Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 29/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/07/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 29/07/2011), n.16641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore generale,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.O. e M.E., rappresentati e difesi dall’avv.

Sebastianelli Giacomo, presso il quale sono elettivamente domiciliati

in Roma in via Carlo Mirabello n. 25;

– ccntroricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 27/26/06, depositata il 28 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

marzo 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.O. ed M.E. preposero ricorsi avverso due cartelle di pagamento relative ad IRPEF ed ILOR per l’anno 1982, emesse a seguito dell’avviso di accertamento, impugnato e quindi divenuto definitivo il 15 marzo 2001, della plusvalenza relativa ad una cessione d’azienda. Deducevano che l’avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro, relativo alla medesima cessione di azienda, il cui valore era stato preso a riferimento dall’ufficio ai fini delle imposte dirette, nel distinto giudizio da essi proposto era stato parzialmente annullato, ed il valore dell’azienda era stato ridotto da L. 780.000.000 a L. 140.000.000 con sentenza passata in giudicato.

Con un terzo ricorso, la M., aveva impugnato una cartella di pagamento, deducendone la nullità per asserita duplicazione dell’ILOR esclusivamente a suo carico.

In primo grado i ricorsi, riuniti, venivano accolti.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita in appello dall’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma (OMISSIS), rigettava il gravame, rilevando che correttamente il valore della plusvalenza derivante dalla cessione d’azienda, ai fini delle imposte dirette, era stato ridotto allo stesso valore accertato per l’imposta di registro, in quanto la sentenza pronunciata in quel giudizio aveva autorità di cosa giudicata nella presente controversia, per motivi di identità sostanziale, di parti e di causa pretendi, e quindi non si poteva non tenerne conto ai fini della legittimità dell’IRPEF e dell’ILOR la cui iscrizione a ruolo era stata impugnata. Le cartelle esattoriali, quando venga definitivamente meno la legittimità dell’atto presupposto, possono essere annullate dal giudice tributario nel merito del titolo che ha dato luogo all’illegittima iscrizione del debito.

Quanto alla cartella impugnata dalla M., relativa ad un debito tributario derivante dallo stesso accertamento, andava considerata travolta dall’avvenuta caducazione del titolo che aveva dato luogo alla complessiva iscrizione a ruolo.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

I contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 l’amministrazione ricorrente assume che le cartelle, emesse in base a sentenza passata in giudicato, ed esaurientisi nell’intimazione di pagamento della somma dovuta in base ad essa, non potrebbero essere impugnate per far valere l’esistenza di un asserito precedente giudicato, formatosi in altro giudizio e concernente l’accertamento di una diversa imposta, quella di registro, in quanto la disposizione in rubrica ne consentirebbe l’impugnazione solo per vizi propri.

Con il secondo, subordinato, motivo, si duole della violazione dell’art. 2909 cod. civ., atteso che il giudicato formatosi successivamente dovrebbe prevalere sull’anteriore, e comunque non potrebbe essere invocato in un giudizio avente ad oggetto imposte di natura ed annualità diverse, dovendo esistere identità di rapporto giuridico.

In ulteriore subordine, lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 2 con riguardo alla cartella relativa ad ILOR emessa nei confronti della sola M., che aveva presentato dichiarazione congiunta con il coniuge, assumendo che secondo la norma in rubrica sarebbero considerati soggetti passivi le persone fisiche nei confronti delle quali si verifichi il presupposto d’imposta in modo unitario ed autonomo.

Il primo motivo del ricorso è fondato.

La cartella di pagamento, infatti, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento (ex multis, Cass. n. 17937 del 2004, n. 15207 del 2000).

I vizi dell’atto da cui nasce il debito alla fonte dell’iscrizione a ruolo e della cartella non sono perciò deducibili davanti al giudice chiamato a conoscere dell’impugnazione di quest’ultima, eccettuato il caso, non ricorrente nella specie, in cui solo attraverso la cartella il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva e dell’atto con cui è stata accertata: una siffatta eccezione, nondimeno, secondo l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 21477 del 2004, n. 7310 del 2006), non troverebbe spazio quando il debito sia fondato su provvedimenti giurisdizionali, i quali debbono essere impugnati con gli specifici strumenti previsti dalla norme processuali, e non possono essere contestati dinanzi al giudice chiamato a conoscere della cartella di pagamento.

Il valore del bene definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro con la decisione del 1993 avrebbe potuto eventualmente esser fatto valere nel giudizio, avente ad oggetto la plusvalenza da cessione di quel bene, definito con sentenza della Commissione tributaria provinciale in data 15 marzo 2001 divenuta definitiva, in base alla quale erano stati adottati gli atti oggetto del presente giudizio.

Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, mentre vengono dichiarate compensate le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo dei contribuenti.

Condanna i contribuenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 4000,00, oltre a spese prenotate a debito. Dichiara compensate le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2011

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