Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1665 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 24/01/2020), n.1665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24255-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 235/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 – bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), non avendo il decidente compiuto “una valutazione comparativa sotto il profilo specifico della violazione e dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani fondamentali” e per aver omesso “del tutto di considerare quanto dedotto dal richiedente” circa le ragioni del suo allontanamento dal paese; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, non avendo il decidente “compiuto una valutazione comparativa sotto il profilo specifico della violazione e dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani fondamentali” e per aver omesso “la valutazione comparativa della vita privata economica e familiare del richiedente in Italia rispetto) alla situazione vissuta nel paese di origine”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente per unitarietà della censura, sono parimenti inammissibili.

3. Il primo motivo, ancorchè deduca un errore di diritto indicando un parametro normativo che non si accorda, nella rubrica, con il tenore della censura, pur ad onta della sua riconduzione sotto il dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è inteso a censurare l’impugnata determinazione tribunalizia sotto il profilo dell’omesso esame di un elemento istruttorio, che oltre a non poter giustificare la dedotta violazione di legge, giacchè non è consentito per il principio di tassatività dei motivi di ricorso prospettare in guisa di errore di diritto un preteso vizio motivazionale, non sarebbe neppure scrutinatile, se correttamente veicolato, alla luce della lezione nomofilattica dispensata dalle SS.UU. riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Del pari anche il secondo motivo incorre nel medesimo ostativo rilievo essendo, come il primo, volto a rappresentare un dissenso valutativo che non può giustificare la sua deduzione nella forma dell’errore di diritto nè il riesame in fatto degli antecedenti di giudizio.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese iati difetto di costituzione avversaria. E’ dovuto il raddoppio del contributo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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