Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16648 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7739 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fimiani

per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente

domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 77, presso lo studio

dell’Avv. Enzo Maria Serrelli;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Maggi per procura speciale in

calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via

Paraguay, n. 5, presso l’Avv. Rosario Siciliano;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, n. 257/46/2013, depositata in data 1

luglio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata e del ricorso si evince che: B.F. aveva impugnato l’estratto di ruolo, da lui conosciuto in data 22 giugno 2011, da cui risultava l’addebito di un importo di cui alla cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un avviso di accertamento; avverso il suddetto estratto di ruolo il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo dichiarò inammissibile per tardività; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che la cartella di pagamento, di cui all’estratto di ruolo, era stata regolarmente notificata al contribuente; la prova della regolare notifica era stata offerta da Equitalia Sud s.p.a. mediante la produzione di copia conforme e il contribuente, d’altro lato, non aveva addotto alcun elemento atto a infirmare la conformità delle copie attestanti il procedimento notificatorio; il ricorso era da considerarsi tardivo, atteso che lo stesso era stato proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21; non rilevava la mancata esibizione della cartella, essendo ininfluente ai fini della verifica della tempestività del ricorso;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso il contribuente affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito l’Agenzia delle entrate e Equitalia Sud s.p.a. depositando rispettivi controricorsi;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per “nullità assoluta delle cartelle per inesistenza giuridica, violazione degli artt. 148 e 149, c.p.c., e per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2”.;

il motivo è inammissibile;

lo stesso, invero, non indica in alcun modo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, quale passaggio motivazionale della sentenza è oggetto di censura e sotto quale profilo si ritiene di ravvisare una ragione di contrasto con le previsioni normative indicate;

il giudice del gravame, in ogni caso, ha risolto la questione relativa alla mancata produzione dell’originale della cartella di pagamento evidenziando che la stessa era ininfluente ai fini della verifica della tempestività del ricorso ed ha, invero, accertato, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che dalla documentazione allegata da Equitalia emerge che la cartella esattoriale n. (OMISSIS) è stata notificata al B…;

il suddetto accertamento, compiuto sulla base della documentazione posta all’attenzione del giudicante, ha comportato una valutazione di merito circa il fatto che il ricorrente avesse ricevuto la notifica della cartella di pagamento, profilo che, pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto esaustivo, tanto che ne ha fatto conseguire l’irrilevanza della mancata esibizione della cartella;

le ulteriori questioni prospettate con il presente motivo (annotazione delle relate sul frontespizio piuttosto che in calce all’atto notificato, violazione degli artt. 148 e 149, c.p.c.) risultano del tutto avulse dal contesto entro cui si è pronunciata la sentenza censurata;

con il secondo motivo si censura la sentenza per “errore di diritto abuso dei poteri istruttori – per violazione del principio di terzietà del giudice e violazione del principio dell’onere della prova”;

con il terzo motivo si censura la sentenza per violazione del principio di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.) e per violazione del principio di economicità processuale (art. 111 Cost.);

i motivi, che possono essere esaminati unitariamente, sono inammissibili;

anche in questo caso, gli stessi enunciano solo genericamente ragioni di nullità della sentenza, senza alcuna specifica indicazione dei riferimenti normativi violati dal giudice del gravame;

la questione della mancanza di esibizione della cartella di pagamento, prospettato secondo diversi principi indicati nei motivi di ricorso in esame, come già detto con riferimento al primo motivo di ricorso, è stata valutata dal giudice del gravame che ha motivato in ordine alla ritenuta irrilevanza della stessa;

in ogni caso, va osservato che, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. civ., 8 ottobre 2019, n. 25206) in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova;

con il quarto motivo si censura la sentenza per nullità assoluta della cartella e di ogni atto conseguente e/o collegato per carenza di qualifica dirigenziale dei soggetti firmatari della cartella impugnata per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52;

il motivo è inammissibile;

lo stesso prospetta una ragione di censura, relativa alla carenza di qualifica dirigenziale dei soggetti firmatari della cartella di pagamento, che non risulta, in violazione del principio di specificità, che sia stata proposta nei precedenti gradi di giudizi;

in conclusione, i motivi sono inammissibili, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore delle controricorrenti;

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.600,00 ciascuna, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori per Equitalia Sud s.p.a..

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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