Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16648 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18913/2020 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Corte di Cassazione

rappresentato e difeso dall’Avv.to Ennio Corradini, del Foro di

Reggio Emilia;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3054/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/03/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29/10/2019, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da J.K. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal Gambia aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perchè era stato costretto dalla sua famiglia a frequentare una madrasa cioè un istituto di istruzione media e superiore per le scienze giuridico-religiose musulmane. Scappato dall’Istituto contro la volontà della sua famiglia aveva deciso di abbandonare il paese. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo contenente plurime censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, riguardo alla mancata concessione della protezione per motivi umanitari in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche qualora le dichiarazioni fossero state giudicate attendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Infatti la Corte ha spiegato a tal proposito che dopo la morte del padre del ricorrente erano venute meno le ragioni che lo avevano convinto ad abbandonare il paese per paura di subire maltrattamenti e in caso di rientro in patria non vi era alcuna concreta possibilità per il richiedente di essere condannato a morte o subire incarcerazione o tortura o altro trattamento inumano o degradante.

L’ipotesi di cui dell’art. 14, lett. c), che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte distrettuale, la quale, basandosi su fonti aggiornate di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell’odierno istante non è teatro di un “conflitto diffuso” e di una “violenza generalizzata”: Tale apprezzamento, che sfugge al sindacato di legittimità, porta ovviamente a disconoscere che nel presente giudizio di cassazione si possa far questione della “minaccia,grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armalo interno o internazionale”.

In ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria il motivo si rileva inammissibile, a prescindere da ogni questione concernente l’applicazione al caso di specie della normativa recentemente introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132 del 2018, in quanto censura l’accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla insussistenza di una particolare situazione di vulnerabilità del ricorrente: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine officiosa dalla Corte (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato considerato che la condizione di vulnerabilità deve essere sempre correlata a elementi legati alla vicenda personale del richiedente, apprezzata nella sua individualità e concretezza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455). Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo e dell’avvenuta integrazione dello straniero in Italia esso può essere valorizzato non come fattore esclusivo bensì come presupposto della protezione umanitaria e come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede. La Corte di merito infatti ha accertato che non sussiste una specifica situazione di effettiva, stabile e significativa integrazione raggiunta in Italia non essendo significativo a tale scopo lo svolgimento di attività lavorativa saltuaria o la frequenza di una scuola per un corso di lingua italiana.

Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva del Ministero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ricorrono i presupposti processuali per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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