Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16642 del 09/08/2016

Cassazione civile sez. III, 09/08/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 09/08/2016), n.16642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6447-2013 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MATERA

23-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO GERMANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE CORTAZZO giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI SIENA, in persona del Presidente della Giunta

Provinciale e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 6, presso lo studio dell’avvocato

MARIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA

BONGIOVANNI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 243/2012 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

18/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott.ssa GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LUCA GAMBERO per delega;

udito l’Avvocato LUCA BONGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.F. propone ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Siena (del 18 luglio 2012) la quale, in totale riforma della decisione del Giudice di pace, rigettò la domanda di risarcimento del danno subito in esito all’impatto della propria autovettura con un cinghiale, mentre percorreva di notte una strada provinciale.

Si difende con controricorso la Provincia di Siena.

Entrambe le parti depositano memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo giudice aveva accolto la domanda di danni, ritenendo che la Provincia non aveva adeguatamente protetto la sede stradale (in violazione dell’art. 14 C.d.S.), anche quale delegata dalla Regione (L.R. Toscana n. 3 del 1994) al controllo e alla vigilanza della fauna sul territorio, così violando l’art. 2043 c.c..

Nel ribaltare la decisione, il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base delle argomentazioni essenziali che seguono.

L’obbligo di protezione della sede stradale gravante sul proprietario, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., attiene ad aspetti tecnici legati alla utilizzabilità della strada nella funzione di consentire lo spostamento dei veicoli, e, quindi in riferimento alla manutenzione e controllo tecnico della segnaletica. Con riferimento agli animali selvatici, non può farsi derivare da tale articolo altro obbligo per il proprietario della strada, diverso dall’obbligo della segnaletica del possibile attraversamento, nella specie pacificamente adempiuto. Non può farsi discendere l’obbligo di prevedere mezzi “preventivi” idonei a scoraggiare l’attraversamento di animali selvatici (catarifrangenti antiungulati, recinti odorosi, segnali acustici per animali, reti protettive).

Nell’ambito del decentramento regolato dalla legge statale, alle regioni è rimessa la normativa per la tutela della fauna selvatica e alle province sono rimesse le funzioni amministrative oltre che la delega ad attuare la disciplina regionale. La legge regionale in argomento attribuisce alle Province (art. 5) le funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle attività, quali la gestione del patrimonio zootecnico, la sanità, la selezione biologica, non la sicurezza della viabilità a margine delle zone frequentate dalla selvaggina. E, il sistema normativo restringe il controllo della fauna selvatica all’abbattimento controllato, nell’ambito della interazione delle componenti ambientali.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato deve provare tutte le componenti del fatto illecito, compresa la colpa. Ma, sulla base della normativa presa in esame, la diligenza dell’ente cui compete la gestione della selvaggina (regione o provincia) non va oltre gli obblighi di attuare la pianificazione faunistico-venatoria; la diligenza dell’ente proprietario della strada non va oltre l’apposizione della segnaletica.

In ogni caso, la morte del cinghiale nell’urto con l’autovettura, dei danni della quale si chiede il risarcimento, è segno che il conducente viaggiava in piena notte e nonostante le segnalazioni a velocità inadeguata, con conseguente attribuibilità del contributo causale rilevante.

2. Le censure articolate dalla ricorrente con i tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 2051, 2052 e 2043 c.c., in relazione all’art. 14, C.d.S. e alla L.R. n. 3 del 1994 (primo), omessa e contraddittoria motivazione (secondo), art. 2043 c.c.(terzo), sono strettamente connesse e possono essere trattate congiuntamente. L’invocato art. 2052 resta estraneo alla parte esplicativa.

2.1. La pretesa responsabilità della Provincia è fatta discendere, con sovrapposizioni di riferimenti indistinti all’art. 2051 c.c. e all’art. 2043 c.c., dalla violazione dei doveri gravanti sulla Provincia – ai sensi dell’art. 14 C.d.S., anche come delegata al controllo da parte della Regione sulla base della legge regionale – che imporrebbero alla stessa, non solo l’adozione della segnaletica, ma l’adozione delle misure “preventive” di cui si è detto, già adottate da altre province. Tanto più risultando provata la conoscenza del problema “attraversamento fauna selvatica” in quella zona (con censura per difetto motivazionale per non aver tenuto conto delle emergenze processuali).

Infine, censura con vizio motivazionale la parte finale della decisione nella quale si ipotizza l’andatura elevata del conducente dell’autovettura, ravvisando un contributo causale rilevante.

3. Le censure sono prive di pregio e vanno rigettate.

La ricorrente muove dalla tesi del giudice di merito, secondo il quale alcun dovere di protezione degli utenti della strada da danni provocati da fauna selvatica può discendere dalla legislazione di tutela della fauna, esistente a vari livelli e con attribuzione di poteri diretti e delegati agli enti territoriali. Mira a sostenere che da tale legislazione discende un dovere, nella specie della Provincia in forza della legislazione regionale, di predisporre mezzi specifici e mirati per scoraggiare/impedire l’attraversamento degli animali selvatici a tutela degli utenti della strada. Dovere che va ben oltre la predisposizione di segnaletica volta a richiamare l’attenzione dell’utente.

3.1. Tale prospettazione non può condividersi.

La giurisprudenza di legittimità, sempre muovendosi nell’ambito della fattispecie legale di cui all’art. 2043 c.c., negli ultimi anni e a partire dal 2010 sino a tempi recentissimi (da Cass. n. 80 del 2010 a Cass. n. 22886 del 2015, attraverso Cass. n. 4202 del 2011, n. 21395 del 2014, n. 12808 del 2015) ha in più occasioni riconnesso l’imputazione della responsabilità agli enti, compresa la provincia, a cui dalla legislazione fossero stati concretamente affidati, nell’ambito del quadro della legislazione nazionale (L. n. 157 del 1992), concreti poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata. Tali pronunce, spesso intervenute per risolvere il profilo della legittimazione passiva tra i vari enti, anche quando contengono affermazioni generali circa la finalizzazione dei poteri di tali enti alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna, e quindi, non solo alla tutela del complessivo equilibrio dell’ecosistema, concernono specie in cui veniva comunque in questione la mancanza di segnaletica stradale che avvertisse gli utenti della strada.

Evidente che la pretesa della ricorrente di far discendere l’obbligo di predisporre mezzi specifici e mirati, per scoraggiare/impedire l’attraversamento a tutela degli utenti della strada, dalla ulteriore finalità di protezione che avrebbe l’attribuzione di poteri agli enti (nella specie la Provincia), non potrebbe che trovare fondamento in una specifica norma. Altrimenti, dalla finalità generale della legislazione si farebbero discendere obblighi (ai fine della condotta diligente rilevante ai sensi dell’art. 2043 c.c.) ben oltre la generica prudenza e diligenza.

Nessun rilievo ha, poi, il dedotto vizio motivazionale. Assunta la mancanza dell’obbligo di predisporre misure diverse dalla segnaletica stradale, pacificamente esistente, diviene irrilevante la mancata considerazione della conoscenza del fenomeno da parte della Provincia in quella zona della strada provinciale.

In definitiva, anche ad assumere che – diversamente da quanto sostiene la sentenza impugnata -la legislazione di settore in tema di tutela di fauna selvatica è anche a protezione degli utenti della strada, la cui incolumità può essere messa a rischio dalle attività di ripopolamento della fauna, nessun dovere specifico di diligenza al di là di quello generale assolto con la segnaletica, può discendere in capo all’ente delegato per la gestione della fauna dalla mera esistenza della suddetta finalità, se tale dovere non si traduca in specifiche disposizioni normative.

Tanto è sufficiente al rigetto del ricorso, non sussistendo in capo alla Provincia, nella specie, obblighi diversi dall’apposizione della segnaletica.

4. Solo per completezza, può aggiungersi che non è idoneamente censurata quella parte della motivazione dove, ad abundantiam, il giudice del merito ha ricavato dalla dinamica dei fatti l’eccessiva velocità dell’automobilista, ravvisando il suo contributo causale rilevante alla causazione del sinistro. Infatti, il secondo motivo di ricorso è apodittico e generico.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese processuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, dall’art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2016

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