Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16647 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 29/07/2011), n.16647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.I.A. SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. Tinelli

Giuseppe, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

E sul ricorso proposto da:

S.I.A. SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via

delle Quattro Fontane n. 15, presso lo studio dell’avv. Giuseppe

Tinelli, che la rappresenta e difende;

AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del

ministro pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del

direttore pro tempore, come sopra elettivamente domiciliate e

rappresentate;

– ricorrente Incidentale –

contro

S.I.A. SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, come sopra elettivamente domiciliata e

rappresentata;

– resistenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sez. 16, n. 110 del 16 maggio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.4.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la società ricorrente principale, l’avv. Giuseppe

Tinelli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società contribuente propose ricorso avverso l’avviso di mora notificatole l’8.9.1999, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di L. 1.093.000.000, per omesso versamento dell’iva relativa all’anno 1993, oltre compensi esattoriali e interessi di mora.

Costituitosi l’Ufficio, l’adita commissione tributaria – rigettata l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione (sul presupposto dell’assoggettamento del credito azionato al solo ordinario termine di prescrizione decennale) e, così, confermato l’atto impositivo quanto all’imposta accertata – riduceva al 60% la sanzione inflitta, in assenza di prova dell’avvenuta notifica di preventivo invito di pagamento.

Avverso la decisione di appello, che confermava quella di primo grado, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrati anche con memoria.

L’Amministrazione finanziaria e l’Agenzia hanno resistito con controricorso e, in via di ricorso incidentale, hanno censurato la decisione, in prospettiva di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, con riguardo all’intervenuta riduzione della sanzione al 60%.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale, in quanto proposto nei confronti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, ed il ricorso incidentale, in quanto proposto dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, sono inammissibili, per carenza di legittimazione, rispettivamente, attiva e passiva, risultando la sentenza impugnata emessa nell’ambito di giudizio di appello cui l’Amministrazione è restata estranea (cfr. Cass. s.u. 3116/06, Cass. 4936/06).

Il primo motivo del ricorso principale – con il quale la società contribuente, deducendo vizio motivazionale, censura la decisione impugnata in merito alla ritenuta inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 (ed applicabilità del solo termine di prescrizione decennale) nonchè della mancata affermazione dell’illegittimità dell’atto impugnato in considerazione della mancata preventiva notificazione della cartella (o di invito al pagamento) – deve essere disatteso, poichè il vizio di difetto di motivazione rileva autonomamente come vizio della sentenza quando riguardi punti di fatto decisivi e non anche quando, come nella specie, riguardi questioni di diritto, potendo in tal caso l’eventuale errore del giudice di merito essere direttamente denunziato in Cassazione sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass. 10922/04, 261/03, 1374/02, 194/02, 1430/99).

Con il secondo motivo del ricorso principale, la società contribuente censura la decisione impugnata in merito all’affermata applicazione del termine di prescrizione decennale (e dell’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 ovvero di quelli di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), sotto il profilo della violazione di legge.

Il motivo è fondato, posto che la sentenza impugnata è certamente errata, laddove afferma la soggezione della pretesa erariale al solo termine di prescrizione decennale.

E, infatti, ius receptum che la riscossione dell’imposta liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente è assoggettata a termine di decadenza.

Occorre, in particolare, osservare che – a seguito dell’ultimo intervento operato sul tema dal legislatore (con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005) – questa Corte ha provveduto ad una complessiva rivalutazione della problematica in rassegna alla luce dello ius superveniens, e, tenuto fermo il carattere ordinatorio del termine D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, comma 1, ha puntualizzato: a) che, in tema di liquidazione delle dichiarazioni con procedura automatizzata prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 (e, in tema di iva, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis), la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, (convertito, con modificazioni, in L. n. 156 del 2005), alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro i termini di decadenza ivi previsti (dovendo l’ordinamento garantire, come sancito da Corte cost. 280/05, l’interesse del contribuente medesimo alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni); b) che siffatta regola è applicabile anche per i giudizi, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (v. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999; e) che in tale caso (per la dovuta osservanza della pronunzia della Corte costituzionale sopra richiamata) deve, a pena di decadenza, provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il termine di cui al combinato disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, o, in tema di iva, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, (tutti nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente “ratione temporis”) e, peraltro, nel rispetto degli altri termini interni alla procedura e, in particolare, di quello per la consegna dei ruoli al concessionario fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 nel testo vigente al 30 giugno 1999 (v. Cass. 16826/06 e, anche, 20384/06, 4255/07, 14861/07, 15313/09).

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, con i quali il contribuente censura la decisione impugnata, rispettivamente, per non aver rilevato l’invalidità dell’atto impositivo per mancata precedente notifica di invito al pagamento e per mancata valutazione della decorrenza degli interessi, restano assorbiti.

L’unico motivo del ricorso incidentale – con il quale l’Agenzia, deducendo “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6”, censura la decisione impugnata per aver respinto l’appello incidentale con cui chiedeva la conferma della sanzione irrogata senza riduzione del 60%, e ripropone la doglianza – va disatteso.

A prescindere dal problema relativo alla concreta configurabilità di un appello incidentale, occorre, invero, rilevare che – non essendosi traccia nella sentenza impugnata della questione asseritamente introdotta con l’appello incidentale – la censura avrebbe dovuto essere denunciata sotto il profilo del vizio di omessa pronunzia ex artt. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non sotto quello della violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono – dichiarati inammissibili il ricorso principale proposto nei confronti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale da detta Amministrazione proposta e respinto il ricorso incidentale dell’Agenzia – s’impone l’accoglimento secondo motivo del ricorso principale del contribuente, respinto il primo e assorbiti gli altri.

La decisione impugnata va, dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia, che si atterrà ai principi di cui alla giurisprudenza sopra richiamata.

P.Q.M.

la Corte: dichiara inammissibili il ricorso principale proposto nei confronti dell’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze ed il ricorso incidentale da detta Amministrazione proposta; respinge il ricorso incidentale dell’Agenzia; accoglie il secondo motivo del ricorso principale del contribuente, respinto il primo e assorbiti gli altri; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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