Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16641 del 08/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/08/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/08/2016), n.16641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 9416-2015 proposto da:

CLO COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO A RL, in persona del

Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MASALA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.R.S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

MASSIMO LASAGNA, STEFANO ENA giusta procura in atti;

– controricorrente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA

MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte

di Cassazione respinga il ricorso avverso l’ordinanza 4/2015 del

TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA CARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E.R.S.V. ha convenuto in giudizio la C.L.O. Cooperativa Lavoratori Ortomercato a r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta come socio lavoratore con la qualifica di operaio comune di 6 livello e mansioni di “smistatore” presso la piattaforma distributiva di Rivalta Scrivia dal 13.3.2009 al 16.11.2014 quando era stata deliberata la esclusione dalla compagine sociale ed il licenziamento.

In particolare ha evidenziato di aver subito nel marzo 2013 un incidente causato dalla condotta di guida di un collega.

Di aver denunciato inutilmente l’accaduto ai responsabili della cooperativa e di aver quindi chiesto l’intervento del servizio prevenzione e sicurezza della ASL (OMISSIS).

Che l’episodio si era ripetuto nel luglio 2013 e, a fronte dell’inerzia datoriale, era stato nuovamente denunciato alla ASL.

Che in esito a tali denunce era stato emarginato e fatto oggetto di plurime contestazioni con riguardo a circostanze generiche e non veritiere culminate nella contestazione di addebito del 1.10.2014, cui era seguita la delibera di esclusione ed il licenziamento.

Ritenendo nulli o comunque illegittimi i provvedimenti di esclusione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro ha proposto ricorso al giudice del lavoro chiedendo l’accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, stante l’insussistenza dei fatti contestati e la loro sanzionabilità, eventualmente, con una sanzione conservativa. La reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18 e s.m.. In subordine la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 ovvero, ancora, l’accertamento della nullità della delibera di esclusione e la conseguente riammissione nella cooperativa ed al lavoro e la condanna al risarcimento del danno. In estremo subordine, poi, ha chiesto la condanna al pagamento a titolo risarcitorio di una indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita L. n. 604 del 1966, ex art. 8.

La CLO si è costituita per resistere al ricorso ed ha eccepito, pregiudizialmente l’incompetenza del Tribunale di Alessandria, giudice del lavoro, per essere la controversia da devolvere al giudizio del Collegio arbitrale in applicazione della clausola compromissoria contenuta all’art. 38 dello Statuto della Cooperativa.

Inoltre ha eccepito l’incompetenza per materia del giudice del lavoro per essere competente la sezione delle imprese del Tribunale di Milano. Il Tribunale di Alessandria ha rigettato entrambe le eccezioni formulate ed ha disposto la prosecuzione davanti a sè del giudizio con il rito ordinario ex art. 414 c.p.c., in luogo del rito speciale di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss..

Propone ricorso per regolamento di competenza la CLO soc. cooperativa a r.l. insistendo per la declaratoria di incompetenza del giudice ordinario, dovendo la controversia essere devoluta al giudizio di un Collegio arbitrale ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della società cooperativa.

In subordine, poi, ribadisce che la competenza a decidere del provvedimento di esclusione del socio appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale ordinario di Milano.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’insussistenza della competenza del Collegio arbitrale e per la competenza del giudice del lavoro di Alessandria.

E.R.S.V. ha depositato memoria con la quale ha insistito per la reiezione del ricorso proposto dalla società cooperativa. Tanto premesso per stabilire in quale ambito normativo ci si muove è necessario verificare quale sia l’oggetto della controversia e se esso sia riconducibile o meno all’ambito di applicazione dell’art. 409 c.p.c..

A tal fine occorre avere riguardo al petitum ed alla causa petendi della controversia.

Tale criterio, ove si escluda la sussistenza di una deroga alla giurisdizione ordinaria per effetto della compromissione in arbitri della controversia, è utile anche per stabilire, successivamente, la competenza funzionale del Tribunale giudice del lavoro ovvero sezione specializzata in materia di impresa.

Orbene dall’esame degli atti risulta che nel caso in esame il socio lavoratore impugna il provvedimento di esclusione dalla compagine sociale, e la conseguente cessazione del rapporto lavorativo, che trae origine dalla contestazione di comportamenti connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito della compagine sociale ritenuti in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento dell’attività lavorativa (cfr. contestazione di addebiti dell’1.10.2014 prot. n. 1974 in atti ricorrente in primo grado). La correlazione tra gli inadempimenti contestati e la prestazione lavorativa svolta, seppur nel contesto del complesso rapporto mutualistico, fa si che l’indagine che il giudice deve compiere nel valutare la legittimità o meno dell’esclusione e della connessa risoluzione del rapporto lavorativo appartiene tipicamente al giudice del lavoro.

Tanto premesso, va in diritto rammentato che l’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 individua espressamente in termini di competenza il rapporto tra il potere decisorio conferito agli arbitri e la potestà giurisdizionale spettante al giudice ordinario, dichiarando impugnabile con il regolamento di competenza la sentenza con cui quest’ultimo abbia affermato o negato la propria competenza in relazione ad una convenzione d’arbitrato (cfr. Cass. n. 22748 del 2015).

Ove la controversia abbia ad oggetto una materia disciplinata dall’art. 409 c.p.c. l’arbitrato può essere svolto, ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., nelle sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

E’ stato affermato che “in materia di rapporto di lavoro dei soci delle cooperative, ai fini della validità della clausola compromissoria di devoluzione in arbitri delle controversie tra società e soci, in base all’art. 412 ter c.p.c. è necessario che essa sia prevista non dallo statuto della cooperativa, ma dal contratto collettivo nazionale di lavoro” (cfr. Cass. n. 17868 del 2014).

Ne consegue che essendo la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società (art. 38 dello stesso) non trova applicazione l’art. 412 ter richiamato.

Va poi confermata la competenza funzionale del Tribunale del lavoro di Alessandria atteso che l’ambito della competenza del giudice ordinario è circoscritto alle controversie aventi un oggetto riconducibile nell’alveo della prestazione mutualistica.

Nell’ipotesi di connessione tra cause aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, opera l’art. 40 c.p.c., comma 3, che fa salva l’applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c..

Tale regola è dettata in funzione della necessità di dare preminenza ad interessi di rilevanza costituzionale e ciò spiega la prevalenza del rito speciale del lavoro su quello ordinario, allorchè la connessione riguardi una controversia rientrante tra quelle previste dall’art. 409 c.p.c..

Si tratta di principi che valgono anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla L. n. 27 del 2012, poichè il principio della vis attrattiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire.” Pertanto è in conformità ad esso che si deve provvedere all’interpretazione della locuzione “ragioni di connessione” di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3, nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro.

In mancanza di una espressa deroga al principio generale della prevalenza della competenza del giudice del lavoro di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3, e comunque in una lettura costituzionalmente orientata della nuova disciplina normativa, deve ritenersi che la nuova norma abbia introdotto ipotesi speciali di modificazione della competenza per ragioni di connessione, determinando un’attrazione a favore delle sezioni specializzate anche di cause che, se non fossero connesse a quelle di loro competenza, non sarebbero a loro attribuite, ma con il limite rappresentato dalla connessione con le cause demandate alla cognizione del giudice del lavoro, poichè in tale ipotesi torna a prevalere la speciale competenza per connessione di cui all’art. 40 c.p.c., comma 3, seconda parte, (cfr. in termini Cass. n. 24917 e 25237 del 2014).

Non si ravvisa allora alcun contrasto tra la scelta di assegnare al giudice del lavoro la decisione della controversia che investe la risoluzione del rapporto societario per effetto di inadempimenti tipicamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa e l’osservazione, contenuta nella sentenza di questa Corte n. 2802 del 2015, che la cessazione di entrambi i rapporti (sociale e lavorativo) per effetto della delibera di esclusione dal rapporto sociale, senza necessità di irrogare uno specifico provvedimento di licenziamento, trovano idonea tutela nell’art. 2533 c.c..

Anche a non voler considerare il dato di fatto che quella controversia si è svolta proprio davanti al giudice del lavoro che ha fatto applicazione dei principi dettati dall’art. 2533 c.c. nel verificare la sussistenza di un comportamento gravemente contrario agli obblighi fondamentali del rapporto sociale, ove, come nel caso in esame, la questione investa immediatamente la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento della prestazione lavorativa e, solo di riflesso, “l’effetto ulteriore di porre fine al rapporto mutualistico in corso” la competenza funzionale è, come ritenuto dal Tribunale di Alessandria, del giudice del lavoro.

In conclusione e per le considerazioni esposte va dichiarata la competenza del Tribunale di Alessandria, giudice del lavoro, davanti al quale dovrà proseguire il giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

Dichiara la competenza del Tribunale di Alessandria giudice del lavoro. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del regolamento liquidate in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2016

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