Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16642 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18949/2019 proposto da:

R.Z.E.A., elettivamente domiciliato in Roma Via

Paolo Emilio 7, presso lo studio dell’avvocato Margani Antonino, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Prefettura Di Milano;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il

15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino peruviano destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Milano del 7.9.18, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di regione.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, il predetto GdP rilevava che il ricorrente era già destinatario di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Varese del 23.6.14 eseguito con accompagnamento coattivo alla frontiera; ma, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, comma 13, lo straniero aveva fatto rientro nel territorio nazionale prima del decorso del termine previsto senza avere ottenuto la speciale autorizzazione (per tale motivo era stato arrestato, con la ulteriore contestazione di avere esibito un passaporto argentino risultato falso e per avere fornito false attestazioni a pubblico ufficiale).

In secondo luogo, il GdP ha rilevato che,con riguardo alla espulsione amministrativa dello straniero, la ricorrenza della ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 cit., comportava l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto al riguardo.

Infine, in riferimento alla necessità di cure mediche dedotte dal ricorrente,che aveva sollecitato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il GdP ha evidenziato/da una parte, l’esistenza della procedura di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 36, che contempla la possibilità di “ingresso e soggiorno per cure mediche” richiedendo una serie di requisiti, che però non risultava attivata dal ricorrente; dall’altra, il GdP ha esposto la procedura di cui del medesimo D.Lgs. n. 286 cit., art. 35, prevista per la necessità di cure urgenti, nelle quali, come accertato, non rientrava la patologia del ricorrente che comportava solo interventi di mantenimento e controllo con esclusione di interventi indifferibili; ed ancora, il GdP ha esaminato l’ulteriore ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, per le fattispecie in cui lo straniero versi in condizioni di salute di eccezionale gravità, anch’essa esclusa dal primo giudice; di qui, pertanto, il rigetto dell’opposizione.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione R.Z.E.A. sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Milano non risulta costituita.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di nullità/inesistenza del provvedimento, perchè privo di nomen iuris e di numero identificativo con il solo numero di ruolo generale non in grado, ad avviso del medesimo, di poterlo contraddistinguere come giuridicamente esistente.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di norme di diritto, perchè il GdP non aveva riconosciuto che la patologia medica potesse giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In via preliminare e dirimente, il ricorso è inammissibile, perchè il ricorrente ha notificato il ricorso in cassazione mediante l’intervento dell’ufficiale giudiziario che si è avvalso del servizio postale, ma manca la relata di notifica attestante la ricezione del plico da parte dell’amministrazione destinataria attraverso la sottoscrizione per ricezione della predetta relata.

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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