Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16644 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9903/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PBO Italia Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv.

Mendicini Mario, ivi elettivamente domiciliata in Roma via Carlo

Mirabello n. 14, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 125/14/11, depositata il 24 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre

2019 dal Consigliere Fuochi Tinarelli Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, a seguito di cassazione con rinvio da parte della Suprema Corte (n. 10819 del 05/05/2010), doveva statuire sul concreto adempimento degli obblighi sostanziali dell’assunzione dell’obbligo Iva da parte della contribuente, che aveva posto in essere un’operazione trattata, erroneamente, come intracomunitaria ma che tale non era.

La CTR, in particolare, non solo aveva riconosciuto il diritto di detrazione ma aveva anche annullato le sanzioni.

Resiste la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 3, in relazione al punto 4.2.6 della sentenza di annullamento con rinvio.

1.1. Il motivo è fondato.

La sentenza n. 10819 del 2010 nel cassare con rinvio la sentenza d’appello con rinvio ha affermato i seguenti principi di diritto:

“4.2.5. – Per conseguenza, qualora risulti che nel caso concreto furono adempiuti (sia pure in modo formalmente irregolare) gli obblighi sostanziali di assunzione del debito IVA, mediante registrazione della fattura relativa all’acquisto dei beni e successiva dichiarazione, e sia quindi riconosciuto il diritto alla detrazione, la contribuente non sarà tenuta a versare alcuna somma all’erario a titolo d’imposta quale effetto dell’accertamento.

4.2.6. – In secondo luogo, qualora gli obblighi sostanziali siano stati assolti, sia pure in forma irregolare (non secondo il meccanismo dell’inversione contabile), la sanzione è dovuta nella misura stabilita, per tale ipotesi, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 9-bis, norma introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 155, entrata in vigore il 10.1.2008, applicabile al caso in esame in virtù della disposizione contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3, (principio di legalità).”

1.3. Orbene, la CTR ha accertato che la contribuente ha adempiuto agli obblighi sostanziali poichè “l’operazione è stata annotata per l’importo di lire 1.280.000 e l’imposta IVA pari a lire 243.000 è stata annotata sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti”.

Da tale accertamento, peraltro, discendeva sì la spettanza della detrazione e l’infondatezza della pretesa sostanziale del Fisco ma anche la necessaria irrogazione della sanzione per l’irregolarità dell’adempimento (senza emissione di autofattura) sia l’ipotesi sanzionatoria applicabile in concreto (D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis,), avendo già la Corte ritenuto tale fattispecie applicabile in forza del principio di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3.

La CTR, invece, in violazione del principio di diritto affermato dalla Corte, ha annullato anche le sanzioni.

1.4. E’ inammissibile, infine, la richiesta applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 bis trattandosi di questione, comunque infondata venendo la violazione ad inficiare l’attività di controllo della Amministrazione, eccepita dalla contribuente in questa sede per la prima volta.

2. Trattandosi di violazione punita tra un minimo ed un massimo (tra l’altro variati a seguito delle modifiche intervenute in forza del D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15, ius superveniens rispetto alla vicenda in giudizio), che richiede accertamento in fatto non possibile in questa sede, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che provvederà alla concreta determinazione della sanzione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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