Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16649 del 06/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 22/11/2016, dep.06/07/2017),  n. 16649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5880-2012 proposto da:

SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE EPU VERCELLESE SPA

(OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro

tempore sig. G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI, 1, presso lo studio dell’avvocato

DANTE GROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO POLLINI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI,

rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO SERAFINI, MARIO

MENGHINI giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SPA

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2011 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

VARALLO, depositata il 11/01/2011; udita la relazione della causa

svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott.

SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CATERINA SAMA’ per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/1/2011 il Tribunale di Vercelli ha respinto il gravame in via principale interposto dalla società S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Varallo 19/3/2009 di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. R.F. di pagamento di asserito consumo di somministrata acqua, giusta contratto tra di essi intercorrente.

In accoglimento del gravame in via incidentale da quest’ultimo spiegato ha riformato la suindicata pronunzia del giudice di prime cure in punto spese del giudizio di 1 grado, poste a totale carico della società.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società S.I.I. Servizio Idrico Integrato del Biellese e del Vercellese s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso il R., che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 5 e il 6 motivo la ricorrente in via principale denunzia “insufficiente motivazione” su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c., art. 379 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 e il 4 motivo denunzia “omessa motivazione” su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “terzo motivo di appello (pag. 6 della citazione di appello)”, al 4 motivo dell’atto di gravame, alle dichiarazioni del teste C., ai “documenti prodotti in causa”, alle “bollette emesse successivamente alla sostituzione del contatore”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, con assunzione di pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Vale al riguardo richiamare pronunzie di legittimità ove risulta in particolare sottolineato che tale principio (valido oltre che per il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, anche per il vizio di violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) di autosufficienza del ricorso per cassazione, normativamente recepito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, va invero conseguentemente osservato anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Non può per altro verso sottacersi che le censure della ricorrente in realtà tendono ad un’inammissibile rivalutazione del fatto, il cui accertamento è invero rimesso al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione come nella specie congrua ed immune da vizi logici e giuridici (v. Cass., 25/1/2012, n. 1028; Cass., 23/2/2006, n. 4009. E già Cass., 20/12/1967, n. 2982); e che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima mezzo di prova bensì un mezzo istruttorio, uno strumento di valutazione della prova acquisita (v. Cass., 19/1/2006, n. 1020), in quanto finalizzata all’acquisizione da parte del giudice del merito di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (v. Cass., 15/4/2002, n. 5422), sicchè la decisione di ricorrere o meno ad una CTU è sottratta alla disponibilità delle parti, costituendo un potere discrezionale del giudice al cui prudente apprezzamento è rimessa (v. Cass., 13/3/2009, n. 6155), e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice (v. Cass., 21/4/2010, n. 9461; Cass., 5/7/2007, n. 15219; Cass., 2/3/2006, n. 4660), laddove non risulti indefettibilmente necessaria un motivazione espressa in ragione delle vicende processuali (cfr. Cass., 1/9/2015, n. 17399; Cass., 3/1/2011, n. 72).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

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