Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1665 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21858-2012 proposto da:

T.F., (OMISSIS), B.T.A.

(OMISSIS), T.J.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO GIACOMO M. BOLONDI;

– ricorrenti –

C.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CSO

VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO SCROSATI, SERGIO

BASTIANON;

– controricorrente incidentale –

contro

T.J.M. (OMISSIS), T.F. (OMISSIS),

B.T.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PASQUALE STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio

dell’avvocato PIETRO CICERCHIA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO GIACOMO M. BOLONDI;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 476/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato CICERCHIA Pietro, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito del processo di scioglimento della comunione ereditaria promosso da C.T.M. contro B.T.A., T.J.M. e F. l’adito Tribunale di Verbania, dichiarava con sentenza non definitiva il diritto dell’attrice alla divisione del bene immobile comune. Passata in giudicato tale pronuncia, il Tribunale nominava un c.t.u. per accettare se il bene fosse o non divisibile in natura. Quindi, sorto disaccordo tra le parti sul giudizio d’indivisibilità espresso dal c.t.u., giudizio contestato dai convenuti che avevano chiesto il rinnovo delle indagini tecniche, il Tribunale con sentenza n. 59/10 dichiarava indivisibile il bene e ne disponeva la vendita con separata ordinanza, regolando le spese di tale fase contenziosa a carico dei convenuti.

Contro quest’ultima sentenza B.T.A., T.J.M. e F. proponevano appello lamentando la condanna alle spese, che ritenevano illegittima perchè essi non si erano opposti alla divisione ma avevano solo chiesto un ulteriore accertamento tecnico sulla divisibilità in natura del bene.

La Corte d’appello di Torino con sentenza n. 476/12 rigettava l’appello, regolava le spese di conseguenza e condannava, però, M.C. a restituire a T.F. la somma di Euro 2.593.45 per l’eccedenza dell’IVA pagata rispetto a quella risultante dovuta per le spese di primo grado. Riteneva la Corte torinese che l’assenza di accordo sull’esito della c.t.u. e sull’esigenza o meno di una nuova indagine tecnica integrava gli estremi della contestazione della divisibilità in natura del bene, per cui rettamente il giudice di primo grado aveva provveduto con sentenza e con l’aggravio di spese a carico dei convenuti. Quanto alla domanda di restituzione dell’eccedenza dell’IVA calcolata sulle spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado rispetto a quella risultante dalle fatture emesse nei confronti della C.T., la Corte distrettuale rilevava che la relativa documentazione di sostegno non era contestata agli atti.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da B.T.A., T.J.M. e F. sulla base di quattro motivi, cui ha fatto seguito il deposito di memoria.

Resiste con controricorso C.T.M., che propone altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Cui, a loro volta, i ricorrenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo del ricorso principale allega la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 788 c.p.c., commi 1 e 2 e dell’art. 91 c.p.c., comma 1; il secondo motivo lamenta, ancora, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sulla richiesta di riconvocazione del c.t.u.; il terzo deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un motivo d’appello (in realtà dalla stessa esposizione del mezzo di ricava che la censura è stata formulata in comparsa conclusionale: v. pag. 108 del ricorso, che richiama le pagg. da 23 a 27 della comparsa conclusionale in grado d’appello) inteso a far valere la non definitività della sentenza di primo grado quale ragione ostativa il regolamento delle spese; il quarto motivo lamenta la mancata condanna degli appellati alle spese del giudizio d’appello e ne chiede la condanna anche a quelle di cassazione.

2. – Tutti i suddetti motivi – ad eccezione del quarto che in realtà è un motivo apparente, e dunque inammissibile, perchè non contiene alcuna censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., ma prefigura gli effetti dell’invocato accoglimento del ricorso – si basano sul (e procedono dal) comune presupposto che sarebbe erronea la ritenuta esistenza di una controversia ai sensi dell’art. 788 c.p.c., commi 1 e 2. Da esaminare congiuntamente, essi risultano infondati.

2.1. – Com’è noto, nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti (cfr. Cass. n. 1111/86), in ogni caso di “eccessive pretese o di inutili resistenze” (cfr. ex multis Cass. nn. 7059/02, 3083/06 e 22903/13).

Nel procedimento di scioglimento della comunione le ipotesi, tipiche ed eventuali, in cui per l’insorgere d’una controversia tra le parti può instaurarsi un incidente cognitivo da decidere con sentenza, sono tre: contestazioni sul diritto alla divisione (art. 785 c.p.c.); controversia sulla necessità della vendita (art. 787 cpv. c.p.c. e art. 788 c.p.c., comma 2); contestazioni sul progetto di divisione (art. 789 c.p.c., comma 3, seconda ipotesi). Pertanto, in ognuna delle predette ipotesi il giudice, nel provvedere con sentenza, ben può emettere i provvedimenti del caso sulle spese di lite (diverse, come s’è detto, da quelle di massa), non essendovi certezza alcuna che vi sarà un momento processuale ulteriore in cui regolarle. In altri termini (e contrariamente a quanto pure talvolta è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte), ogni sentenza emessa nel procedimento di divisione è potenzialmente definitiva (salvo ipotesi particolari e diverse da quelle tipiche di cui sopra), perchè a differenza di quanto accade nel processo dichiarativo, quello di scioglimento della comunione non è fisiologicamente destinato a chiudersi con una decisione di merito, che in quanto tale debba contenere la statuizione finale sulle spese (sul carattere definitivo della sentenza resa sul progetto di divisione, cfr. Cass. n. 15466/16).

2.2. – Nella specie, parte ricorrente sostiene che le proprie conclusioni corrispondono a quelle che T.F. aveva formulato nel processo avente ad oggetto il diritto allo scioglimento della comunione, processo chiusosi con una sentenza passata in giudicato che aveva accertato che non vi era opposizione alla divisione; e da tale premessa deduce, quindi, che la sentenza oggi impugnata contrasterebbe con un accertamento contenuto in una decisione passata in giudicato.

Si tratta, però, di un paralogismo, chè le due statuizioni sono diverse e a nulla vale che in relazione ad entrambi i contenziosi le conclusioni della parte odierna ricorrente fossero sostanzialmente o anche letteralmente identiche. E’ null’altro che un espediente verbale sostenere che ora come allora l’odierna parte ricorrente abbia dichiarato di non opporsi allo scioglimento della comunione “solo a seguito di una completa istruttoria e con il rispetto di tutti i principi processuali applicabili in fattispecie” (v. le conclusioni riportate nella sentenza impugnata). Una cosa è il consenso sullo scioglimento della comunione, cosa su cui non si discute in questa sede e che, dunque, è vano e fuorviante evocare; altra è la questione inerente alla necessità della vendita di un bene comune, che è proprio e solo ciò di cui si discute oggi.

Nella specie, allorchè all’esito degli accertamenti tecnici svolti al fine di verificare la divisibilità in natura dei beni comuni, l’una parte (quella odierna resistente) ha aderito alle conclusioni del c.t.u. sulla indivisibilità del bene, e dunque sulla necessità della sua vendita, e l’altra (l’odierna ricorrente) ha formulato, invece, istanza di ulteriori accertamenti tecnici, si è formata sul punto una situazione di contrasto. La quale, a sua volta, non può ritenersi elusa dall’impiego di larvate formule verbali di dissenso, volte a mantenere in vita la questione senza rischi di futura soccombenza.

Pertanto, rettamente il giudice istruttore, il quale ebbe a rnenere non necessaria un’aggiuntiva attività istruttoria, registrò l’esistenza della controversia tra le parti in ordine alla necessità della vendita del bene comune e rimise la decisione al collegio. Il quale, altrettanto correttamente, provvide con sentenza regolando le spese in base al criterio della soccombenza.

E poichè la Corte d’appello ha ritenuto di condividere la decisione del giudice di primo grado e di porre le spese a carico della parte odierna ricorrente, la sentenza oggi impugnata si sottrae alle censure svolte.

3. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale parte controricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 345 c.p.c., comma 1, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 18, nonchè la nullità della sentenza per aver pronunciato su di una domanda nuova in appello, e lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di rimborso IVA.

Sostiene che la documentazione prodotta era stata contestata e che la questione della pretesa eccedenza di IVA rispetto al dovuto avrebbe dovuto essere dedotta eventualmente in sede esecutiva.

4. – Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

4.1. – Inammissibile per difetto di autosufficienza lì dove non indica esattamente in quale luogo processuale, anteriore alla precisazione delle conclusioni, avrebbe contestato (non già la novità, quanto) i presupposti fattuali della domanda restitutoria, avendo la parte odierna ricorrente principale depositato la relativa documentazione di sostegno tra la prima udienza del giudizio d’appello (7.7.2010) e quella di precisazione delle conclusioni (19.7.2011), come deduce la stessa parte ricorrente incidentale (v. pag. 14 del controricorso).

4.2. – Infondato lì dove nega la possibilità, nel giudizio d’appello, di ottenere la differenza tra l’IVA sulle spese di primo grado pagate all’altra parte e l’IVA fatturata a quest’ultima dal proprio difensore.

La possibilità di ripetere, ricorrendone i presupposti, quanto corrisposto in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo la corrispondente richiesta qualificabile come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 1, è costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. nn. 12622/10, 10124/09 e 26171/06).

Ciò posto, nell’ambito di tale previsione generale deve includersi anche l’eventuale restituzione dell’IVA sulle spese di lite che sia stata pagata in eccedenza, ove si consideri che la possibilità di regolare tale questione in sede esecutiva attraverso il rimedio oppositivo, non esclude nè logicamente nè giuridicamente la soluzione alternativa in esame, allorchè il pagamento delle spese sia avvenuto spontaneamente nell’intervallo compreso tra la sentenza di primo e quella di secondo grado.

5. – In conclusione entrambi i ricorsi vanno respinti.

6. – Per la sua soccombenza prevalente, la parte ricorrente principale va gravata delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna la parte ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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