Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16649 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 170-2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO ESPOSITO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., anche difensore di sè medesimo, F.V.,

V.R., D.F.S., D.M.C. elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANO SOMMEILLER 11, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE ABBONDANZA, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAFFAELE VOLTO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3778/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MASSIMO ESPOSITO;

udito l’Avvocato RAFFAELE VOLTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2012 S.S. propose opposizione al precetto notificatogli da cinque creditori congiuntamente (ovvero V.A., F.V., V.R., D.F.S., D.M.C.).

L’atto venne notificato a tutti i creditori nella cancelleria del Tribunale adito (Torre Annunziata).

A fondamento dell’opposizione S.S. allegò di avere estinto il proprio debito.

2. Con sentenza 31.10.2012 n. 302 il Tribunale di Torre Annunziata accolse l’opposizione.

I cinque creditori soccombenti proposero appello.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 24.9.2014 n. 3778, ritenne che: -) l’atto di opposizione era stato invalidamente notificato presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, in quanto si sarebbe dovuto notificare nel domicilio eletto dagli esecutanti nell’atto di precetto;

-) la nullità della notifica aveva impedito la conoscenza dell’opposizione agli opposti.

Di conseguenza dichiarò nulla la sentenza di primo grado e rimise le parti dinanzi al Tribunale.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da S.S., con ricorso fondato su quattro motivi.

Hanno resistito con un unico controricorso tutti e cinque i creditori procedenti, già indicati al par. 1.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè sollevano questioni analoghe.

Con essi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2909 c.c.; artt. 160, 291, 324, 326 e 327 c.p.c..

Espone una tesi giuridica così riassumibile:

-) una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 480 c.p.c., comma 2, impone di ritenere che il debitore precettato ha l’obbligo di notificare l’atto di opposizione a precetto nel domicilio in esso eletto dal creditore precettante in un solo caso: quando contesti che nel luogo prescelto dal creditore per la notifica del precetto esistano suoi beni suscettibili di espropriazione;

-) quando, invece, con l’opposizione all’esecuzione il debitore intenda far valere vizi diversi dall’inesistenza di suoi beni nel luogo di notificazione del precetto, la regola appena esposta non vale, e legittimamente il debitore esecutato può notificare l’opposizione all’esecuzione nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, se nel luogo dove ha sede quest’ultimo il creditore non abbia eletto domicilio;

-) nel caso di specie, i creditori procedenti avevano eletto domicilio, nell’atto di precetto, in luogo diverso da quello di notifica di quest’ultimo;

-) pertanto, mancando un’elezione di domicilio dei creditori nel luogo di notifica del precetto, ed avendo l’opponente dedotto a fondamento dell’opposizione di avere già saldato il proprio debito, correttamente l’atto di opposizione fu notificato presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata.

1.2. Ambedue i motivi sono infondati.

L’interpretazione dell’art. 480 c.p.c. ha costituito per anni una autentica crux iurisconsoltorum, fino alla pronuncia della sentenza 29-12-2005, n. 480 della Corte costituzionale.

Con questa decisione, per quanto qui rileva, la Corte costituzionale osservò in sostanza che quando il creditore abbia eletto domicilio nel precetto, anche se in un luogo privo di qualsiasi collegamento con quello dell’esecuzione, è in quel luogo che va effettuata la notificazione dell’opposizione.

Si legge, infatti, nella sentenza appena ricordata, che “il debitore precettato (…) può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (…) l’inesistenza di suoi beni (…) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell’esecuzione”, la notificazione dell’opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. (-)”.

Stabilito ciò in linea generale, la Consulta nella già ricordata sentenza passò ad esaminare cosa accada quando il creditore procedente elegga, nell’atto di precetto, un domicilio “anomalo”, ovvero avulso da qualsiasi collegamento col luogo dell’esecuzione. Ed osservò:

“la non corretta dichiarazione di residenza o elezione di domicilio – e cioè, in luogo diverso da quello (potenzialmente) dell’esecuzione – è priva di effetto quanto alla competenza di quel giudice a conoscere dell’opposizione, ma certamente è e resta efficace ai fini della notificazione dell’opposizione e, quindi, della corretta instaurazione del contraddittorio, sia sulla competenza che sul merito” (Corte cost. 480/05, cit.).

La Corte costituzionale, con una motivazione chiara e – curiosamente trascurata dal ricorrente, ha dunque distinto gli effetti dell’elezione di domicilio “anomala” nell’atto di precetto, a seconda che si tratti di stabilire dove vada notificato l’atto di opposizione, ovvero si tratti di individuare quale sia il giudice competente per territorio a conoscere dell’opposizione all’esecuzione.

Ai fini dell’individuazione del luogo di notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione all’esecuzione, per il debitore è vincolante il domicilio eletto dal creditore nel precetto, quand’anche tale luogo non abbia alcun legame con quello dell’esecuzione.

Ai fini, invece, dell’individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell’opposizione all’esecuzione, l’elezione di domicilio contenuta nell’atto di precetto è inefficace, se il creditore non ha scelto per essa uno tra i possibili luoghi dell’esecuzione.

Tali principi sono stati, in seguito, più volte ribaditi da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9670 del 11/04/2008, Rv. 602535; Sez. 3, Sentenza n. 3463 del 23/05/1986, Rv. 446413).

1.3. Nel nostro caso, pertanto, se davvero a Napoli (domicilio eletto nel precetto) l’esecutato non aveva beni, ne verrebbe che l’opponente doveva notificare a Napoli (domicilio eletto) un atto di opposizione citando il creditore a comparire dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata (luogo di notifica del precetto).

Il motivo per come prospettato è dunque infondato perchè:

(a) dal punto di vista logico, il creditore non può sapere se e quali eccezioni proporrà l’esecutato, e dunque non si può pretendere – come vorrebbe il ricorrente – che elegga domicilio ex ante in base al contenuto di tali eccezioni;

(b) si fonda su un totale travisamento dei principi affermati da Corte cost. 480/05, e confonde il problema del luogo di notifica del precetto con quello della individuazione del giudice competente a conoscere dell’opposizione.

2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Con tutti e due il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.; artt. 160, 291, 324, 326, 327, 354 e 480 c.p.c..

Nell’illustrazione del motivo formula una tesi giuridica così riassumibile:

(a) i creditori impugnarono tardivamente la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione proposta da S.S.;

(b) l’impugnazione tardiva venne ritenuta dalla Corte d’appello ammissibile, a causa della nullità della notifica della citazione in opposizione all’esecuzione, eseguita nella cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata;

(c) tuttavia, quando la notifica dell’impugnazione è nulla, spetta all’appellato dimostrare di non averne avuto conoscenza senza colpa. Nel caso di specie, invece, la Corte d’appello ha rimesso in termini gli appellanti senza che avessero fornito tale prova.

2.2. Ambedue i motivi sono infondati.

Il ricorrente, infatti, travisa il senso della tradizionale e pacifica giurisprudenza di questa Corte in tema di onere della prova della incolpevole conoscenza del procedimento da parte dell’appellante tardivo. Non è infatti esatto che per questa Corte se la notifica dell’atto introduttivo fu nulla, è onere dell’appellante tardivo dimostrare di non avere avuto conoscenza del procedimento.

Il principio corretto è che la nullità della notifica per vizi formali, e solo per quelli, può (ma non “deve”) far ritenere nota al destinatario la pendenza della lite. Ma si tratta pur sempre d’una presunzione semplice, superabile dalla prova contraria (e quindi anche da un’altra presunzione).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che la notifica in cancelleria a Torre Annunziata, a fronte di una elezione di domicilio a Napoli contenuta nel precetto, non mise in condizione il precettante di conoscere la pendenza dell’opposizione: e si tratta di valutazione di fatto, non incoerente coi principi di cui sopra e non censurabile nel merito in questa sede.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.S. alla rifusione in favore di V.A., F.V., V.R., D.F.S., D.M.C., in solido, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.450, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.S. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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