Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16644 del 03/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16644 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 30753-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

CARMIGNANI GIOVANNI;
– intimato –

Data pubblicazione: 03/07/2013

avverso la sentenza n. 271/15/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 25.10.2010, depositata il 26/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

CENICCOLA.

NN

Ric. 2011 n. 30753 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia del territorio -appello proposto
contro la sentenza n.644145/2008 della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso
della parte contribuente Carmignani Giovanni- ed ha così annullato l’avviso di
classamento di una unità immobiliare urbana, recante aumento della rendita catastale.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso di ritenere viziato l’atto di
classamento perché privo di idonea motivazione, non essendo stati esplicitati gli
elementi specifici presi in considerazione né gli argomenti tecnici che giustifichino i
citati mutamenti, ma considerazioni “tautologiche” non idonee a consentire
un’efficace difesa da parte del destinatario.
L’Agenzia del territorio ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La parte contribuente non si è difesa.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (da esaminarsi preliminarmente perché
assorbenti rispetto agli altri che precedono e sostanzialmente centrati entrambi sulla
violazione dell’art.7 della legge n.212/2000) la parte ricorrente si duole del fatto che
il giudice di appello abbia ritenuto inadeguata la motivazione dell’atto di
accertamento catastale, senza avvedersi che nella motivazione erano stati riportati
tutti i presupposti giuridici e di fatto, sicché poi era bastata la sola enunciazione degli
elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita (calcolate in base alle
consistenze desunte dagli elaborati), appunto perché il classamento è frutto di un
mero calcolo di tipo tabellare effettuato secondo criteri e dati censuari predeterminati.
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letti gli atti depositati

Nella sede giudiziale erano stati poi indicati gli immobili a paragone con i quali il
nuovo classa mento era stato elaborato.
Il ricorso merita di essere rigettato.
Nel caso di specie, come risulta dallo stesso ricorso introduttivo del presente grado,
l’avviso dell’Agenzia del Territorio appare conseguente alla richiesta del Comune di

assegnazione di nuovi classamenti, per una serie di fabbricati con classamento non
aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
medesime caratteristiche; se ne può arguire che l’attribuzione di rendita è stata
eseguita sulla base delle disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dai R.
D. 13 aprile 1939, n. 652 … e dal DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, nonché ai sensi di
quanto previsto dall’ari. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154. L’Agenzia aggiunge di avere
effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi
specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo
comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali
degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche,
costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto
insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane, riconoscendo però che la motivazione specifica del
provvedimento era limitata all’enunciazione dei meri dati catastali.
Siffatta motivazione (quand’anche fosse stata debitamente dettagliata dalla parte
ricorrente, in ossequio al canone di autosufficienza), apparirebbe comunque
insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del
classamento, come è stato correttamente ritenuto dal giudice di merito.
Ed infatti non si può tralasciare di considerare che —recentemente: Sent. n.9629 del
13 giugno 2012, ma ricollegandosi ad un più antico orientamento che sembrava
essere stato superato dall’indirizzo interpretativo valorizzato in questa sede dalla
parte ricorrente: si veda, per tutte, Cass. Sez. V civ., n. 25.2.2009, n.4507- la sezione

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Napoli di provvedere alla verifica degli attuali classamenti ed all’eventuale

quinta di questa Corte (provvedendo su casi del tutto analoghi a quello qui in esame)
ha modificato il proprio orientamento sulla questione generale che costituisce nucleo
logico essenziale anche della presente procedura, finendo con il ritenere che:”Quando
procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare
a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato

questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui
si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è
provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di
significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente”.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo, specificamente riferito alla questione del
necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti del genere qui considerato,
appare conseguente ritenere che —sul punto- la sentenza impugnata non sia meritevole
di cassazione ed il motivo di ricorso manifestamente infondato. Consegue poi anche
l’irrilevanza dell’esame dei restanti motivi di impugnazione, atteso che da sé sola
l’autonoma ratio decidendi esaminata in relazione al motivo che precede risulta
sufficiente e giustificare la decisione giudiziale qui impugnata.
Roma, 10 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, ritiene di dover
aderire all’indirizzo giurisprudenziale confermato da Cass. Sent. n.9629 del 13
giugno 2012 (emessa il 28 marzo- 25 maggio 2012), siccome coerente con i
principi che sono stati insegnati da questa Corte a proposito delle modalità di
esplicitazione dell’esercizio del potere provvedimentale nella specifica materia della

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classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in

correzione e del mutamento del classamento di immobili già censiti in catasto;
che pertanto la sentenza impugnata —che a detti principi si è sostanzialmente
adeguata- non merita cassazione, sicché il ricorso deve essere rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione perché la parte intimata non si è
costituita.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

P.Q.M.

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