla posizione C4, l’allegato A al c.c.n.l. 16.2.1999 richiede il
possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno dell’Area (laurea), ovvero
tiolo di studio inferiore ed esperienza professionale di otto anni nella posizioni C1 e C2 o di
quattro nella posizione C3, senza ulteriore specificazione. A sua volta, l’art. 7 del contratto
integrativo per passaggi all’interno delle Aree prevede per il medesimo passaggio che la
formazione delle graduatorie avviene anche sulla base della anzianità nelle posizioni C1
C2 e C3, specificando che sia valida anche l’anzianità maturata nell’ultima qualifica
rivestita presso l’Ente o amministrazione di provenienza ed il bando ha pedissequamente
3

delle svolte considerazioni, i ricorrenti erano utilmente collocati entro i 212 posti individuati

ricalcato le disposizioni contrattuali, onde deve ritenersi illogica l’interpretazione fornita
dalla Corte d’appello, che, rispetto alle premesse, ha adottato una conclusione in contrasto
con le stesse, prescindendo dalla formulazione letterale della disposizione. Secondo il
ricorrente è contrario alla volontà delle parti sostenere che il requisito della esperienza
professionale maturata nella qualifiche inferiori, ai fini della verifica del possesso di una
certa anzianità utile per l’ammissione al concorso, debba essere considerato limitatamente

tanto più che una limitazione di tal genere non si rinviene nelle disposizioni contrattuali.
Rileva che la indicata interpretazione sarebbe anche maggiormente coerente con il
vigente quadro costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella lettura di “diritto
vivente” operata dalla Corte Costituzionale, secondo la quale il concorso costituisce la
regola generale per l’accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad
una fascia funzionale superiore.
Con il secondo motivo, l’istituto lamenta insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione
circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, c.p.c., rilevando che risulta privo di
alcuna logica motivazione l’accostamento effettuato dal giudicante tra due istituti del tutto
diversi, ossia la valutazione della pregressa anzianità di servizio ai fini dell’inquadramento
nei ruoli dell’istituto all’atto della riassunzione dei dipendenti del soppresso EFIM e la
valutazione dell’esperienza professionale maturata nell’ente di provenienza ai fini della
ammissione dei medesimi dipendenti alla selezione per l’accesso alla posizione C4. La
interpretazione data dall’INAIL del bando è ispirata dalla necessità di evitare che gli ex
dipendenti EFIM, una volta divenuti dipendenti INAIL a tutti gli effetti, vengano discriminati
nei confronti di tutti gli altri dipendenti ai fini della partecipazione alla selezione interna
oggetto di causa, atteso che il bando consentiva di valutare la anzianità ed esperienza
professionale anche nelle corrispondenti qualifiche funzionali del precedente ordinamento
e nell’ente di provenienza.
Quanto al primo motivo, va osservato che la legge 27 dicembre 1994, n. 738, di
conversione con modificazioni del D.L. 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di
interpretazione e di modificazione del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente la
soppressione dell’EFIM, ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
4

al servizio prestato presso l’istituto e non anche presso l’amministrazione di provenienza,

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge
non convertiti, tra i quali il D.L. 23 marzo 1994, n. 191 (art. 1, comma 2). L’art. 10 di questo
decreto, prevedeva la risoluzione dei rapporti di lavoro con il soppresso EFIM (e società
del gruppo) e la facoltà del personale di presentare domanda per la riassunzione nelle
pubbliche amministrazioni, secondo la regolamentazione (concernente i tempi, le
condizioni, i requisiti e le modalità) dettata da decreti del Ministro per la funzione pubblica,

delle esistenti dotazioni organiche. Questa Corte ha già evidenziato, affrontando
questione in parte analoga a quella qui esaminata, che “malgrado l’uso del termine
“riassunzione”, non possono esservi dubbi sul fatto che la legge, da una parte sancisce
l’estinzione dei rapporti di lavoro con il precedente datore di lavoro (con diritto alla
corresponsione del trattamento di fine rapporto), dall’altro considera la possibilità di
instaurazione successiva di un nuovo autonomo rapporto presso una pubblica
amministrazione (è richiamata, ai fini de trattamento previdenziale, la L. 7 febbraio 1979,
n. 29, e si garantisce la retribuzione corrispondente all’inquadramento ricevuto, ma senza
riconoscimento dell’anzianità)” (cfr., in tali termini, Cass. 2.9.2010 n. 19008). Si è
osservato che si è in presenza di una normativa di favore, che consente al lavoratori
rimasti disoccupati di accedere ai ruoli della p.a. in deroga al principio di livello
costituzionale, secondo il quale a detti ruoli può pervenirsi solo attraverso pubblico
concorso.
Il carattere eccezionale del quadro di riferimento conforta l’interpretazione fornita dal
giudice del gravame, conforme, del resto, a quanto già ritenuto in precedente pronunzia di
legittimità, che ha osservato come, in base alla formulazione dell’art. 7 CCI, per il
passaggio alla posizione C4 era prevista “l’anzianità nella qualifica corrispondente del
precedente ordinamento o, comunque quella maturata nell’ultima qualifica rivestita presso
l’Ente o amministrazione di provenienza”, e che, non essendovi nel caso di specie
questione di corrispondenza con il precedente ordinamento, il criterio applicabile, secondo
il chiaro dettato del bando – che anche nel caso considerato, nella sua formulazione,
ricalca quella del predetto art. 7 CCI – era costituito dalla anzianità maturata nell’ultima
qualifica rivestita presso l’amministrazione di provenienza (Cfr. Cass. 27828/2009).
Non possono quindi, avere spazio diverse e più estensive interpretazioni, le quali si
porrebbero in stridente contrasto con il contenuto della norma pattizia, di per sé univoca e
5

di concerto con il Ministro del tesoro, previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti

non suscettibile di diversa interpretazione. Nè in senso contrario, al fine di sostenere la
validità della diversa interpretazione prospettata dall’istituto, assume rilievo il richiamo alla
contrattazione collettiva nazionale che, all’art. 15, comma 4, fa espresso riferimento, ai fini
della graduatoria per la progressione economica all’interno di ciascuna area, alla
“esperienza professionale acquisita”, per inferirne che la valutazione debba essere riferita
alla intera e complessiva esperienza professionale pregressa. Anche sul punto è stata

tesi del ricorrente, così come in maniera altrettanto condivisibile è stata negata la
possibilità di valutare l’intero percorso formativo e professionale del candidato sul rilievo
che sia più coerente e logico, in previsione di una promozione alla qualifica superiore,
valutare la esperienza e professionalità acquisite dal lavoratore in quella immediatamente
inferiore, essendo questa determinante ai fini dell’accertamento della professionalità e
competenza dell’interessato, e non già tener conto di tutte le pregresse esperienze
lavorative e formative che, se pur rilevanti, assumono una incidenza secondaria al fine
della idoneità del soggetto alla qualifica superiore (V. Cass. 27828/2009 cit.) .
Anche il secondo motivo va disatteso, sia perché non risulta sufficientemente censurata la

ratio decidendi che valorizza l’estinzione del pregresso rapporto presso l’EFIM, per
affermare che non si era verificato alcun passaggio da una carriera ad un’altra, stante la
mancanza di giuridica continuità, sia perchè sarebbe contraddittorio che l’inquadramento
iniziale avvenga pacificamente senza computo dell’anzianità maturata presso l’ERA e che
poi quest’ultima possa essere recuperata per accedere a posizioni di maggior livello
giuridico ed economico. Valgono, poi, a confutazione dei rilievi tutte le considerazioni
richiamate per respingere il primo dei motivi di ricorso.
L’impugnazione va, pertanto, respinta.
Le spese di lite sostenute dai controricorrenti seguono la soccombenza dell’INAIL e sono
liquidate in favore dei predetti come da dispositivo — con distrazione in favore del difensore
dichiaratosi antistatario -, laddove quelle sostenute dai controinteressati costituitisi nel
presente giudizio, in ragione del contenuto delle loro difese, conforme alla posizione
assunta dall’istituto, possono essere ragionevolmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
6

rilevata la genericità di tale locuzione e l’impossibilità di trarne argomenti a sostegno della

La Corte rigetta il ricorso e condanna 1’11\11X:2d_ al pagamento delle spese del presente
giudizio nei confronti dei controricorrenti, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro
3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione
all’avv. Paolo Boer. Compensa le spese del presente giudizio nei confronti di Proia Enzo
Antonio,jBTfl Giancarlo e Cau Aldo.

ckeem:

35‘01 SC0

Così deciso in Roma il 22.5.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA