Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16646 del 06/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 06/07/2017, (ud. 16/11/2016, dep.06/07/2017),  n. 16646

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FINECO LEASING SPA (OMISSIS), in persona del direttore generale dott.

D.G.G. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARESE ALBERTO

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL (già (OMISSIS)SRL), in persona del curatore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,

62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO CONTI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO RIBAUDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità anche

ex art. 366 c.c. manifesta infondatezza del ricorso, condanna

aggravata alle spese, in subordine rimessione alle S.U. (allega

conclusioni scritte).

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO:

1. Inamm. anche ex art. 366 c.p.c., o man. inf. del ricorso e

condanna aggr. di parte ricorrente alle spese;

2. in subordine, rimessione alle Sezioni Unite affinchè statuiscano

l’ambito di applicazione, anche ratione ternporis, dell’art. 385

c.p.c., comma 4 e art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che:

2.1. a fronte di talune sporadiche decisioni della Suprema Corte

(così Sez. 6 3, Ordinanza n. 3376 del 22/02/2016. Rv. 638887, che

ha motivatamente applicato l’art. 385 c.p.c., comma 4), le

argomentate domande di condanna aggravata alle spese proposte da

parecchi anni dalla Procura Generale sono state (implicitamente)

disattese dalla Suprema Corte, omettendo per altro qualunque

motivazione al riguardo (v. ex multis Cass. n. 23865/2015 e

3349/2016);

2.2. da accertamenti eseguiti dall’Ufficio statistico della

Cassazione emerge che, nel periodo 2006 – 2015, si registrano

soltanto sei condanne aggravate alle spese ex art. 385, comma 4, a

fronte delle migliaia di ricorsi dichiarati inammissibili o

manifestamente infondati soprattutto dalla Sesta Sezione (deputata

per l’appunto al c.d. filtro);

2.3. in sede penale la condanna all’ammenda è adottata normalmente

nei casi previsti (art. 616 c.p.p. e Corte Costituzionale sent. n.

186/2000);

2.4. la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittima

la previsione del novellato art. 96 c.p.c. (sent. n. 152 12016),

sicchè a fortiori deve ritenersi immune da qualunque illegittimità

costituzionale anche il più rigoroso precetto dell’art. 385 c.p.c.,

comma 4;

2.5. la doverosa applicazione della condanna aggravata, potrebbe

indurre molti Avvocati a desistere da un ricorso frettolosamente

proposto (anche per evitare la duplicazione del contributo

unificato), così contribuendo efficacemente alla riduzione del

contenzioso pendente.

Rosario Russo.

Si deposita in sette originali, di cui cinque per il Collegio, uno da

allegare al verbale di udienza e l’ultimo da inserire (anche previa

digitalizzazione) in sentenza.

V. il Cancelliere di udienza.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/4/2013 la Corte d’Appello di Brescia, in accoglimento del gravame interposto dal Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.) e in conseguente riforma della pronunzia Trib. Brescia 13/12/2006, ha dichiarato la nullità del contratto di compravendita stipulato in data 16/10/1992 tra la società (OMISSIS) s.r.l. e la società Fineco Leasing s.p.a. avente ad oggetto immobile sito in Comune di (OMISSIS), per violazione del divieto del patto commissorio ex art. 2744 c.c..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Fineco Leasing s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (già (OMISSIS) s.r.l.), che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “erronea interpretazione di una eccezione/domanda del curatore”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo previgente).

Si duole che erroneamente la corte di merito abbia “ritenuto che il rilievo della nullità sia stato introdotto ope exceptionis dal curatore”, laddove “ciò è sbagliato e viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ovvero confonde l’eccezione con la domanda”, giacchè “il rilievo in questione non è… intrinsecamente un’eccezione” ma la “nullità della transazione costituiva… conditio sine qua non per il successivo accertamento della nullità del sale and lease back”.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “erronea interpretazione di una eccezione/domanda del curatore”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo previgente).

Lamenta che “il principio del contraddittorio è stato nella specie violato avendo la Corte equivocato la natura della cosiddetta eccezione sollevata in secondo grado, eccezione che ha comportato l’esame del profilo di nullità in assenza della necessaria domanda di accertamento”.

Con il 3 motivo denunzia violazione degli artt. 1965 e 1421 c.c., artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 1421 c.c. e artt. 99, 101 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia dichiarato d’ufficio la nullità della transazione al di fuori dei limiti posti all’art. 1421 c.c., e cioè in assenza di domanda di adempimento del contratto.

Lamenta che a tale stregua le “è stata nella specie confiscata la prerogativa di formulare domande conseguenti alla ipotetica nullità, specialmente considerando il decisum della sentenza impugnata, che ha ritenuto di statuire sulla nullità in funzione dell’eccezione che la sentenza stessa reputa sollevata in grado d’appello. Grado nel quale il contraddittorio è cristallizzato e non suscettibile di consentire le garanzie… necessarie affinchè siano rispettati i principi prima richiamati e garantiti, in primo grado, dalla corretta applicazione dell’art. 183 c.p.c.”.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 1972 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che l'”ipotetica nullità della transazione ex art. 1972 cod. civ. presuppone… lo scrutinio di effettiva illiceità del sale and lease back”.

Con il 6 motivo denunzia “omessa e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo previgente).

Si duole che la motivazione risulti totalmente omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine agli “elementi patologici” sintomatici della illiceità del sale and lease back.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che gli atti e documenti del giudizio di merito dalla ricorrente posti a base delle censure (es., il “contratto 22.1.1996”, la “pag. 4 della comparsa di riassunzione”, la “sentenza n. 4125/2006 4/13.12.2006” del Tribunale di Brescia, all’atto di appello) risultano meramente richiamati e non anche (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) debitamente riportati nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, non sono al riguardo fornite puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelligibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Non può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’omesso esame di una domanda e la pronunzia su domanda non proposta, nel tradursi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sono deducibili con ricorso per cassazione esclusivamente quale error in procedendo ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 16/10/2008, n. 25246; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 5/12/2002, n. 17307; Cass., 23/5/2001, n. 7049) (nullità della sentenza e del procedimento) (v. Cass., Sez. un., 14/1/1992, n. 369; Cass., 25/9/1996, n. 8468), e non anche sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come dall’odierna ricorrente viceversa prospettato (v. in particolare Cass., 4/6/2007, n. 12952; Cass., 22/11/2006, n. 24856; Cass., 26/1/2006, n. 1701).

Con particolare riferimento al 5 e al 6 motivo va osservato che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero analitica e puntuale disamina dei presupposti legittimanti il contratto di sale and lease back ovvero deponenti per la violazione del patto commissorio ex art. 2744 c.c., giusta quanto indicato nella richiamata sentenza Cass. n. 5583 del 2011.

Tale contratto (con il quale una impresa commerciale o industriale vende un bene immobile di sua proprietà ad un imprenditore finanziario che ne paga il corrispettivo, diventandone proprietario, e contestualmente lo cede in locazione finanziaria (leasing) alla stessa venditrice, che versa periodicamente dei canoni di leasing per una certa durata, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, corrispondendo al termine di durata del contratto il prezzo stabilito per il riscatto), ha scopo di leasing e non di garanzia in quanto nella configurazione socialmente tipica del rapporto costituisce solo il presupposto necessario della locazione finanziaria, inserendosi nell’operazione economica secondo la funzione specifica di questa, che è quella di procurare all’imprenditore, nel quadro di un determinato disegno economico di potenziamento dei fattori produttivi, liquidità immediata mediante l’alienazione di un suo bene strumentale, al medesimo conservandone l’uso con facoltà di riacquistarne, al termine del rapporto, la proprietà.

Siffatta vendita, ed il complesso rapporto atipico nel quale si inserisce, non è di per sè in frode al divieto di patto commissorio (in ordine al quale v. da ultimo Cass., 5/3/2010, n. 5426; Cass., 12/1/2009, n. 437).

Essendo diretto ad impedire al creditore l’esercizio di una coazione morale sul debitore spinto alla ricerca di un mutuo (o alla richiesta di una dilazione nel caso di patto commissorio ab intervallo) da ristrettezze finanziarie, e a precludere, quindi, al predetto creditore la possibilità di fare proprio il bene attraverso un meccanismo che lo sottrarrebbe alla regola della par condicio creditorum, tale divieto deve ritenersi violato ogniqualvolta lo scopo di garanzia costituisca non già mero motivo del contratto ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., 27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398), a meno che in base a dati sintomatici ed obiettivi quali la presenza di una situazione credito-debitoria preesistente o contestuale alla vendita o la sproporzione tra entità del prezzo e valore del bene alienato e, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (costituenti invero accertamento di fatto: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969), non risulti che nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all’impresa alienante, l’alienazione risulti strumentalmente piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore, che in tal modo tenta di acquisire l’eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore (v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296).

Come il c.d. leasing finanziario (in ordine al quale v. Cass., 27/7/2006, n. 17145), anche il contratto come nella specie di sale&lease back si configura invero, secondo uno schema negoziale socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all’estero, nella pratica degli affari), come caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione (e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negoziali codificati), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un bene di natura strumentale da parte di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in leasing all’alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo (v. Cass., 9/3/2011, n. 5583).

Manca, pertanto, nella fattispecie negoziale de qua la trilateralità propria del leasing, potendo essere due (e soltanto due) i soggetti dell’operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l’imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell’utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell’antico costituto possessorio.

Ne consegue che il negozio di sale&lease back viola la ratio del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, ove allo scopo di garantire al creditore l’adempimento dell’obbligazione, il debitore trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all’esito dell’adempimento dell’obbligazione senza peraltro, prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la ratio del contratto di compravendita (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273).

L’operazione contrattuale può cioè definirsi fraudolenta nel caso in cui si accerti, con un’indagine che è tipicamente di fatto e sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della correttezza della motivazione, la compresenza delle seguenti circostanze: a) la presenza (preesistente o contestuale) di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice; b) una situazione di difficoltà economica del venditore legittimante il sospetto di relativo approfittamento (nel quadro del rapporto diretto ad assicurare una liquidità all’impresa alienante, è stata piegata al rafforzamento della posizione del creditore-finanziatore,il quale in tal modo tenta di acquisirel’eccedenza del valore, abusando della debolezza del debitore: v. Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 29/3/2006, n. 7296); c) la sproporzione tra valore del bene alienato ed entità del prezzo versato, in altri termini, delle reciproche obbligazioni nascenti dal rapporto (v. Cass., 14/3/2006, n. 5438).

L’esistenza invece di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il sale&lease back quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (v. Cass., 21/1/2005, n. 1273).

Il sale&lease back costituisce dunque operazione caratterizzata da una pluralità di negozi collegati funzionalmente volti al perseguimento di uno specifico interesse pratico che ne costituisce appunto la relativa causa concreta, la quale assume specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella – parziale – dei singoli contratti, di questi ultimi connotando la reciproca interdipendenza (sì che le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia) nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto (v. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941; Cass., 16/5/2003, n. 7640; Cass., 11/6/2001, n. 7852; Cass., 4/9/1996, n. 8070; Cass., 27/4/1995, n. 4645; Cass., 20/11/1992, n. 12401; Cass., 5/7/1991, n. 7415; Cass., 15/12/1984, n. 6586; Cass., 17/11/1983, n. 6864; Cass., 2/7/1981, n. 4291, V. anche Cass., 8/7/2004, n. 12567; Cass., 2/4/2001, n. 4812; Cass., 11/3/1987, n. 2524. Per il collegamento volontario v., in particolare, Cass., 25/7/1984, n. 4350), la cui valutazione assume decisivo rilievo ai fini della valutazione in termini di relativa validità (nel qual caso, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ne consegue, anche in caso di lease back, come nell’ipotesi di leasing, la deducibilità dei relativi canoni da parte dell’utilizzatore: v. Cass., 29/3/2006, n. 7296; e l’A.F. non può, ai fini dell’I.V.A., ritenere l’operazione inesistente e puramente apparente: v. Cass., 25/5/2009, n. 12044) o nullità (v. Cass., 7/5/1998, n. 4612).

Orbene, precisato che tale contratto è lecito se diretto a finanziare l’impresa mentre è nullo – per illiceità della causa – se la sua funzione è invece di garantire maggiormente con la proprietà dei beni la società mutuante, nel fare espressamente richiamo a Cass., 9/3/2011, n. 5583 la corte di merito ha nell’impugnata sentenza proceduto alla verifica della sussistenza dei suindicati indici rivelatori del patto vietato nel caso concreto.

Nel ravvisare (in esplicazione di propri poteri, trattandosi di accertamento di fatto spettante al giudice di merito: v. Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 19/7/1997, n. 6663; Cass., 26/6/2001, n. 8742; Cass., 22/3/2007, n. 6969) l’effettiva ricorrenza nella specie di tutti i medesimi (“ciascuno degli elementi che, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, devono essere valorizzati per ritenere l’illegittimità del contratto, risulta presente”), tale giudice è quindi correttamente pervenuto a concludere che nel caso “la pattuizione deve ritenersi” invero specificamente “volta ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto del patto commissorio previsto dall’art. 2744 c.c., e pertanto sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ai sensi dell’art. 1344 c.c., in relazione all’art. 1418 c.c., comma 2”.

Emerge dunque evidente (avuto in particolare riguardo ai primi 4 motivi), come nel sottolineare che “la questione della nullità della transazione, in quanto conseguenza ex art. 1972 c.c. della illiceità del rapporto originario, costituisce l’esatto thema decidendum, sicchè non può condividersi la decisione del Tribunale che ha ritenuto di non doversi occupare del punto”, altresì precisando che “il tema centrale dell’impugnazione… è relativo all’illiceità dell’operazione di “sale and lease back” in quanto dissimulante una alienazione a scopo di garanzia in violazione del patto commissorio ex art. 2744 c.c.”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale nel giudizio di appello (ed in quello di cassazione), in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, il giudice ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo in ordine alla più ampia operazione negoziale riconducibile allo schema del sale and lease back (v. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., 27/10/2015, n. 21755. Cfr. altresì Cass., 16/5/2006, n. 11356).

Per altro verso si evince invero come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le deduzioni della ricorrente in realtà si risolvono in un’inammissibile mera contrapposizione della propria tesi difensiva alle statuizioni contenuta nell’impugnata sentenza (e in particolare laddove ancora una volta – si deduce, come sopra riportato, che “al tempo dell’occupazione e dell’istanza l’alloggio non era stato assegnato ad altri soggetti, contrariamente a quanto labilmente afferma l’ente comunale”), nonchè nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 15.000,00 per onorari, oltra a spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA