Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16645 del 16/07/2010

Cassazione civile sez. III, 16/07/2010, (ud. 21/06/2010, dep. 16/07/2010), n.16645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – rel. Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BENACO 5, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORABITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CUCCHIERI ALBERTO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

GESTIONE LIQUIDATORIA USL/(OMISSIS) ANCONA, in persona del suo

Commissario Liquidatore Dott. N.A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCALONI MARIO giusta delega a margine del

controricorso;

B.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCALONI MARIO giusta

delega a margine del controricorso;

ASUR ZONA TERRITORIALE (OMISSIS) ANCONA (OMISSIS), in persona del suo

Direttore di Zona Dott. N.A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio

dell’avvocato ANTONUCCI ARTURO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCALONI MARIO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

ASUR AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE, USL/(OMISSIS) ANCONA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 500/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 06/05/2004, depositata il 17/07/2004 R.G.N. 184/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2010 dal Consigliere Dott. PREDEN Roberto;

udito l’Avvocato ARTURO ANTONUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’inammissibilità e il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 22.9.1992 T.S. esponeva quanto segue. Presso l’Ospedale Umberto I di (OMISSIS) era stato sottoposto a intervento chirurgico di asportazione totale della tiroide; l’intervento era stato deciso dal dott. P.A. sulla base dell’esame istologico eseguito dal dott. B.I. in sede intraoperatoria con diagnosi di neoformazione tiroidea; un successivo esame aveva rilevato la natura benigna della neoformazione, tale da escludere la necessità della asportazione totale; in conseguenza dell’asportazione della tiroide erano insorti gravi disturbi di carattere fisico e psichico, con notevoli disagi sia per il peggioramento delle condizioni di salute, sia nello svolgimento della sua attività professionale di medico.

Conveniva davanti al Tribunale di Ancona il dott. P., il dott. B. e la U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona per ottenerne la condanna solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Veniva disposta ed espletata C.T.U..

Il Tribunale, con sentenza 14.3.2002, dichiarava estinto il giudizio nei confronti del dott. P., per intervenuta rinuncia; affermava la responsabilità del dott. B.; condannava in solido il predetto e la U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona al risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale, liquidato all’attualità in L. 156.000.000, oltre interessi al 4% dalla citazione.

Avverso la sentenza proponeva appello il T. nei confronti di B. e della U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona. Resistevano il B. e la U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona (già n. (OMISSIS)); non si costituiva la U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona.

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza 17.7.2004, accoglieva solo parzialmente il gravame, riconoscendo il rimborso delle spese per sedute di psicoterapia; condannava in solido il B. e la Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Ancona, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di Euro 5.921,84: compensava per 1/3 le spese del grado ponendo i restanti 2/3 a carico dell’appellante.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il T.. Hanno resistito, con controricorso, il B., la Gestione liquidatoria della U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona, la A.S.U.R. – Zona territoriale n. (OMISSIS) di Ancona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando carente e contraddittoria motivazione in punto di negato risarcimento del danno patrimoniale, il ricorrente sostiene che, avendo il C.T.U. riconosciuto una diminuzione della capacità lavorativa specifica dell’attore nella misura del 10%, il danno patrimoniale poteva presumersi ed essere liquidato tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi.

1.1. Il motivo non è fondato.

Ha considerato la Corte d’appello: a) che non poteva essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale poichè l’attore aveva semplicemente enunciato che dall’asportazione della tiroide sarebbe derivata una ridotta capacità di lavoro nell’esercizio della professione di medico, ma non aveva minimamente dimostrato le conseguente e concreta diminuzione del reddito; b) che, d’altra parte, dei riflessi negativi della ridotta capacità di lavoro il tribunale aveva tenuto conto in sede di personalizzazione della liquidazione del danno biologico.

La decisione è incensurabile nella parte in cui svolge una valutazione in punto di prova del danno patrimoniale.

Quanto alla commistione di disomogenei profili risarcitori in sede di liquidazione del danno biologico, essendosi comunque essa risolta a favore dell’attore, difetta l’interesse a censurarla.

2. Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione circa l’entità del rimborso delle spese di cura, assume il ricorrente di aver sostenuto esborsi superiori rispetto a quelli riconosciuti.

2.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza è adeguatamente motivata sul punto. Ha considerato la Corte d’appello che l’attore aveva dimostrato di aver sofferto di una grave sindrome ansioso – depressiva riconducibile in rapporto di causa – effetto alla menomazione derivata dall’asportazione della tiroide e dovevano quindi essergli rimborsate le spese per sedute di psicoterapia, nella misura documentata con le ricevute fiscali prodotte, pari ad Euro 5.921,84.

3. Con il terzo motivo è denunciata non corretta rivalutazione della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, operata la scelta di procedere alla liquidazione del danno biologico “in valori attuali”, avrebbe dovuto prendere in esame valori che fossero effettivamente coevi alla sentenza, pronunciata nel 2002, mentre ha applicato le tabelle milanesi concernenti l’anno 2000, ed è altresì incorso in errore statuendo che gli interessi decorrevano dalla notifica della citazione anzichè da verificarsi del danno.

3.1. Il motivo è inammissibile. Le censure sono rivolte alla sentenza di primo grado.

4. Il quarto motivo concerne le spese di lite ed è articolato in due censure.

4.1. La prima è rivolta alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello del T. sulle spese di primo grado. Si duole il ricorrente che la Corte d’appello abbia affermato che l’appellante aveva lamentato genericamente una ingiusta riduzione delle spese, senza indicare in modo specifico le violazioni tariffarie che avrebbe sofferto, laddove le violazioni erano state dedotte con rinvio a voci tariffarie obbligatorie e con minuziosa esposizione nella nota.

La censura è inammissibile in quanto prospetta un errore di fatto nella lettura degli atti da far valere con la revocazione ex art. 395 c.p.c..

4.2. La seconda doglianza è rivolta alla statuizione delle spese di appello, che la Corte ha compensato per 1/3 ponendo i residui 2/3 a carico dell’appellante.

La censura è infondata. La statuizione della Corte è adeguatamente motivata con riferimento al criterio della prevalente soccombenza, desunta dal rigetto di due motivi su tre.

5. Per quanto concerne la posizione della Gestione liquidatoria della U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona, va rilevato che la Corte d’appello, nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti della Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) di Ancona, in persona del legale rappresentante (non costituita, mentre si era costituita la Azienda U.S.L. n. (OMISSIS) di Ancona), si è certamente riferita alla Gestione liquidatoria della detta U.S.L., sicchè correttamente il ricorso è stato a quest’ultima notificato.

L’eventuale contestazione sull’individuazione dell’ente destinatario della condanna avrebbe dovuto formare oggetto di ricorso incidentale.

6. Il ricorso è rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di B.I., Gestione Liquidatoria U.S.L. n. (OMISSIS) Ancona, A.S.U.R.- Zona Territoriale (OMISSIS) Ancona in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, per ciascuno, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010

 

 

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