Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16647 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 09/08/2016), n.16647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21613-2014 proposto da:

C.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERENGARIO 10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO SPALLINO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GUBER SPA, procuratrice speciale della soc. OASIS SECURITISATION

S.R.L. in persona del rappresentante legale GIANLUIGI BERTINI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato CAROLINA CAPALDO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAMIANO DE ROSA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

INTESA SAN PAOLO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1703/2014 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato LORENZO SPALLINO;

udito l’Avvocato CAROLINA CAPALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2010 la Banca Intesa San Paolo (che in seguito cederà il credito alla Oasis Securitisation s.r.l., che a sua volta nominerà rappresentante volontario la Guber s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Banca”) iniziò una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare in danno di C.A.R..

2. Nel 2012 l’esecutato propose opposizione a precetto dinanzi al Tribunale di Como, denunziando di non avere mai ricevuto la notifica del precetto e del pignoramento.

3. Con sentenza 11.6.2014 n. 1073 il Tribunale di Como rigettò l’opposizione, ritenendo che:

-) la notifica fu eseguita in un luogo che aveva comunque attinenza con l’esecutato, perchè era il luogo dove l’esecutato aveva eletto domicilio nel contratto di mutuo stipulato con la banca creditrice;

-) si trattava dunque di notifica nulla e non già inesistente;

-) la nullità era stata sanata dalla conoscenza che della procedura aveva comunque avuto l’esecutato.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da C.A.R., con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito la Guber s.p.a., in nome e per conto della Oasis Securitization s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.

1.1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè pongono questioni analoghe.

Con essi il ricorrente denuncia la violazione di varie regole sulla notificazione degli atti giudiziari all’estero.

Assume che la notifica del precetto non ha rispettato l’art. 14 Reg. CE 1348/00, perchè la relazione di notificazione non è stata firmata dal (vero) destinatario; che l’attestazione del postino olandese non fa fede fino a querela di falso; che nel luogo di notifica l’esecutato non risiedeva più da sei anni. Soggiunge che il

precetto fu notificato n un luogo cui il debitore era del tutto estraneo, ed a persona ignota, sicchè in alcun caso lo scopo dell’atto poteva dirsi raggiunto.

1.2. Tutti e quattro i motivi sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Tale norma infatti, impone al ricorrente di indicare analiticamente nel ricorso gli “atti processuali” sui quali il ricorso si fonda.

Quando il ricorso sia fondato, come nel caso di specie, su un asserito vizio di notificazione d’un atto processuale, l’assolvimento dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, impone al ricorrente di indicare:

(a) quale sia il contenuto della relazione di notificazione;

(b) dove si trovi e quando sia stata depositata la suddetta relazione di notificazione.

Nel caso di specie il ricorso non contiene nessuna di queste indicazione, e dunque va dichiarato inammissibile ai sensi del già ricordato art. 366 c.p.c., n. 6.

1.3. Solo per completezza, può soggiungersi che in ogni caso la disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicchè con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non possono farsi valere vizi – quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto – che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., u.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del debitore.

Se, infatti, il debitore si oppone al precetto, tale atto costituisce di per sè prova che quell’atto ha conseguito il suo scopo, che è invitare il debitore ad adempiere (così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 17/03/2006, Rv. 592234).

2. Il quinto motivo di ricorso.

2.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe rilevato come l’opponente non avesse contestato nel merito la pretesa creditoria della banca. Egli infatti aveva inteso contestare unicamente la regolarità formale della procedura esecutiva, sicchè non era tenuto a sollevare alcuna censura di merito.

2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per difetto di interesse.

Con esso infatti non si censura alcuna statuizione effettiva, ma solo un obiter dictum (quello secondo cui “l’opponente non ha sollevato motivi di opposizione di merito”).

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.A.R. alla rifusione in favore di Guber s.p.a., nella qualità di cui in epigrafe, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.A.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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