Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16647 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16647 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 7669-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro
DE SANTIS CATERINA, PISCOPO MARIA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DEI GOZZADINI 30, presso lo studio
dell’avvocato PROSPERINI ALBERTO, rappresentate e difese
dall’avvocato COLANTONIO MARIO ALDO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrend –

Data pubblicazione: 03/07/2013

avverso la sentenza n. 78/46/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI dell’1/02/2011, depositata
il 15/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Ric. 2012 n. 07669 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.161/32/2009 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente De Santis Caterina- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di (oltre al resto) ritenere viziato
l’atto di classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati
gli elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che
giustifichino i citati mutamenti, ma considerazioni generiche non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di ricorso (sostanzialmente centrato sulla violazione dell’art.7 della
legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello abbia
ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di accertamento catastale, senza
avvedersi che nella motivazione erano stati riportati tutti i presupposti giuridici e di
fatto, sicchè poi era bastata la sola enunciazione degli elementi oggettivi della
categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle consistenze desunte dagli
elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un mero calcolo di tipo tabellare
effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati. Nella sede giudiziale erano

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letti gli atti depositati

stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il nuovo classa mento era stato
elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del presente grado di
giudizio, l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del

all’eventuale assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con
classamento non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati
similari e aventi medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di
rendita è stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo,
dettate dai R. D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142,
nonché ai sensi di quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n.
70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia
aggiunge di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del
fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe
caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed
ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a
seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane, riconoscendo però che la
motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati
catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla

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Comune di Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed

parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione
quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare

classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in
questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Roma, 30 dicembre 2012
\
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover
aderire all’indirizzo giurisprudenziale confermato da Cass. Sent. n.9629 del 13
giugno 2012 (emessa il 28 marzo- 25 maggio 2012), siccome coerente con i
principi che sono stati insegnati da questa Corte a proposito delle modalità di
esplicitazione dell’esercizio del potere provvedimentale nella specifica materia della
correzione e del mutamento del classamento di immobili già censiti in catasto;
che pertanto la sentenza impugnata —che a detti principi si è sostanzialmente

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a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

adeguata- non merita cassazione, sicchè il ricorso deve essere rigettato;
che le spese di lite possono restare compensate tra le parti, attesa l’alternanza degli
indirizzi giurisprudenziali.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di questo

Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

grado.

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