Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16642 del 22/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 16642 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA

sul ricorso 2077-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,
rappresentata
2014

e

difesa

dall’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– ricorrente –

1929

contro

GERVASI IVANA;
– intimata –

Data pubblicazione: 22/07/2014

94,
sul ricorso 2615-2009 proposto da:
PIRINI

PAOLA c.f.

PRNPLA83B55G388J,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. GENTILE 8, presso lo
studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,
rappresentata e difesa dall’avvocato COGO GIOVANNA,

– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS,
rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2008 della CORTE D’APPELLO
6T3 /cc
di MILANO, depositata il 14/01/200er.g.n. 663/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2014 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso
per: inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse ad impugnare, rigetto.

giusta delega in atti;

R.G. 2077+2615/2009
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 31/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pavia
accoglieva la domanda proposta da Ivana Gervasi nei confronti della s.p.a.

ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti con le pronunce conseguenziali.
Con sentenza n. 48/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Lodi in
accoglimento della domanda proposta da Paola Pirini nei confronti della s.p.a.
Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
intercorso tra le parti dal 19-6-2003 al 15-9-2003, per “ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del
personale inquadrato dell’Area Operativa e addetto al servizio di recapito
presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione del posto di
lavoro”, con la conseguente sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato
dal 19-6-2003, e condannava la società a pagare alla Pirini le retribuzioni non
percepite dalla data di messa in mora (6-4-2004) sino al ripristino del rapporto.
La società, con distinti ricorsi poi riuniti, appellava le dette sentenze,
chiedendone la riforma con il rigetto delle domande delle lavoratrici.
Le appellate resistevano.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 14-1-2008,
rigettava l’appello nei confronti della Gervasi, confermando la pronuncia del
Tribunale di Pavia, e, in accoglimento dell’appello nei confronti della Pirini, e
in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi, rigettava la domanda
introduttiva della Pirini.

1

Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso nei
confronti della Gervasi con cinque motivi.
La Gervasi è rimasta intimata.
Avverso la medesima sentenza, dal canto suo, ha proposto ricorso la Pirini

La società ha resistito con controricorso e, da ultimo ha depositato
memoria nei confronti di entrambe le lavoratrici, depositando altresì verbale di
conciliazione in sede sindacale in data 28-1-2009, concluso con la Gervasi.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto, preliminarmente riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza, il
ricorso della società nei confronti della Gervasi va dichiarato inammissibile.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi
atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di
legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse
saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa
idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue
pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad
agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda
originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29
2

con due motivi, chiedendone la riforma con l’accoglimento della sua domanda.

novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341, Cass. S.U. Ord. 9-1-2013
n. 302).
Infine, non deve provvedersi sulle spese tra la società e la Gervasi, non
avendo quest’ultima svolto alcuna attività difensiva.

primo motivo la detta lavoratrice, denunciando violazione dell’art. I comma
secondo d.lgs. 368/2001, in relazione all’art. 12 delle Preleggi, nonché
violazione dell’art. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione, in sostanza lamenta
che la Corte d’Appello, contrariamente a quanto era stato affermato dal
Tribunale, ha ritenuto che il requisito di specificità sia stato rispettato, senza
tuttavia illustrare le ragioni per le quali ha giudicato errata la valutazione del
Tribunale e senza spiegare perché non sarebbe necessario indicare il
nominativo del lavoratore sostituito e la causa della relativa assenza.
Il motivo non merita accoglimento.
In base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui
ribadito (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26
gennaio 2010 n. 1576), “in tema di assunzione a termine di lavoratori
subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della
Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la
questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1,
comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità
di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del
termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle
situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una
singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente
3

Passando, poi, all’esame del ricorso della Pirini, va rilevato che con il

scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti
integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di

sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità
della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.”
In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha
ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che,
disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto
non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto (v. fra le altre, Cass.
17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966. Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 305-2012 n. 8647, Cass. 26-7-2012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-72011 n. 14868).
In base allo stesso principio, d’altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato
la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito
della specificità con l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del
termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della
prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da
sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha
ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l’accertamento
effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all’ambito territoriale
dell’ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine
4

riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da

stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo
con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del
personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del
numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive.

che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a
termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo
avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia,
infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo
il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive (v., da ultimo, fra le
altre, Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217).
Orbene la Corte di merito sul punto ha affermato che, nella specie, sono
state soddisfatte le esigenze di specificità, essendo stati indicati nel contratto “il
luogo della prestazione, l’inquadramento e le mansioni, il termine iniziale e
finale del rapporto, la causale sostitutiva e le mansioni dei lavoratori che
devono essere sostituiti (addetti al servizio recapito)”.
La Corte ha poi accertato la sussistenza delle ragioni sostitutive indicate
sulla base dei prospetti prodotti da Poste e delle relative risultanze di fatto non
contestate.
Tale decisione risulta del tutto conforme ai principi sopra richiamati e
resiste alle censure della Pirini.
Peraltro anche la clausola specifica del contratto, concernente la possibilità
di estinzione anticipata del rapporto “ove le esigenze di sostituzione dovessero
venire meno per il rientro in servizio del personale assente”, invocata dalla
Pirini a sostegno della tesi della necessità della indicazione ab initio del
5

Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando

nominativo del lavoratore sostituito, è contraddetta dallo stesso tenore letterale
della pattuizione, chiaramente riferita ad una pluralità, non inizialmente
predeterminata, di lavoratori da sostituire nel periodo, nella Regione, nell’Area
Operativa e nel servizio indicati.

416 e 420 c.p.c., lamenta la mancata ammissione della prova per testi, sulla
base della ritenuta mancata contestazione degli elementi di fatto risultanti dai
prospetti prodotti dalla società, i quali, invece, erano stati contestati
nell’udienza del 26-10-2004 (come da verbale riportato nel ricorso) e deduce
peraltro che in effetti era stata adibita anche presso altri uffici postali per lo
smaltimento delle giacenze.
La prima di tali doglianze è inammissibile, in quanto in sede di ricorso per
cassazione “la parte che addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata
ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, se
non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di
indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della
disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice
di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei
punti controversi, e della correttezza e sufficienza della motivazione della
pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti
difensivi del pregresso giudizio di merito” — come nella fattispecie — (v. Cass.
25-10-2004 n. 20700. Cass. 12-6-2006 n. 13556, Cass. 26-2-2007 n. 4391,
Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. 3-8-2007 n. 17043).

6

Con il secondo motivo la Pirini, denunciando violazione degli artt. 101,

Infondata è poi la seconda doglianza giacché, a parte la circostanza che il
documento prodotto dalla società era stato contestato soltanto “perché
anonimo” (vedi verbale d’udienza riportato in ricorso), non può negarsi che,
come rilevato dalla Corte di merito, i fatti allegati dalla convenuta con la

contestati dalla attrice e che la Pirini era stata sì adibita anche in altri uffici, ma
pur sempre all’interno dell’Area Operativa, della zona geografica e del servizio
recapito indicati.
Il ricorso della Pirini va pertanto respinto e, in ragione

della

soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore
della società.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso della società
nei confronti della Gervasi, nulla per le spese tra la stessa e la società; rigetta il
ricorso della Pirini e la condanna a pagare alla società le spese, liquidate in
euro 100,00 per esborsi e 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Roma 22 maggio 2014

memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. non erano stati specificamente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA