Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11220/2019 proposto da:

O.P.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Antonio

Baiamonti, 10, presso lo studio dell’avvocato Casalini Marco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lassini Roberto;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Prefettura Ufficio Territoriale Del Governo

di Varese;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 55/2019 del GIUDICE DI PACE di VARESE;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/03/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, cittadina brasiliana, destinataria di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Varese il 28.8.18, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

Il GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi. Innanzitutto, il predetto GdP ha rilevato che la ricorrente aveva il permesso di soggiorno scaduto da circa tre anni (precisamente dal 25.2.2015) e non aveva provveduto a rinnovarlo ingiustificatamente neppure dopo la scadenza del termine di 60 gg. di talchè più che di ritardo si trattava di vera e propria omissione.

In secondo luogo, non era stata provata alcuna causa di forza maggiore che potesse giustificare il ritardo nè era provata la convivenza con cittadino italiano sulla base di documentazione avente data certa, visto che non era stata documentata la relativa domanda presso il Comune di competenza.

Contro il provvedimento del GdP propone ricorso in cassazione O.P.K. sulla base di due motivi, mentre, la Prefettura di Varese non risulta costituita.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, oltre che il vizio di ultra petizione e contraddittorietà della motivazione, perchè il Prefetto aveva basato il decreto di espulsione sul mancato rispetto del termine per inoltrare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza altra ragione se non la stereotipa affermazione, priva di alcun accertamento, dell’insussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Con il secondo motivo, la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e contraddittorietà della motivazione, perchè non era stato disposto nessun accertamento da parte degli organi competenti sull’assenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in particolare con riferimento alle ragioni familiari di convivenza more uxorio con cittadino italiano.

Il primo motivo è infondato, in quanto il tenore del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), seconda parte, è il seguente: “2. L’espulsione è disposta dal prefetto caso per caso, (…): b) (…) quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo (…)”. La fattispecie oggetto di esame è sussumibile nella presente ipotesi a nulla rilevando la giurisprudenza amministrativa riportata in ricorso che riguarda la diversa ipotesi in cui vi è stata la richiesta di rinnovo da parte dello straniero ma gli è stata rifiutata dall’amministrazione competente: in questo diverso caso, secondo la giurisprudenza amministrativa, il semplice ritardo nella presentazione della richiesta non costituisce una ragione di per sè sufficiente a respingere la relativa istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dell’extracomunitario. Infine, la censura secondo cui il GdP avrebbe ravvisato ragioni di espulsione non esplicitate nel decreto prefettizio è inammissibile, non essendo stato riportato in ricorso tale provvedimento amministrativo, ditalchè questa Corte non è in condizione di valutare la fondatezza della censura.

Il secondo motivo è infondato, perchè il GdP ha implicitamente, quanto rettamente, disconosciuto rilevanza al rapporto di mera convivenza “more uxorio” ai fini dell’integrazione delle ragioni umanitarie che legittimerebbero la concessione del relativo permesso di soggiorno. Infatti, la convivenza “more uxorio” dello straniero con un cittadino non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13 D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva (v. Cass. n. 8889/19).

La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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