Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16645 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 29/07/2011), n.16645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ALITALIA LINEE AEREE ITAL. SPA in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI

102, presso lo studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RUSSO PASQUALE, con

procura speciale notarile del Not. Dr. ANDREA FEDELE in ROMA, rep. n.

43680 del 04/03/2011;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FRANSONI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti dell’Alitalia – Linee Aeree Italiane s.p.a. (che resiste controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione del silenzio rifiuto su istanze di rimborso dell’Iva versata negli anni 1999 e 2000 per le prestazioni di aggiornamento e formazione dei piloti -da ritenersi esenti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 20 -, la C.T.R. Lazio, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia, riteneva dovuto il rimborso richiesto esclusivamente entro il limite biennale di decadenza, decorrente dalla data di emissione delle fatture. Circa l’indetraibilità, dedotta dall’Agenzia, dell’imposta per beni e servizi usati per operazioni esenti (istruttori di volo, carburanti, simulatori di volo), i giudici d’appello rilevavano che di tali beni e servizi l’Agenzia aveva fatto solo una elencazione irrituale ed esemplificativa ed in ogni caso che il simulatore di volo era stato acquistato per l’ordinaria attività di esercitazione dei piloti della società e che, in relazione alle prestazioni degli istruttori di volo e agli acquisti di carburante, l’Iva al riguardo sarebbe del tutto irrilevante rispetto a quanto richiesto a rimborso dalla società, tenuto conto che gli istruttori erano dipendenti della compagnia e che la maggior parte del carburante veniva utilizzato per l’ordinaria attività di volo della stessa compagnia.

2. Giova preliminarmente rilevare che, come peraltro dedotto nel controricorso, dalla sentenza impugnata la questione della indetraibilità dell’Iva sui beni e servizi utilizzati per l’attività de qua, ritenuta esente (con correlativa necessità della prova, da parte del richiedente il rimborso dell’Iva erroneamente versata, di avere in proposito eliminato ogni rischio di perdita di entrate fiscali), non risulta proposta in primo grado, ed in ogni caso la ricorrente non deduce in ricorso di avere in precedenza posto la suddetta questione, configurabile come una vera e propria eccezione nuova connotata anche dalla allegazione di un fatto (intervenuta detrazione dell’Iva sui beni e servizi utilizzati per l’attività didattica in esame) in precedenza non risultante dedotto.

A tale riguardo, giova evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il divieto di proporre domande o eccezioni nuove in appello comporta che, ove esse siano state proposte, ne va dichiarata (anche) d’ufficio l’inammissibilità, non rilevando in contrario che l’appellato abbia (come nella specie) accettato in proposito il contraddittorio (v. cass. n. 10146 del 2004).

Giova inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, la proposizione di domande o eccezioni nuove in appello è inammissibile, con la conseguenza che, ove il giudice di secondo grado abbia tuttavia esaminato nel merito e rigettato la domanda nuova, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di rilevarne d’ufficio l’inammissibilità in appello, e di correggere correlativamente la motivazione del giudice di secondo grado sul punto – sempre che la relativa questione non sia stata dibattuta e non abbia formato oggetto di una specifica pronuncia del giudice di secondo grado- (v. cass. n. 15547 del 2003).

Tanto premesso, questa Corte, rilevato che il ricorso per cassazione censura sotto diversi profili la sentenza impugnata solo nella parte in cui ha rigettato l’eccezione della quale questo giudice di legittimità ha rilevato la novità (e quindi l’inammissibilità), vista la giurisprudenza sopra citata, il ricorso deve essere rigettato, peraltro integrando la relativa motivazione nei termini di cui sopra. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000 per onorari.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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