Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16647 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 16/11/2016, dep.06/07/2017),  n. 16647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20461-2013 proposto da:

D.D. (OMISSIS), ALL THE BEST SRL IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del liquidatore A.P.

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO CARBONE, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CATERINA MIRANDA giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTIBUZIONE SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, in persona del

proprio procuratore Avv. REGINALDO LECCE, elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA LAZIO 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LAGOTETA, che le rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3833/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 22/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. SCARANO LUIGI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato CATERINA MIRANDA;

udito l’Avvocato CATERINA BACCARI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del 2 e 3

motivo di ricorso, assorbito il primo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/3/2013 il Tribunale di Napoli, in accoglimento del gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Napoli n. 66744/2009, ha rigettato la domanda nei suoi confronti originariamente proposta dalla sig. D.D. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società All The Best s.r.l., di risarcimento di danni lamentati in conseguenza di asserito inadempimento dello stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la D. e la società All The Best s.r.l. in liquidazione propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con controricorso al società Enel Distribuzione s.p.a. e la società Enel Servizio Elettrico s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 2^ motivo, da esaminarsi in via prioritaria, le ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto violato il principio del ne bis in idem, laddove la sentenza G. di P. Napoli n. 37633/08 “ha accertato non il difetto di titolarità in capo all’attrice, del rapporto giuridico controverso, bensì esclusivamente il difetto di legitimatio ad causam”, sicchè “alcuna violazione del principio del ne bis in idem risulta configurabile”, essendo la prima una sentenza di mero rito.

Il motivo è fondato.

Emerge dagli atti che il G. di P. di Napoli ha con sentenza n. 37633/08 del 30/5/2008 ravvisato il difetto di legittimazione attiva della odierna ricorrente D. in ragione della mancanza di prova che la stessa fosse all’epoca legale rappresentante p.t. della società All The Best s.r.l., intestataria dell’utenza n. (OMISSIS) in relazione alla quale era stato domandato nei confronti della società Enel Distribuzione s.p.a. il risarcimento di danni lamentati in conseguenza di asserito inadempimento dello stipulato contratto di somministrazione di energia elettrica.

A tale stregua, erroneamente il giudice dell’appello ha affermato ricorrere nella specie una questione concernente la titolarità formale del rapporto, rigettando la domanda per giudicato formatosi in ordine a tale pronunzia.

Trattandosi di sentenza emessa in ragione del ravvisato difetto di legitimatio ad causam, e pertanto di mero rito (in quanto la legitimatio ad causam attiene non già al merito della causa, che riguarda la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in lite, bensì alla regolarità dell’instaurazione del contraddittorio processuale, quale condizione dell’azione la cui esistenza può essere riscontrata in qualsiasi stato e grado del giudizio, sulla base della sola prospettazione offerta dall’attore e non già dell’effettiva esistenza del diritto azionato, sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno: v. Cass., 22/05/2007, n. 11837), essa è suscettibile di formazione del giudicato soltanto nell’ambito dello stesso processo (c.d. giudicato interno), non rimanendo invero preclusa l’instaurazione sulle medesime questioni di un successivo giudizio (cfr. Cass., 20/5/2008, n. 12746; Cass., 24/11/2004, n. 22212. Cfr. altresì Cass., 22/7/2004, n. 13785; Cass., 7/5/1987, n. 4230; Cass., 19/5/1990, n. 4539. E, da ultimo, Cass., 13/1/2015, n. 341).

La rinunzia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha invero valore meramente processuale, e non sostanziale, non potendo essere pertanto in tal caso fondatamente opposte nè una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per la dichiarata inammissibilità o per il rigetto in rito, nè una preclusione da giudicato sulla domanda (cfr. Cass., 4/6/2010, n. 13614).

Dell’impugnata sentenza, rigettato il primo motivo (con il quale i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito abbia omesso di pronunziare in ordine alla dedotta inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.), stante la relativa manifesta infondatezza per avere il giudice di prime cure rigettato la “domanda così come proposta dall’attrice per difetto della condizione dell’azione”, con espresso “assorbimento degli altri motivi”, e assorbito il 3 motivo (con il quale i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 91 c.p.c., artt. 2041 e 2042 c.c., D.M. n. 140 del 2012, art. 41, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dolendosi che la corte di merito abbia erroneamente liquidato le spese del doppio grado di merito pur essendo controparte rimasta contumace nel giudizio di primo grado, nonchè lamentando non essere stati dalla corte di merito utilizzati i nuovi parametri ex D.M. n. 140 del 2012, nella specie ratione temporis applicabili), va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il 2 motivo di ricorso, rigettato il 1 e assorbito il 3. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA