Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16646 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21151 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

T.R. Group s.r.l. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossomando

Matteo e Giovannetti Alessandra per procura speciale in calce al

ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte, n. 39,

presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte, n. 67/12/13, depositata in data 18 aprile

2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Triscari Giancarlo.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: Equitalia Nord s.p.a. aveva notificato a T.R. Group s.r.l., in liquidazione, una cartella di pagamento per il recupero dell’Ires, Irap e Iva, anno 2004, dovute a seguito del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione, non avendo la società provveduto a prestare la gai-anzia fideiussoria per il pagamento rateale dell’importo; la società aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento, evidenziando l’applicabilità in proprio favore delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 8, dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 17 e ss., convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che, fra l’altro, aveva eliminato l’obbligo di prestare la suddetta garanzia; la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva rigettato il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che l’omessa prestazione della garanzia aveva comportato il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione, sicchè legittimamente l’amministrazione finanziaria aveva provveduto all’iscrizione a ruolo delle somme dovute sulla base del precedente atto di accertamento; non risultavano, inoltre, applicabili le previsioni introdotte, solo a far data dal 6 luglio 2011, dal D.L. n. 98 del 2011, che aveva eliminato l’obbligo di prestazione la garanzia, poichè alla suddetta data risultava già attivata e di fatto formalizzata la richiesta dell’ufficio finanziario di quanto dovuto in base all’originario avviso di accertamento;

avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società affidato a un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Visonà Stefano, ha deposito le proprie osservazioni scritte, con le quali ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione del D.L. n. 2011 del 1998, art. 23, commi 17 e ss., , per avere erroneamente ritenuto che l’iscrizione a ruolo, avvenuta prima della entrata in vigore del suddetto decreto-legge, che aveva soppresso l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, costituisse formalizzazione del mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione;

il motivo è infondato;

il D.L. n. 98 del 2011, art. 23 (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), ai commi 17 e 18, ha apportato delle modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, eliminando l’obbligo di prestare la garanzia in caso di versamento rateale per importi superiore a 50.000,00 e di far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione di garanzia, nonchè l’obbligo, per l’ufficio, di notificare apposito invito motivato al garante, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, prima di iscrivere le somme dovute a carico del contribuente e del garante;

la previsione normativa in esame, dunque, ha eliminato la precedente disciplina che imponeva, ai fini del perfezionamento dell’accertamento con adesione, l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nonchè i conseguenti obblighi o poteri connessi;

nel regolare la disciplina transitoria, il suddetto decreto-legge comma 20 del ha previsto che “Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15, ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la previsione transitoria in esame non ha fatto venire meno, per il periodo precedente alla sua entrata in vigore, l’obbligo di prestare la garanzia e le previsioni ad esse conseguenti, sopra indicate, avendo previsto che, qualora prima della entrata in vigore l’accertamento con adesione si era perfezionato, anche mediante la prestazione della garanzia, la precedente disciplina continua a trovare applicazione, nel senso che della prestazione di garanzia prestata può avvalersi l’amministrazione finanziaria al fine di esigere anche nei confronti del garante il pagamento di quanto dovuto, il che implica, correlativamente, che le modifiche apportate, quindi il venire meno dell’obbligo di prestare la garanzia, trova applicazione solo a seguito dell’entrata in vigore delle previsioni normative in esse contenute;

la mancata incidenza, dunque, delle previsioni normative per gli accertamento con adesione prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto-legge comporta che la prestazione di garanzia costituiva condizione necessaria per il perfezionamento del procedimento in esame, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, nel testo previgente alle modifiche introdotte, che prevedeva che “la definizione si perfeziona con il versamento di cui all’art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, prevista dall’art. 8, comma 2”;

con riferimento alla fattispecie, non avendo parte ricorrente provveduto alla prestazione della garanzia, trova applicazione il consolidato principio espresso da questa Corte (da ultimo, Cass. civ., 25 gennaio 2019, n. 2161) secondo cui l’esecuzione di entrambi i previsti adempimenti, pagamento della prima rata e prestazione della garanzia, rappresenta il presupposto fondamentale ed imprescindibile per l’efficacia della procedura, e non una mera modalità esecutiva (cfr. Cass. n. 26681/2009) e, pertanto, quando sia stata omessa la prestazione della garanzia prevista dalla legge, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e dunque permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (cfr. Cass. n. 13750/2013, n. 8628/2012);

deve dunque essere affermato il seguente principio di diritto: “il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 17 e 18, (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111), nell’apportare le modifiche alla disciplina di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 8 e 9, ha eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, nel caso di somme dovute, per effetto dell’accertamento con adesione, con versamento rateale e per importi superiori a 50.000 Euro, solo dalla sua data di entrata in vigore, sicchè, per il periodo anteriore, ove non sia versata, nei termini previsti, la prima rata e prestata la garanzia fideiussoria, il procedimento non può dirsi perfezionato con consegue legittima iscrizione a ruolo dell’intero importo dovuto”;

pertanto, il mancato perfezionamento dell’accertamento con adesione per non avere la contribuente onorato i termini dello stesso, ha quindi restituito piena efficacia all’originario accertamento;

ne consegue che nessuna censura può essere espressa nei confronti della sentenza impugnata avendo la CTR rilevato la legittima iscrizione a ruolo delle intere somme dovute in conseguenza del mancato assolvimento dell’obbligo di garanzia;

in conclusione, il motivo è infondato, con conseguente rigetto del ricorso;

con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, attesa la novità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle stesse.

si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e compensa le spese di lite del presente giudizio. Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

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