Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1665 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1665 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 17899-2016 proposto da:
EZEIGWEMMA SIMON, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIO DI FRENNA;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 12/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
DI MARZIO.

RILEVATO CHE

Data pubblicazione: 23/01/2018

1. — Il cittadino nigeriano EZEIGWEMMA SIMON ricorre per la
cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna n.
59 pubblicata in data 12 gennaio 2016 con cui è stato respinto
il gravame da lui proposto avverso l’ordinanza con cui il
Tribunale aveva confermato la reiezione dell’istanza di

2. — Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto
del ricorso.

CONSIDERATO CHE

3. — Il ricorso lamenta «violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 3 e dell’art. 16 del decreto legislativo n. 251/07 e
dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 25/08 (360 n.
dell’art. 5, comma 6, del TUI»

3) e

deducendo la novità della

domanda di protezione internazionale in esame rispetto a
quella già in passato respinta, e comunque argomentando la
sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della
protezione sussidiaria,

non essendo configurabili

nella

fattispecie e le condizioni ostative indicate dall’art. 16 del d.
Igs. 251/07 e ritenute applicabili dal giudice territoriale.

RITENUTO CHE

4.

— Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di

motivazione semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile atteso che, sotto l’apparente
deduzione di plurime ‘false applicazioni della richiamata
disciplina normativa applicabile al caso di specie, tende in
realtà a far compiere a questa Corte una ulteriore valutazione
dei fatti e delle prove dedotti nel giudizio, preclusa in questa
Ric. 2016 n. 17899 sez. M1 – ud. 12-09-2017
-2-

riconoscimento della protezione internazionale.

fase di legittimità; la Corte territoriale ha partitamente
esaminato le gradate domande del ricorrente, confermando il
giudi-zio di pericolosità del ricorrente sulla base di un concreto
riferimento a precedenti penali in Italia e dichiarando
inammissibile la reiterazione della dorhanda di protezione

dedotti in precedenti richieste respinte; una tale
argomentazione, scevra da contraddizioni o aporie, si sottrae a
censure di legittimità, dovendo rilevarsi di contro
l’inammissibilità della allegazione nel ricorso di pretese
omissioni di fatti e circostanze sénza però indicare quando e
dove tali pretese circostanze omesse siano state
precedentemente introdotte nel processo, così da non
consentire questa Corte di esercitare l’invocato controllo
sull’eventuale error in procedendo, che pur presuppone una
specifica indicazione dei fatti storici principali e secondari
dedotti in lite e pretesamene non considerati.

6. — Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente
al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese
sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 2150,00, di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese
generali nella misura del 15% e quant’altro dovuto per legge,
dichiarando, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
numero 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
gic. 2016 n. 17899 sez. M1 – ud. 12-09-2017
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internazionale in difetto di elementi di novità rispetto a quelli

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

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