Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16647 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI M. Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3944 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

L.D.L. Logistica Distribuzione Lombarda s.r.l., in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Contrino Angelo

e D’Ayala Valva Francesco per procura speciale in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli, n. 43, presso lo

studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, n. 102/11/13, depositata in data 20

giugno 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a L.D.L. n. Logistica Distribuzione Lombarda s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva rettificato il volume di affari recuperando un maggiore imponibile e quindi una maggiore Iva non versata e irrogate le conseguenti sanzioni; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi, sentenza confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia e passata in giudicato per mancata impugnazione; successivamente, a seguito della definitività della pronuncia, l’Agenzia delle entrate aveva iscritto a ruolo l’importo dovuto e notificato la cartella di pagamento che era stata impugnata dalla società dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lodi che lo aveva accolto; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e la società appello incidentale (limitatamente alla questione del difetto di notifica della cartella di pagamento);

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle entrate, in particolare ha ritenuto che la cartella di pagamento era legittima in quanto conseguente al passaggio in giudicato della sentenza che aveva statuito in ordine alla legittimità dell’avviso di accertamento e che era infondata la questione del difetto di notifica della cartella;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere omesso di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno relativo alla questione dell’inesistenza del debito di imposta per avere la società validamente utilizzato il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, di cui alla pronuncia di questa Corte del 2 marzo 2010, n. 4910, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia del 15 febbraio 2008, n. 2/8/2008;

il motivo è inammissibile;

questa Corte (Cass. civ., 7 novembre 2019, n. 28694) ha chiarito, con orientamento ormai consolidato, che il mancato esame da parte del giudice di una questione processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909, c.c.;

il motivo è fondato;

risulta dal ricorso (vd. pag. 6), che la ricorrente aveva prospettato al giudice del gravame la questione della prevalenza del giudicato esterno di cui alla pronuncia sopra citata, in quanto relativo a procedimenti instauratosi tra le stesse parti e fondato sugli stessi presupposti;

la Commissione tributaria regionale si è limitata a giudicare legittimo l’operato dell’ufficio…perchè la cartella di pagamento fa regolare seguito a una sentenza di questa Commissione tributaria, non impugnata, senza, tuttavia, valutare la prevalenza del giudicato esterno consistente nella sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2/8/2008, del 15 febbraio 2008, che aveva escluso la fondatezza della pretesa Iva relativamente all’anno di imposta 1998, in quanto doveva ritenersi validamente perfezionata la definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9,;

la circostanza che la suddetta pronuncia è passata in giudicato stante il fatto che questa Corte, con successiva ordinanza del 2 marzo 2010, n. 4910/10, ha poi dichiarato inammissibili il ricorso proposto avverso la medesima;

il giudice del gravame, quindi, non ha tenuto conto del fatto che, nella vicenda in esame, rispetto al giudicato consistente nella sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 97/2007, sussisteva un confliggente giudicato esterno, consistente nella pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2/2008, che ha ritenuto rilevante, ai fini Iva, la domanda di definizione agevolata presentata dalla ricorrente secondo la L. n. 289 del 2002;

la pronuncia del giudice del gravame, in questo contesto, ha dato rilevanza unicamente alla pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 97/2007, senza tenere conto del fatto che, nella valutazione del giudicato prevalente, il titolo della riscossione è costituito dal medesimo avviso di accertamento e che entrambe le cartelle avevano a fondamento l’avviso di accertamento definitivo e che sulla relativa pretesa, in ordine cioè alla legittimità dell’avviso di accertamento, vi è stato una pronuncia con effetto di giudicato;

ne consegue l’accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo, inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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