Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16648 del 09/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22850-2014 proposto da:

P.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO SENESE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente in ROMA VIA GOMENIZZA 3, STUDIO

DELL’AVVOCATO presso lo L.M., difensore di sè medesimo;

– controricorrrente –

e contro

O.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4183/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

CASORIA, depositata il 17/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. O.M. e L.M. nel 2009 misero in esecuzione nei confronti di P.A. un titolo esecutivo giudiziale, per l’importo di Euro 350, oltre le spese.

P.A. vi si oppose, assumendo che le spese di precetto erano state calcolate in modo erroneo per eccesso. Nondimeno pagò ai creditori la minor somma di Euro 575,32, al lordo delle imposte.

Tale somma venne incassata dai creditori.

2. Il Giudice di pace di Casoria, investito dell’opposizione, con sentenza 22.10.2010 n. 5355 dichiarò cessata la materia del contendere e compensò le spese di lite.

3. P.A. impugnò la sentenza, invocando in sostanza che il giudice d’appello accertasse la soccombenza virtuale degli opposti, e li condannasse alle spese del giudizio di opposizione.

Il Tribunale di Napoli, sezione di Casoria, con sentenza 17.3.2014 n. 4183 rigettò l’appello e condannò l’appellante alle spese.

4. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione P.A., con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso il solo L.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e da error in procedendo. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe errato nel confermare la statuizione di cessazione della materia del contendere. La contesa tra gli esecutanti e l’esecutato, infatti, non era affatto cessata: sia perchè i creditori procedenti avevano insistito nella richiesta di condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c.; sia perchè in ogni caso gli opposti non avevano mai formalmente comunicato all’opponente la loro volontà di accettare la somma loro offerta.

1.2. Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale ritenne che il motivo d’appello proposto dall’odierno ricorrente fosse inammissibile ai sensi dell’art. 339 c.p.c., per avere il giudice di pace deciso secondo equità (così la sentenza d’appello, p. 2, 2 capoverso, terzo rigo).

Questa statuizione non è stata impugnata col ricorso per cassazione, e su essa s’è dunque formato il giudicato.

Nè rileva che il Tribunale, dopo avere dichiarato inammissibile il motivo d’appello, abbia ritenuto di esaminarlo comunque nel merito e l’abbia rigettato.

Infatti se il giudice, dopo avere ritenuto inammissibile l’impugnazione (così spogliandosi della potestas iudicandi), proceda poi comunque all’esame del merito di essa, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Sez. Unite, 30/10/2013, n. 24469).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che il Giudice di pace non avrebbe potuto compensare le spese di lite, perchè mancavano le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore al D.L. n. 132 del 2014.

2.2. Il motivo è infondato.

Compensare le spese di lite è facoltà del giudice di merito, subordinata secondo la previsione dell’art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis – alla sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni”.

Stabilire quali siano le ragioni “gravi ed eccezionali” è tuttavia un tipico apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità: così come, ad esempio, la “gravità” dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c., ovvero la “gravità” della colpa di cui all’art. 2236 c.c..

Nel caso di specie il Tribunale – sia pure richiamando una giurisprudenza di legittimità formatasi sul vecchio testo dell’art. 92 c.p.c. – ha sufficientemente motivato sulle ragioni della compensazione, non solo richiamando la motivazione del primo giudice, ma anche indicando nella particolarità della materia, nella qualità dei soggetti e nella loro condotta processuale le ragioni giustificatrici della compensazione delle spese del primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione del D.M. n. 140 del 2012. Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha liquidato le spese del giudizio di appello in misura eccedente quella massima tabellare.

3.2. Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha liquidato le spese del grado nella misura di Euro 1.400.

Nel caso di specie, in applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 140 del 2012, l’importo medio delle spese sarebbe dovuto essere di Euro 550 per la fase di studio, 300 per quella introduttiva e 700 per quella decisionale, e così complessivamente Euro 1.550. L’importo liquidato dal Tribunale è dunque inferiore alla media, e non sussiste il vizio denunciato dal ricorrente.

Nè il ricorrente spiega perchè mai il Tribunale avrebbe dovuto applicare i valori minimi previsti dal D.M. n. 140 del 2012.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.A. alla rifusione in favore di L.M. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 510, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA