Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16649 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 759/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA AGRICOLA FERRO FIUMARELLA ARL, elettivamente domiciliata

in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI l, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE PIERO SIVIGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato

SAMMARTINO SALVATORE, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2007 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 12/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SPINA, che si riporta;

udito per il resistente l’Avvocato SAMMARTINO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Cooperativa Agricola Ferro Fiumarella s.r.l. (che resiste con controricorso successivamente illustrato da memoria) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica Iva per l’anno 1996, la C.T.R. Sicilia confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo.

2. Preliminarmente, con riferimento alla inammissibilità del ricorso per cassazione dedotta dalla controricorrente, occorre rilevare che la notifica del ricorso presso il difensore (ancorchè non domiciliatario ed asseritamente non presso lo studio del medesimo, tuttavia ricevuta dal portiere), pur non rituale, non può ritenersi inesistente giacchè, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la notificazione è inesistente quando sia stata effettuata in un luogo o con riguardo ad una persona che non presentino alcun riferimento con il destinatario dell’atto, risultando a costui del tutto estranei, mentre è affetta da nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione del convenuto, quando (come nella specie), pur eseguita mediante consegna a soggetto e/o in luogo diversi da quelli stabiliti dalla legge, un simile collegamento risulti tuttavia ravvisabile (v. tra le altre Cass. n. 25350 del 2009). Con riferimento alla dedotta inammissibilità dell’appello perchè notificato a mezzo di messo dell’amministrazione, è sufficiente rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione tributaria, ha natura di norma generale intesa a regolare le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, e, in particolare, il comma quarto di tale articolo, che ha per oggetto solo atti dell’amministrazione tributaria e prevede un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici – consistente nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati -, pone una regola che, per ragioni logiche e sistematiche, deve ritenersi applicabile anche alla notificazione del ricorso in appello (v. tra le altre Cass. n. 13969 del 2001, n. 22164 del 2006 e n. 8976 del 2007).

Col primo motivo, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, ex art. 360 c.p.c., n. 3, l’Agenzia si duole che i giudici d’appello abbiano ritenuto la regolarità e detraibilità di fatture non recanti il quantitativo della merce venduta, per il fatto che si trattava di frutta venduta sull’albero. La censura è infondata.

I giudici d’appello hanno accertato in fatto che nella specie le fatture si riferivano a vendita di frutti ancora sull’albero, prima della raccolta,in termini giuridici, vendita cosiddetta di frutti pendenti, cioè vendita di cosa futura con effetti obbligatorì interveniente prima che i frutti siano separati dal fondo, ma con passaggio della proprietà solo successivamente a tale separazione, pertanto una vendita che non consente l’indicazione in fattura della quantità di frutta venduta.

Il suddetto accertamento in fatto (censurabile solo per vizio di motivazione) non risulta censurato in questa sede per tale vizio nè possono considerarsi implicita denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, le considerazioni svolte dall’amministrazione nel motivo in esame (anche riportando passaggi estrapolati dallo statuto della cooperativa, come tali non apprezzabili nel loro contesto e peraltro riferibili solo ad ipotesi di conferimento, non di vendita) al fine di suggerire che nella specie le transazioni poste in essere consentivano in ogni caso l’indicazione della quantità di merce venduta, e ciò sia per la tassatività e specificità dei motivi di censura in cassazione (che esigono una chiara formulazione del vizio denunciato con riferimento alle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito, v. tra le altre Cass. n. 18202 del 2008), sia per la mancanza della indicazione richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c.. Tanto premesso, poichè il tipo di vendita posto in essere, siccome accertato, pur impedendo l’indicazione della quantità di merce venduta in fattura, costituisce legittima transazione finanziaria prevista dal codice civile, da ritenersi perciò valida anche dal punto di vista fiscale, non può escludersi, per il solo fatto della impossibilità di indicare la quantità del venduto, che per tale vendita possa essere rilasciata fattura e che la relativa imposta sul valore aggiunto sia detraibile.

Invero, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, stabilisce che “è ammesso in detrazione dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell’imposta assolta o dovuta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”, pertanto, per escludere nella specie la detraibilità, l’amministrazione avrebbe dovuto contestare non semplicemente la mancanza di uno degli elementi richiesti dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, bensì la riferibilità delle fatture de quibus a vendite effettive.

A tal fine non può ritenersi sufficiente la mera deduzione dell’omessa indicazione della quantità di mercè venduta, posto che, essendo, per quanto sopra esposto, l’omissione suddetta indipendente dalla volontà del contribuente e legata alla natura della transazione (siccome accertata in fatto dai giudici di merito) legittimamente posta in essere, essa non può ritenersi di per sè sintomatica dell’inesistenza totale o parziale dell’operazione sottostante nè, peraltro, l’amministrazione ha espressamente dedotto che gli ulteriori elementi presenti nella fattura e nell’eventuale documentazione allegata fossero insufficienti a verificare l’esistenza dell’operazione sottostante.

Col secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nonchè artt. 2697 e 2727 c.c., per avere i giudici d’appello ritenuto dimostrata l’inerenza delle spese per carburante in assenza della prova certa dell’appartenenza di alcuni automezzi alla contribuente e della collegabilità all’utilizzo dei medesimi delle spese suddette. La censura è fondata, nei termini che seguono.

Premesso che, a differenza di quanto sostenuto nel motivo in esame, i giudici d’appello hanno affermato che la proprietà, da parte della cooperativa, di mezzi per il trasporto dell’uva e per l’irrorazione delle piante risultava accertata dalla G.d.F. in sede di verifica, occorre tuttavia rilevare che erroneamente da questo solo fatto i suddetti giudici hanno desunto la prova della sussistenza dell’inerenza delle spese per carburante, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tale spesa deve risultare da schede carburante complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte (v. Cass. n. 21941 del 2007 e n. 26539 del 2008, secondo le quali “la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburanti, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa”).

II primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato e il secondo accolto nei termini di cui sopra. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Sicilia.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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