Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16642 del 04/08/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/08/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 04/08/2020), n.16642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13104-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20,

presso lo studio dell’avvocato RIZZO CARLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GUARINO ANGELA;

– ricorrente –

contro

D.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – D.D. ricorreva avverso la iscrizione ipotecaria n. 116565/71 effettuata da Equitalia deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla iscrizione e la illegittimità della ipoteca. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso. Proponeva appello il contribuente e la CTR della Campania, con sentenza depositata il 15.11.2013, riformava la sentenza di primo grado ritenendo che Equitalia non avesse dato prova della notificazione delle cartelle in quanto: in atti vi erano solo fotocopie di relate di notifica di cui era stata contestata la conformità con l’originale sicchè Equitalia avrebbe dovuto produrre gli originali; la prova della notifica poteva essere data solo se si depositava l’originale; era necessario fornire la prova del collegamento tra la relata e l’atto notificato; infine mancava la prova di quale osse l’atto notificato e delle pagine di cui si componeva.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia affidandosi a tre motivi. Non si è costituito il contribuente.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la

nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 31 in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 c.c. Parte ricorrente deduce che il disconoscimento delle fotocopie da essa prodotte nel giudizio di merito, attestanti la notifica delle cartelle di pagamento di cui trattasi, è avvenuto in maniera generica, non evidenziando gli elementi dai quali far discendere la invocata difformità. Il disconoscimento -secondo parte ricorrente-deve avvenire in forma specifica sebbene non attraverso formule sacramentali.

Con il secondo motivo del ricorso la ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, perchè la CTR non ha consentito ad Equitalia di esibire gli originali delle relate e delle cartelle.

Con il terzo motivo del ricorso la parte lamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 166 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7. La parte deduce che la CTR non ha dimostrato di avere valutato le prove offerte e comunque avrebbe dovuto ordinare l’esibizione degli originali.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.

Deve infatti rilevarsi che la sentenza del giudice di secondo grado è fondata su una pluralità di rationes decidendo così sintetizzabili: a) in atti vi erano solo fotocopie di relate di notifica di cui era stata contestata la conformità con l’originale sicchè Equitalia avrebbe dovuto produrre l’originale; b) la prova della notifica può essere data solo se si deposita l’originale; c) è necessario fornire la prova del collegamento tra la relata e l’atto notificato; d) manca la prova di quale sia l’atto notificato e delle pagine di cui si compone.

Di queste affermazioni soltanto alcune sono state censurate dalla parte ricorrente, la quale lamenta la genericità del disconoscimento (o meglio delle conformità delle copie agli originali) ed afferma in maniera generica che le è stato impedito il corretto esercizio della difesa ed, infine, che il giudice d’appello non ha adeguatamente valutato le prove. Non è peraltro specificato come la CTR abbia potuto impedire alla parte di produrre in giudizio gli originali delle copie fotostatiche o le stesse cartelle di pagamento, nè la parte allega di avere depositato in cancelleria o allegato al proprio fascicolo di parte documenti che -in ipotesi- sono stati rifiutati ovvero espunti dal fascicolo stesso, in particolare i documenti idonei a dimostrare il collegamento tra l’atto notificato e le relate di notifica.

Deve quindi richiamarsi il principio già affermato da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. 18641/2017)

Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2020

 

 

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