Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16646 del 09/08/2016


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Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 22/04/2016, dep. 09/08/2016), n.16646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6228-2013 proposto da:

M.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MARCOLINI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., C.M., A.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE AURELI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ETTORE BONTEMPI, FABIO GAIA giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

M.S., MA.ST., G.M., G.P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato FRANCESCA PAPINI per delega;

udito l’Avvocato MICHELE AURELI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 1995 M.N. convenne dinanzi al Tribunale di Rimini A.M. chiedendo di dichiarare che il trasferimento di una porzione immobiliare costituita da un laboratorio con ufficio, oltre alla porzione di corte di esclusiva pertinenza, era avvenuto in violazione del suo diritto di prelazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 38 e quindi di dichiarare il riscatto a suo favore a norma dell’art. 39 della medesima legge e che nulla era dovuto ai coniugi M. e B. a titolo di canone di locazione per il periodo successivo al 10 febbraio 1995. Egli infatti aveva dalla fine degli anni ‘80 condotto ininterrottamente in locazione dette porzioni immobiliari di proprietà dei suoi genitori M. e B. per esercitarvi la sua attività di fabbro costruttore e manutentore di infusi di alluminio, ma agli inizi del 1995 era stato spogliato della detenzione da suo cognato G.P.P. e da sua sorella, M.L.. Il giudizio possessorio era stato abbandonato essendo venuto a conoscenza che il 10 febbraio 1993 i suoi genitori avevano venduto a A.M. l’immobile di cui è causa senza consentirgli di esercitare il diritto di prelazione.

Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 2004, rigettò la domanda.

Con sentenza del 16 gennaio 2012 la Corte di appello di Bologna ha respinto l’appello sulle seguenti considerazioni: 1) la locazione non era dimostrata perchè le prove testimoniali erano discordanti; 2) il contratto di locazione prodotto ed intercorso con il padre M.M., registrato il 10 febbraio 1984, non individuava quale parte dell’immobile di proprietà dei genitori fosse stata oggetto della locazione e d’altra parte l’attore, nel suo interrogatorio, si era riferito ad un contratto di locazione intervenuto il 30 o il 31 ottobre 1994 e la cui prova sarebbe una dichiarazione scritta a macchina e che suscita perplessità sulla provenienza della firma dal padre, in età avanzata e non in grado, per cultura, di redigerne il contenuto; ed infatti M.M. aveva dichiarato di aver apposto la firma senza leggere nè conoscere il contenuto della dichiarazione sottoscritta, nè vi sono prove del pagamento delle utenze menzionate nella scrittura da parte dell’attore, essendo anzi risultato che i pagamenti erano stati effettuati da M.M.; 3) dalle prove non risultava neppure che 1′ attore esercitasse l’attività di vendita al pubblico dei prodotti finiti mentre il locale era risultato adibito a magazzino, ripostiglio, rimessa per il camino e lavorazione; 4) perciò il rigetto della domanda era da confermare.

Ricorre per cassazione M.N., cui resistono L. e A.G. e C.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 1346, 1362 e 2702 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione ed in particolare omesso esame del dedotto vizio di ultrapetizione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, per avere la Corte di merito squalificato il contratto di locazione del 1984 in relazione al quale le controparti non avevano discusso che 1′ oggetto di esso corrispondesse a quello di cui è causa, ma ne hanno discusso il titolo (comodato modale anzichè locazione) ed essendosi M.M. limitato a disconoscere il contenuto di alcune scritture firmate in bianco, mentre le parti convenute avevano affermato che l’immobile era detenuto per tolleranza dei genitori dell’attore. Inoltre la Corte di merito non ha considerato che nel contratto di locazione del 1984 il locale era perfettamente identificato ed era il medesimo di quello di cui si era chiesto il riscatto, come si desumeva dal contratto di vendita del medesimo, mentre la registrazione del contratto del 20 gennaio 1992 e la ricevuta del 31 ottobre 1994, rilasciata da M.M., dimostrano rispettivamente che il contratto è proseguito nel tempo e che le utenze, come le imposte, erano pagate dal figlio, e che egli aveva pagato il canone fino al 1995, e pertanto il Tribunale, che aveva qualificato il contratto come comodato oneroso, era andato ultra petita e il vizio doveva esser rilevato dalla Corte di merito.

La censura è inammissibile.

Infatti da un lato con essa si mira ad ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, inammissibile in questa sede, in quanto logicamente e congruamente effettuata dalla Corte di merito; dall’altro si censura una erronea interpretazione e qualificazione del contratto effettuata dal giudice di primo grado e che non risulta impugnata dinanzi ai giudici di appello.

2.- Con il secondo motivo lamenta: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 117 c.p.c. e art. 2702 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e in particolare omesso esame del dedotto vizio di ultrapetizione in relazione alla inconfigurabilità della simulazione relativa (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5)” per non avere la Corte di merito considerato che M.M. non ha disconosciuto la firma apposta sui documenti prodotti e i testi hanno dichiarato che il contenuto egli lo aveva letto nè aveva esso ricorrente aveva negato il contratto di locazione per avendo ammesso di non pagare un canone, bensì soltanto le utenze, e tale dichiarazione non poteva inficiare il contratto di locazione sottoscritto da suo padre.

Il motivo è inammissibile avendo la Corte di merito ampiamente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto, alla luce del quadro probatorio acquisito al processo, la non conclusione di un contratto di locazione tra il padre e il figlio.

3.- Con il terzo motivo lamenta: ” Violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., art. 2967 c.c. e della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione nonchè incoerenza logico – formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per non aver considerato i giudici di merito che c’ era un varco nel muro in cui il M. riceveva i clienti come hanno affermato più testi, non sconfessati dalle sue dichiarazioni in sede di interrogatorio libero, ed il pubblico era costituito da coloro che acquistavano i suoi beni – infissi – e fruivano dei suoi servizi – manutenzione e riparazione – e quindi sussisteva il suo diritto al riscatto.

La censura, che si sostanzia nella nuova valutazione delle prove, esaurientemente esaminate dalla Corte di merito, inammissibile.

4.- Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessive Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo, pari al contributo unificato dovuto per 1′ impugnazione.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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