Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16648 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VIATREVES S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

Sig. I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO

4, presso lo studio dell’avvocato DE SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, che

la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGRIFIN S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAPOLEONE

COLAIANNI 3, presso lo studio dell’avvocato GIUGNI OTTORINO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANI RUGGERO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1094/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 07/10/2005, depositata il

05/12/2005 R.G.N. 360/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. PREDEN Roberto;

udito l’Avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI;

udito l’Avvocato RUGGERO STEFANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Modena depositato il 7.12.2000 la Agrifin S.r.l. esponeva di aver concesso in locazione, con contratto (OMISSIS), alla Viatreves S.r.l., un capannone ad uso negozio, sito in (OMISSIS), ed altro negozio sito in Via (OMISSIS), piano terra, e, per mera cortesia, la disponibilita’, per due mesi, di altro locale, ad uso deposito, sito al piano primo della Via (OMISSIS), gia’ oggetto unitamente ai menzionati immobili di locazione cessata al 31.12.1999, per consentirle di svuotarlo dalle merci ivi giacenti; lamentava che malgrado reiterate richieste, da ultimo con raccomandata 25.10.2000, il locale non era stato riconsegnato; chiedeva la condanna della convenuta al rilascio ed al risarcimento del danno da illegittima occupazione.

La Viatreves resisteva assumendo che il locale le era stato concesso in locazione con contratto verbale, con l’intesa che il rapporto sarebbe stato formalizzato ed il canone corrisposto a decorrere dall’1.1.2002, mentre per gli anni 2000 e 2001 il canone sarebbe stato compensato con il credito della conduttrice per lavori di manutenzione.

Il Tribunale, con sentenza 30.1.2004, rigettava la domanda sul rilievo che, non avendo la Agrifin provato di aver inviato la disdetta per la scadenza del 31.12.1999, ed essendo rimasta la Viatreves nella detenzione, il contratto si era tacitamente rinnovato.

Pronunciando sull’appello della Agrifin, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza 5.12.2005, lo accoglieva; dava atto dell’avvenuto rilascio; condannava la Viatreves al risarcimento del danno da abusiva occupazione da marzo a dicembre 2000 liquidato in Euro 10.329,14, ed al pagamento delle spese di primo e secondo grado.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Viatreves.

Ha resistito con controricorso la Agrifin. Vi e’ memoria della ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La memoria del ricorrente reca in calce procura rilasciata dal legale rappresentante della Viatreves all’avv. N.E., che attesta l’autografia della sottoscrizione, in sostituzione dell’avv. Lucia Maggiolo, che ha rinunciato al mandato, congiuntamente conferito all’avv. Simonetta De Sanctis Mangelli.

La procura non e’ valida perche’ conferita in calce ad atto diverso da quelli previsti dall’art. 83 c.p.c., comma 3. La modifica della disposizione, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 nel senso che la procura puo’ essere apposta anche in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione di quello originariamente designato, si applica infatti, ai sensi dell’art. 58 della legge, ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore della legge (4.7.2009).

2. Con il primo motivo, denunciando violazione della L. n. 392 del 1978, art. 28 e dell’art. 1597 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha negato la sussistenza della rinnovazione tacita senza considerare: che nessuna disdetta era pervenuta alla Viatreves in relazione al locale sito al primo piano di Via (OMISSIS), poiche’ la disdetta datata 21.12.1998, prodotta solo in appello dalla Agrifin, si riferisce solo all’immobile sito in Via (OMISSIS); che la Viatreves era rimasta nella detenzione dell’immobile; che non e’ stata provata la conclusione di un contratto di comodato; che il conduttore aveva comunque diritto a rimanere nei locali sino alla corresponsione dell’indennita’ di avviamento; che poiche’ la rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo negozio giuridico, la Viatreves, sostenendo la sussistenza di un nuovo contratto non ha svolto difese incompatibili con l’ipotesi della tacita rinnovazione.

2.1. Il motivo non e’ fondato.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte d’appello ha preso in esame tutte le circostanze indicate nel motivo, ed e’ pervenuta all’accoglimento della domanda della Agrifin in base alle seguenti considerazioni:

la cessazione del precedente contratto alla scadenza del 31.12.1999 non poteva ritenersi oggetto di contestazione, poiche’ costituiva presupposto delle difese della Viatreves, incentrate sulla stipula di un nuovo contratto ed affidate, in subordine, al diritto di ritenzione per mancata corresponsione dell’indennita’ di avviamento;

il tema probatorio, a fronte dell’assunto della proprietaria secondo cui la Viatreves, dopo la scadenza del precedente contratto al (OMISSIS), deteneva l’immobile senza titolo, per essere scaduto il termine di due mesi della concessione in comodato, era limitato all’accertamento della sussistenza o meno del titolo allegato dalla convenuta quale fonte di legittimazione della detenzione, costituito da un contratto verbale di locazione, e l’assunto della Viatreves non aveva trovato alcun riscontro probatorio;

– la condotta delle parti successiva alla scadenza del precedente contratto consentiva di ritenere che la disdetta inviata il 21.12.1998, nonostante la menzione del solo capannone, era stata intesa dalle parti come riferita a tutto il compendio immobiliare oggetto del contratto in scadenza al 31.12.1999.

Si tratta di valutazioni incensurabili in questa sede in quanto sorrette da logica e congrua motivazione.

3. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell’art. 1803 c.c. e vizio di motivazione, la ricorrente sostiene che la corte d’appello ha fondato la sua decisione sulla asserita sussistenza di un contratto di comodato, senza fornire alcuna motivazione sulle prove che ne dimostrerebbero l’esistenza.

3.1. Il motivo non e’ fondato.

La questione della sussistenza del comodato ha assunto rilievo ai fini della pronuncia sulla domanda della Agrifin di risarcimento del danno da occupazione senza titolo. La Corte d’appello ha dichiarato la Viatreves occupante abusiva dell’immobile dal mese di marzo 2000, ed ha escluso dal risarcimento i mesi di gennaio e febbraio 2000, ritenendo provata la legittima occupazione, in virtu’ di comodato, per tale periodo. E la prova dell’esistenza del comodato e’ stata correttamente desunta dalla ammissione da parte della Agrifin nel ricorso introduttivo, della circostanza, ad essa sfavorevole in quanto limitativa della pretesa, di aver concesso in uso gratuito per due mesi il locale alla Viatreves per consentirle di togliere la merce che vi era depositata.

4. Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 1591 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente censura la quantificazione del danno da ritardata restituzione.

4.1. Il motivo non e’ fondato.

La Corte d’appello, dopo aver rilevato che il danno da ritardata restituzione era individuabile nella perdita del corrispettivo che la proprietaria avrebbe potuto ricavare dalla concessione dell’immobile in locazione a terzi, ha ritenuto seria la manifestazione della disponibilita’ della Italy International, nel settembre 2001, a prendere in locazione l’immobile ad un canone annuo di L. 28.000.000, e su tale base a liquidato il danno per i dieci mesi di occupazione.

Si tratta di valutazione di fatto congruamente motivata che si sottrae a censura.

5. In conclusione il ricorso e’ rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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